DVR: quando deve essere aggiornato?

Documento di Valutazione dei Rischi con riferimenti a nuove attrezzature, processi, mansioni e rischi, in un contesto aziendale

Nuove attrezzature, processi, nuove mansioni, sostanze, mutamenti organizzativi, nuovi rischi, evoluzioni normative e nuovi scenari: il DVR deve raccontare l’azienda reale, non quella fotografata anni fa.

Il Documento di Valutazione dei Rischi viene ancora troppo spesso percepito come un adempimento: si redige, si firma, si archivia e si considera assolto l’obbligo.

Ma il DVR non è un documento “da avere”. È il documento che rappresenta concretamente il sistema aziendale di prevenzione e sicurezza. E deve continuare a farlo nel tempo.

L’azienda, infatti, non è una realtà statica.

Cambiano le attrezzature, le tecnologie e i processi; vengono introdotte nuove mansioni o modificate quelle esistenti; cambiano prodotti e sostanze utilizzate, ambienti e layout, modalità operative, turni, responsabilità e organizzazione del lavoro.

Ma cambiano anche il contesto, le conoscenze tecniche, le disposizioni normative e gli scenari di rischio.

Possono inoltre emergere criticità prima non rilevate, verificarsi infortuni o near miss, oppure essere individuate, attraverso sopralluoghi, segnalazioni o sorveglianza sanitaria, condizioni che rendono necessario riesaminare valutazioni già effettuate.

Se cambia l’azienda, o cambia il contesto nel quale essa opera, occorre chiedersi se la valutazione dei rischi rappresenti ancora correttamente la realtà.

Quando la normativa impone la rielaborazione del DVR

L’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la valutazione dei rischi debba essere immediatamente rielaborata in occasione di:

  • modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • infortuni significativi;
  • risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.

A seguito della rielaborazione devono essere aggiornate anche le misure di prevenzione.

La norma individua quindi precise circostanze che rendono necessario intervenire sul documento. Ma fermarsi alla sola domanda “sono obbligato ad aggiornare il DVR?” rischia di far perdere di vista la sua vera funzione.

Il DVR non può restare fermo mentre l’azienda cambia

La valutazione dei rischi non dovrebbe essere considerata un’attività conclusa nel momento in cui il documento viene firmato.

Deve accompagnare l’evoluzione dell’organizzazione.

Una nuova macchina, una diversa mansione, una modifica del ciclo produttivo, una sostanza sostituita, un cambiamento del layout, l’introduzione di una nuova tecnologia, una diversa organizzazione del lavoro o una criticità emersa durante un sopralluogo devono portare l’azienda a porsi una domanda:

“Questa modifica incide sui rischi già valutati o ne introduce di nuovi?”

Non ogni variazione comporta necessariamente la rielaborazione dell’intero DVR.

Ma le variazioni che possono avere rilevanza per la salute e la sicurezza devono essere intercettate, analizzate e, quando necessario, recepite nella valutazione dei rischi e nelle conseguenti misure di prevenzione e protezione.

È questo che consente al DVR di rimanere coerente con la realtà aziendale.

Un DVR presente non è necessariamente un DVR adeguato

Avere materialmente un Documento di Valutazione dei Rischi non significa automaticamente disporre di una valutazione adeguata e aggiornata.

Il problema emerge quando il documento descrive attrezzature che non vengono più utilizzate, non contempla nuove mansioni, riporta un’organizzazione ormai superata, non considera processi introdotti successivamente o continua a valutare situazioni che, nella pratica quotidiana, sono profondamente cambiate.

In questi casi esiste un DVR. Ma potrebbe non esistere più una corrispondenza effettiva tra ciò che è scritto e ciò che accade realmente in azienda.

Ed è proprio questa distanza che deve essere evitata.

Controlli, infortuni e malattie professionali: il DVR torna al centro

Il tema assume oggi particolare rilevanza anche alla luce dell’attenzione crescente verso l’effettività dei sistemi aziendali di prevenzione e delle attività di vigilanza.

Durante un controllo, la presenza formale del DVR rappresenta soltanto una parte della verifica.

Ciò che assume particolare importanza è la sua coerenza con l’effettiva situazione aziendale.

La questione diventa ancora più delicata in caso di infortunio o malattia professionale.

Il DVR costituisce infatti uno dei documenti centrali attraverso i quali possono essere ricostruite le scelte preventive adottate dall’azienda: quali rischi erano stati individuati, come erano stati valutati, quali misure erano state previste e se tali misure risultavano coerenti con l’attività effettivamente svolta.

Un documento non aggiornato può quindi rendere evidente una distanza tra il rischio realmente presente e quello che l’azienda aveva formalmente valutato.

Per questo l’aggiornamento del DVR non dovrebbe mai essere affrontato semplicemente per “essere a posto in caso di controllo”.

Il controllo può evidenziare una carenza.

La prevenzione dovrebbe averla individuata prima.

Datore di Lavoro: la bozza del DVR deve essere letta

C’è infine un aspetto che merita particolare attenzione.

Il DVR non è il documento del consulente. È il documento del Datore di Lavoro.

La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR rientrano, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro.

Questo non significa naturalmente che debba elaborarlo senza il supporto delle figure competenti.

Significa però che non dovrebbe ricevere una bozza, firmarla e archiviarla senza averne verificato attentamente il contenuto.

Il Datore di Lavoro conosce la propria organizzazione. Conosce le attività svolte, le persone, i processi, le modifiche intervenute, le modalità operative e le criticità quotidiane.

Per questo la fase di verifica della bozza è essenziale.

All’interno del documento potrebbero esserci informazioni non più attuali, descrizioni non perfettamente coerenti con la realtà, attività cambiate nel tempo, attrezzature sostituite, mansioni modificate o situazioni che necessitano di un ulteriore approfondimento.

Leggere il DVR, fare domande, segnalare incongruenze e chiedere approfondimenti non significa interferire con il lavoro del tecnico. Significa partecipare concretamente al processo di valutazione dei rischi.

Il consulente mette a disposizione competenze tecniche e supporta l’azienda nell’analisi e nella valutazione.

Ma una valutazione realmente efficace nasce dal confronto tra competenza tecnica e conoscenza concreta dell’organizzazione.

La domanda non è: “Abbiamo il DVR?”

La domanda che ogni Datore di Lavoro dovrebbe periodicamente porsi è un’altra:

“Il DVR che abbiamo oggi rappresenta davvero l’azienda che siamo oggi?”

Se nel frattempo sono cambiate attrezzature, processi, mansioni, sostanze, organizzazione, tecnologie o condizioni di rischio, quella domanda diventa ancora più importante.

Perché il DVR non dovrebbe essere il documento che dimostra che, in una certa data, l’azienda ha assolto un obbligo.

Dovrebbe essere lo strumento attraverso il quale l’azienda continua a conoscere i propri rischi, verifica l’efficacia delle misure adottate e individua ciò che può ancora essere migliorato.

Ed è proprio quando la valutazione viene mantenuta viva, verificata e aggiornata che possiamo parlare concretamente di prevenzione.

Aggiornamento e revisione del DVR: qual è la differenza?

Nel linguaggio corrente i termini aggiornamento e revisione del DVR vengono spesso utilizzati come sinonimi. Pur non trattandosi di due istituti distintamente definiti dal D.Lgs. 81/2008, nella gestione concreta della sicurezza aziendale è utile distinguerne il significato operativo.

Aggiornare il DVR significa intervenire sul documento quando si verifica un cambiamento che incide sulla valutazione dei rischi: ad esempio l’introduzione di una nuova attrezzatura, una modifica significativa del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, una nuova mansione, l’utilizzo di nuove sostanze o l’emergere di condizioni che richiedono una diversa valutazione e, conseguentemente, l’adeguamento delle misure di prevenzione e protezione.

L’aggiornamento nasce quindi da un cambiamento concreto che deve essere recepito nella valutazione.

Revisionare il DVR, invece, significa sottoporre periodicamente il documento nel suo complesso a una verifica critica, anche quando non si è verificato un singolo evento che renda immediatamente evidente la necessità di modificarlo.

Revisionare significa chiedersi se le informazioni riportate siano ancora attuali, se le valutazioni effettuate continuino a essere coerenti con la realtà aziendale, se le misure previste siano state effettivamente attuate e risultino ancora adeguate e se, nel tempo, siano intervenuti elementi che non sono stati correttamente intercettati.

In termini semplici:

l’aggiornamento modifica il DVR quando qualcosa è cambiato; la revisione verifica periodicamente se il DVR continua a rappresentare correttamente l’azienda.

Ed è proprio quando la valutazione viene costantemente verificata e mantenuta coerente con la realtà aziendale che possiamo parlare concretamente di prevenzione..

Per questo il DVR non dovrebbe essere riaperto soltanto quando accade qualcosa.

Dovrebbe essere periodicamente riletto, verificato e confrontato con la realtà.

Perché la prevenzione non consiste nell’avere un documento aggiornato a una determinata data, ma nel fare in modo che la valutazione dei rischi continui a essere uno strumento effettivo di conoscenza, controllo e miglioramento della sicurezza aziendale.

Near miss: l’incidente che non è avvenuto è un’informazione preziosa

Near miss e prevenzione degli infortuni sul lavoro

Un oggetto cade dall’alto senza colpire nessuno. Un lavoratore perde l’equilibrio ma riesce a non cadere. Un carrello elevatore sfiora una persona durante una manovra. Un’attrezzatura presenta un’anomalia che, solo per circostanze favorevoli, non provoca conseguenze.

Non c’è stato un infortunio. Ma c’è stata un’informazione.

È questo il significato del near miss, o mancato infortunio: un evento che non ha prodotto un danno, ma che avrebbe potuto produrlo.

Analizzarlo significa chiedersi non soltanto “cosa è successo?”, ma soprattutto “perché questa volta non è successo nulla e cosa potrebbe accadere la prossima?”

Da buona pratica a strumento strutturato di prevenzione

La gestione dei near miss consente di individuare criticità organizzative, tecniche e comportamentali prima che producano un vero infortunio.

Segnalare un mancato infortunio non dovrebbe quindi significare cercare un responsabile, ma offrire all’organizzazione la possibilità di individuare una vulnerabilità e intervenire.

È proprio questa logica preventiva che il legislatore ha recentemente rafforzato.

Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, dedica infatti l’articolo 15 al “Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni”.

Cosa cambia per le imprese con più di 15 dipendenti

La nuova disciplina interessa espressamente le imprese con più di 15 dipendenti.

L’art. 15 del D.L. 159/2025 prevede l’adozione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con INAIL e sentite le parti sociali, di specifiche linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni.

È inoltre prevista l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che definirà le modalità attraverso le quali le imprese interessate dovranno comunicare dati aggregati relativi ai near miss segnalati e alle azioni correttive o preventive adottate.

Questi dati saranno utilizzati anche per la predisposizione di un rapporto annuale nazionale di monitoraggio dei mancati infortuni e per orientare interventi formativi e di supporto tecnico alle imprese.

Le linee guida dovranno inoltre tenere conto delle procedure di gestione degli incidenti e di segnalazione dei near miss già elaborate dall’INAIL.

Quando decorre il nuovo adempimento?

La disposizione dell’art. 15 è in vigore dal 31 dicembre 2025. Il quadro operativo, tuttavia, richiede il completamento dei provvedimenti attuativi previsti dalla norma.

La legge ha previsto l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni e demanda a un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità con cui le imprese con più di 15 dipendenti dovranno comunicare i dati aggregati relativi agli eventi segnalati e alle misure correttive o preventive adottate.

Questo significa che non è corretto parlare, allo stato attuale, di un obbligo già pienamente operativo di trasmissione dei near miss secondo modalità definite.

È però il momento giusto per le aziende interessate per prepararsi, strutturando fin da ora un sistema interno di segnalazione, registrazione e analisi dei mancati infortuni, così da non trovarsi impreparate quando il quadro attuativo sarà completato.

Perché conviene prepararsi ora

In attesa del completamento del quadro attuativo, per le imprese interessate è opportuno non aspettare l’ultimo momento.

Predisporre già oggi un sistema semplice e strutturato di gestione dei near miss permette di abituare l’organizzazione a un processo preciso:

segnalare → registrare → analizzare → individuare le cause → definire le azioni correttive o preventive → verificarne l’efficacia.

Non è necessario partire da sistemi complessi. È invece fondamentale definire una procedura interna chiara, individuare chi riceve e analizza le segnalazioni, predisporre uno strumento semplice per la loro registrazione e coinvolgere lavoratori, preposti e figure della prevenzione.

Soprattutto, la segnalazione deve essere inserita in una cultura non punitiva: un near miss segnalato non dovrebbe essere utilizzato per cercare un colpevole, ma per individuare una criticità prima che possa trasformarsi in un infortunio.

Prepararsi per tempo consentirà inoltre alle imprese di disporre già di informazioni organizzate sui mancati infortuni e sulle misure adottate quando saranno definite le modalità operative previste dalla nuova disciplina.

Zero near miss segnalati significa davvero zero near miss?

Un’azienda nella quale non vengono segnalati near miss non è necessariamente un’azienda nella quale i near miss non si verificano.

L’assenza di segnalazioni può derivare anche dalla difficoltà nel riconoscere questi eventi, da procedure troppo complesse o dal timore che la segnalazione possa determinare conseguenze negative per chi la effettua.

Per questo il numero delle segnalazioni non dovrebbe essere interpretato automaticamente come un indicatore negativo. Al contrario, la capacità di far emergere situazioni pericolose e mancati infortuni può rappresentare un segnale di partecipazione e maturità della cultura della sicurezza.

L’obiettivo non è aumentare il numero dei near miss, ma aumentare la capacità dell’organizzazione di intercettarli, comprenderli e trasformarli in azioni di prevenzione.

Il near miss come opportunità di prevenzione

Raccogliere e analizzare i near miss significa utilizzare ciò che avrebbe potuto accadere per evitare che accada davvero.

Ogni segnalazione può mettere in evidenza una procedura inadeguata, un problema organizzativo, una condizione pericolosa o un comportamento sul quale intervenire prima che si producano conseguenze.

L’infortunio ci dice dove il sistema ha fallito. Il near miss ci permette di scoprirlo prima che qualcuno si faccia male.

È questo il valore della segnalazione: trasformare un evento senza conseguenze in un’occasione concreta di prevenzione e miglioramento.

Aziende con più di 15 dipendenti: prepararsi per tempo

La nuova disciplina rende opportuno verificare fin da ora se l’organizzazione dispone di un sistema adeguato per segnalare, registrare, analizzare e gestire i near miss.

Preparare una procedura interna, definire responsabilità e modalità di segnalazione e sensibilizzare lavoratori e preposti consente di anticipare i futuri adempimenti e, soprattutto, di utilizzare i mancati infortuni come vero strumento di prevenzione.

Riferimenti normativi e istituzionali

Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, art. 15 – Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – attività di attuazione dell’art. 15 in materia di identificazione, tracciamento e analisi dei mancati infortuni.

INAILSegnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose: indicazioni metodologiche per la segnalazione, registrazione, analisi e gestione dei near miss.

Intelligenza artificiale in azienda: quali dati possiamo davvero inserire?

ChatGPT, Copilot e gli altri strumenti di Intelligenza Artificiale generativa stanno entrando rapidamente nelle attività quotidiane delle aziende.

Possono essere utilizzati per elaborare testi, sintetizzare documenti, predisporre presentazioni, analizzare informazioni o supportare numerose attività professionali.

La loro facilità di utilizzo, tuttavia, può portare a sottovalutare un aspetto fondamentale: quando inseriamo informazioni in uno strumento di IA stiamo comunicando dati a un sistema esterno all’organizzazione.

E quei dati potrebbero riguardare clienti, dipendenti, fornitori o altri soggetti.

Il problema non è utilizzare l’IA, ma sapere cosa le stiamo affidando

Copiare un testo all’interno di un prompt, allegare un documento o chiedere all’IA di analizzare un file può comportare il trattamento delle informazioni contenute al suo interno.

Pensiamo, ad esempio, a:

  • un contratto contenente nominativi e recapiti;
  • un curriculum vitae;
  • una busta paga;
  • un elenco clienti;
  • una contestazione disciplinare;
  • documentazione sanitaria relativa a un lavoratore;
  • una corrispondenza aziendale;
  • un report commerciale contenente informazioni riferibili a persone fisiche.

Quali informazioni non dovrebbero essere inserite liberamente?

n assenza di specifiche regole e strumenti aziendali autorizzati, particolare cautela dovrebbe essere riservata a:

Dati personali
Nomi, cognomi, indirizzi, numeri di telefono, e-mail, codici fiscali e qualsiasi altra informazione che consenta di identificare una persona.

Dati particolari
Informazioni relative, ad esempio, alla salute, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o altri dati ai quali il GDPR riconosce una particolare tutela.

Credenziali e informazioni di sicurezza
Password, codici di accesso, chiavi, configurazioni di sicurezza o altre informazioni che potrebbero compromettere sistemi e account aziendali.

Informazioni riservate dell’azienda
Contratti, strategie commerciali, listini riservati, progetti, know-how, informazioni finanziarie o documenti coperti da obblighi di riservatezza.

Anonimizzare può essere una soluzione

Quando possibile, il documento o il testo può essere preventivamente privato delle informazioni che permettono di identificare le persone.

Anziché scrivere:

“Mario Rossi, dipendente dell’azienda Alfa S.r.l., assente per…”

si potrà, quando la finalità lo consente, utilizzare una formulazione come:

“Un dipendente dell’azienda, assente per…”

La regola pratica è semplice: fornire all’IA soltanto le informazioni realmente necessarie per ottenere il risultato desiderato.

È l’applicazione, anche nell’utilizzo delle nuove tecnologie, del principio di minimizzazione dei dati previsto dal GDPR.

Account personale e strumenti aziendali non sono necessariamente la stessa cosa

Un altro aspetto spesso trascurato riguarda quale servizio di IA viene utilizzato e con quale configurazione.

Le condizioni di trattamento, conservazione e utilizzo dei dati possono infatti differire a seconda del fornitore, del servizio e della tipologia di account utilizzato.

Non è quindi sufficiente dire genericamente che “l’azienda utilizza ChatGPT” o “utilizza Copilot”.

Prima di autorizzare uno strumento occorre conoscere quale servizio viene utilizzato, con quali condizioni, quali impostazioni sono state adottate e quali dati possono essergli affidati.

Cosa dovrebbe fare l’azienda?

L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale non dovrebbe essere lasciato esclusivamente all’iniziativa dei singoli lavoratori.

L’organizzazione dovrebbe innanzitutto conoscere quali strumenti vengono utilizzati e per quali attività, valutarne le implicazioni in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni e stabilire regole interne comprensibili per chi li utilizza.

Può essere opportuno definire:

  • gli strumenti di IA autorizzati;
  • le attività per le quali possono essere utilizzati;
  • le categorie di informazioni che non devono essere inserite;
  • le modalità di anonimizzazione dei documenti;
  • le cautele nell’utilizzo degli output prodotti dall’IA;
  • le modalità di segnalazione di eventuali utilizzi impropri o incidenti.

Una nuova consapevolezza digitale

L’obiettivo non dovrebbe essere vietare l’Intelligenza Artificiale.

Al contrario, questi strumenti possono rappresentare un’importante opportunità per le aziende, se utilizzati all’interno di un quadro di regole chiare e condivise.

La vera sfida è imparare a utilizzarli in modo consapevole, integrando innovazione, protezione dei dati, riservatezza e sicurezza delle informazioni.

Queste informazioni sono davvero necessarie per ottenere ciò che sto chiedendo all’IA?

Patente a crediti in edilizia : started !

L’Iter

Il 20 settembre 2024 è stato pubblicato Il DM 132/24 per regolamentare la modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti in edilizia.

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro il 23 settembre 2024 pubblica , la circolare n. 4 con le prime indicazioni sul Sistema di quaificazione di imprese e lavoratori autonomi tramite crediti .

Dal 1 ottobre 2024 è attiva sul portale dell’Ispettorato del lavoro la procedura telematica per attivare la richiesta .

L’accesso al Portale dei servizi è possibile esclusivamente tramite SPID personale o CIE (Cartà di identità elettronica ) . Nel caso in cui il soggetto non abbia SPID personale o CIE, la procedura potrà essere delegata ad un soggetto al quale andrà fatta pervenire l’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti abilitanti.

Attenzione al 31 ottobre 2024

Fino al 31 ottobro 2024 sarà ancora possibile l’invio tramite PEC all’indirizzo : dichiarazionepatente@pec.ispettorato,gov.it dell’ autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, Dlgs 81 /08.. Anche in questo caso il passo successivo è completare la procedura telematicamente tassativamente entro e non oltre il 31 ottobre 2024 .

I dubbi

Tante , ovviamente , le perplessità che l’obbligo ha fatto emergere . Non poche, per esempio le incertezze per i lavoratori autonomi sul tema della formazione obbligatoria , che è uno dei requisiti essenziali per il rilascio della patente . Fra tutti il più “gettonato” il corso lavori in quota /DPI III categoria . Queata formazione è obbligatorio nelle attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile . Situazioni queste molto comuni in diverse tipologie di interventi non solo nelle costruzioni , ma anche, per esempio , nellle attività di manutenzione , riparazione , istallazione impianti elettrici e antifurto , tintenggiature , pulizie , etc

Per capire quali altri corsi devono obbligatoriamente essere da loro svolti , vi rimando alla lettura del mio articolo La formazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.

Sul portale dell’ispettorato del lavoro , inoltre , sono consultabili le riposte alle FAC ( domande poste frequentemente)aggiornate al 15 ottobre 2024

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Il mondo è fatto a scale, c’è chi scende e chi le sale…e chi si fa male

Tra le attrezzature più in uso nelle più disparate attività e mansioni (anche a casa nostra ), vi sono le scale portatili . Dall’azienda più complessa ai piccoli gli esercizi commerciali , dalle e attività dedite alla manutenzione e pulizia agli occasionali interventi di riparazione o manutenzione e persino negli uffici .

C’è la giusta consapevolezza sui rischi legati all’uso di queste attrezzature?

Eppure si sa che una caduta da una scala , seppur ad altezza minima , potrebbe avere conseguenze anche gravi .

Secondo l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) negli Stati Uniti, le cadute da scale portatili sono una delle principali cause di lesioni sul lavoro e anche le statistiche INAIL riportano dati preoccupanti. Su ben 7400 infortuni gravi o mortali (dal 2002 al 2015), il 32% sono dovuti a cadute dall’alto (fonte INAIL – 2019) l 13,3% di queste cadute sono avvenute da scala portatile e corrispondono al 4,3% degli infortuni totali.

Di scale come attrezzature utilizzate negli ambineti di lavoro si occupa l’ art. 113 del Dlgs 81/08 definendone le caratteristiche , l’ utilizzo in sicurezza , dettagliandone gli obblighi in capo al datore di lavoro per garantirne l’uso in sicurezza .

L’allegato XX al Decreto , inoltre , richiama la Norma UNI EN 131-1 e 2 che ne specifica le caratteristiche generali di progettazione, requisiti e metodi di prova.

Primo passo , anche in caso di utilizzo occasionale o sporadico , è che il rischio legato all’utilizzo di scale portatili sia opportunamente analizzato e considerato nella valutazione dei rischi . Occorrerà verificare che l’attrezzatura sia munita di certificato di conformità e libretto d’uso e manutenzione , considerare le aeree e le modalità in cui sono utilizzate .

Sull’ aspetto comportamentale è fondamentale e d’obbligo , oltre alla formazione , prevedere l’addestramento all’uso , che , come ha previsto la Legge di conversione 215/2021 , deve essere poi tracciato in appostito registro o scheda che riporti : data , ora , nominativo del lavoratore , la sua firma e la firma dell’addestratore (un lavoratore esperto ). Sarebbe opportuno poi individuare e informare chi sarà autorizzato all’uso e chi no.

L’addestramento è un’azione importante perchè consente all’utilizzatore di soffermarsi ed acquisire elementi pratici . Sono , a titolo esemplificativo , la verifica della superficie su cui poggiano , la necessità di segnalarne la presenza in caso d’uso su vie di passaggio , la corretta inclinazione delle scale d’appoggio , l’importanza di una tenuta salda alla scala  con entrambe le mani mentre si scende o si sale , il controllo delle scale doppie sul dispositivo di sicurezza contro  l’apertura , la corretta manutenzione e adeguato stoccaggio , l’uso di calzature adeguate .

Queste sono soltanto alcune delle preziose indicazioni da fornire in fase di addestramento ma vorrei aggiungere che sarebbe estremamente efficace inserire una procedura di segnalazione dei quasi infortuni (cd Near Miss ) : una procedura partecipata utile a stanare quelle situazioni silenziate dal “tanto cosa vuoi che succeda” oltre che rinforzare l’attenzione sul tema .

Qualcuno ancora obietta che è tutto così eccessivo . Non credo ci si debba ancora soffermare sulle conseguenze di infortunio che non gravano solo sul lavoratore coinvolto ( e famiglia aggiungerei) ma anche sull’Azienda . E ‘una fomula algebrica inattaccabile : maggiore impegno nella formazione, nell’addestramento , nella sicurezza partecipata , meno probabilità di compiere e ripetere errori comportamentali quali cause della maggior parte degli incidenti sul lavoro.

Patente a punti nei cantieri: Il provvedimento è definitivo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/04/2024 la legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge con modificazioni del Decreto-legge n. 19/2024 ,è il provvedimento che rende definitivo l’obbligo della patente e punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.

Il sistema di qualificazione delle imprese a punti trova origine con l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/08 che viene ora completamente riscritto. In attesa dei Decreti attuativi previsti nel provvedimento,  sintetizziamo gli aspetti chiave :

Obiettivo

La patente a punti ha l’obiettivo di rafforzare il contrasto del lavoro irregolare e la vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori nei cantieri. E’ da tenere presente che il provvedimento prevede che  Decreto del Ministero del lavoro possa disporre l’obbligo della  patente a punti anche in altri ambiti di lavoro.

Decorrenza

Dal 1 ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei mobili (art 89 comma 1 lett a) .

Esclusione dall’obbligo

  • Imprese o lavoratori autonomi che effettuano esclusivamente interventi di natura intellettuale o mera fornitura.
  • Imprese in possesso dell’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Imprese estere

Per le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti fuori dall’Italia nell’ambito o fuori della Comunità Europea è richiesto il possesso di un documento che attesti il possesso dei requisiti richiesti rilasciato dall’autorità del paese di provenienza e riconosciuto  dallo stato italiano per i paese extra europei .

Requisiti per il rilascio della patente

La patente verrà rilasciata in formato digitale dall ‘Ispettorato Nazionale del Lavoro la cui modalità sarà definita dai successivi decreti attuativi.

Si dovrà inoltrare richiesta  mediante la dichiarazione in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, del possesso seguenti requisiti

Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dall’art 37 Dlgs 81708.  Per il dettaglio della tipologia di corsi si attende il Decreto attuativo 
possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; DURC
possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; DVR
possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; DURF
avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”.RSPP


Modalità di rilascio e tempistiche

Verranno individuate  le modalità di richiesta della patente all’Ispettorato del Lavoro. Nel tempo che intercorre tra la domanda e il rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività salvo diverse comunicazioni dell’ispettorato del Lavoro.

Revoca patente

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Solo decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Punteggio iniziale

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. E’ consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione di almeno  15 crediti.

Nel caso in cui nel corso dei lavori  a seguito di riscontrate violazioni , di cui all’allegato I bis, vengano decurtati punti  e la dotazione scenda al di sotto dei 15 , è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Non possesso della patente

In caso di presenza nel cantiere di imprese o lavoratori autonomi  senza il possesso della patente , o documento equivalente  per le imprese estere, o in caso di operatività con punti inferiore a  15 , è prevista  una sanzione amministrativa pari al 10%  del valore dei lavori . La sanzione minima è di  €  6000,00 con contestuale interdizione alla partecipazione a lavori pubblici .

Riconoscimento crediti formativi in ambito sicurezza

La formazione sicurezza deve essere efficiente oltre che efficace, a partire dal riconoscimento dei crediti formativi (corsi) già acquisiti.

Le lamentele rispetto all’onere rappresentato dai corsi di formazione in ambito di salute e sicurezza sono molto diffuse. A questa dinamica possono contribuire indicazioni che spingono a seguire nuovi corsi o ripetere percorsi formativi a prescindere dai crediti formativi sicurezza (corsi) già acquisiti. Pur ritenendo la formazione sicurezza un’opportunità oltre che un obbligo, credo anche che, per essere apprezzata, debba essere progettata nel rispetto dei vincoli vigenti e rispondendo a criteri di efficienza oltre che di efficacia. Vediamo quindi di capire come funziona il riconoscimento dei crediti formativi sicurezza.

Riconoscimento dei crediti formativi sicurezza: cosa significa?

Significa che ci sono alcuni corsi di formazione in materia di salute e sicurezza che, una volta eseguiti, esonerano dall’obbligo di frequentare altri corsi o di dover ripetere una parte di un dato percorso formativo.

Per poter usufruire dei crediti formativi in materia di salute e sicurezza bisogna disporre della documentazione attestante la partecipazione ai corsi già frequentati.

L’idea su cui si basa questo riconoscimento è che i contenuti di un dato percorso formativo possono essere equivalenti o superiori a quelli previsti da altri percorsi o da parti di essi, e che quindi chi ha seguito i primi debba essere esonerato dai secondi in quanto la loro frequenza rappresenterebbe una mera riproposizione dei contenuti.

Repetita iuvat, si dice, ma questo non significa che la ripetizione sia una regola generalizzata alla base della formazione sicurezza, tale da tradursi in oneri organizzativi ed economici.

Quali regole bisogna seguire?

Le regole per il riconoscimento dei crediti formativi in materia di salute e sicurezza sono definite dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione RSPP e ASPP del 7 luglio 2016, in particolare quelle contenute nell’Allegato IIIAttuazione dell’art. 32, comma 1, lettera c) della legge n.98/2013 di conversione del D.L. n.29/20113.

Le regole per il riconoscimento dei crediti formativi in materia di salute e sicurezza sono definite dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione RSPP e ASPP del 7 luglio 2016, in particolare quelle contenute nell’Allegato III.

L’allegato individua in prima battuta i percorsi formativi che esonerano dalla frequenza dei corsi RSPP/ASPP, ma contiene anche le tabelle per il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi previsti dal D. Lgs. 81/08 e dagli altri Accordi Stato-Regioni.

In pratica l’Allegato III contiene una serie di tabelle in cui le righe individuano i corsi di formazione/ aggiornamento di cui si potrebbe essere in possesso e le colonne i corsi di cui si potrebbe dover valutare la necessità di esecuzione/ aggiornamento. In corrispondenza dell’incrocio tra una riga (corso già eseguito) e una colonna (formazione da eseguire) una dicitura stabilisce se il corso debba essere eseguito interamente, parzialmente o per nulla.

Ci sono tre possibili esiti rispetto al riconoscimento dei crediti formativi: un riconoscimento totale, parziale o nullo.

La dicitura riportata all’incrocio tra riga e colonna può essere TOTALE, PARZIALE o FREQUENZA, il cui significato, esplicitato in apertura dell’Allegato III è il seguente:

  1. TOTALE = riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato;
  2. PARZIALE = riconoscimento di una parte della formazione acquisita e, di conseguenza, necessità di integrare la formazione, individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare e i relativi contenuti;
  3. FREQUENZA = necessità di assolvere completamente la formazione in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione.

Due esempi di riconoscimento dei crediti formativi

Riporto di seguito uno stralcio di una delle tabelle dell’Allegato III dell’Accordo Stato – Regioni in questione.

Estratto delle tabelle per il riconoscimento dei crediti formativi sicurezza contenuto nell'Accordo Stato - Regioni del 2016.

Il primo esempio di lettura della tabella riguarda l’aggiornamento annuale del RLS (evidenziato in riquadro rosso nella prima colonna): tale formazione, esonera dalla frequenza dell’aggiornamento lavoratori, preposti e dirigenti.

Il secondo esempio di lettura, riguarda il corso di aggiornamento preposto, che risulta riconosciuto totalmente in relazione all’aggiornamento del corso lavoratori e del corso dirigenti.

Attenzione alla documentazione

Come sempre quando si parla di formazione, è essenziale tenere presente che, al fine della corretta definizione dell’esonero, occorre fornire le evidenze documentali dell’avvenuto completamento dei percorsi formativi sulla base dei quali si è giunti a stabilire l’esonero totale o parziale.

Cartella sanitaria e di rischio: che cos’è e come gestirla

La cartella sanitaria e di rischio è normalmente associata alla sorveglianza sanitaria e all'attività del medico competente. La cartella sanitaria e di rischio è però legata al singolo lavoratore.

La cartella sanitaria e di rischio è normalmente associata alla sorveglianza sanitaria e all’attività del medico competente. La cartella sanitaria e di rischio è però legata al singolo lavoratore ed è suo interesse che sia tenuta aggiornata lungo tutto la sua carriera. Vediamo di capire a cosa serve e come gestirla correttamente.

La storia sanitaria del lavoratore

La cartella sanitaria e di rischio viene istituita dal medico competente in sede di prima visita di un lavoratore nell’ambito della sorveglianza sanitaria aziendale. L’obiettivo è quello di raccogliere in un unico “luogo” tutta la documentazione inerente la salute del lavoratore a partire dal suo primo ingresso nel mondo del lavoro e fino al pensionamento.

Questo significa che:

  • il medico competente che visita un lavoratore al primo ingresso nel mondo del lavoro è colui che ne attiva la cartella sanitaria e di rischio;
  • quando un lavoratore passa da un’azienda a un’altra avviene il passaggio della cartella da un medico competente all’altro, così che il nuovo medico possa tenere conto della storia clinica e professionale al fine di valutare l’idoneità alla nuova (in termini di tempo, non necessariamente di tipologia di attività) mansione del lavoratore.
Il datore di lavoro, anche quando riceve l'originale della cartella sanitaria, non ha il diritto di visionarne il contenuto, ma ha solo il dovere di conservarla.

Conservazione della cartella sanitaria e di rischio

Il Testo Unico Sicurezza prevede che la cartella sanitaria e di rischio sia istituita, aggiornata e custodita dal medico competente per conto del datore di lavoro, nel luogo concordato con il datore di lavoro in sede di incarico. Inoltre il D. L.vo 81/08 ha stabilito che:

  • in fase di cessazione di un rapporto lavorativo, il medico competente consegna una copia della cartella sanitaria al lavoratore e l’originale al datore di lavoro (che la deve conservare per almeno 10 anni), inoltre provvede a inviare a INAIL la cartella sanitaria relativa ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e/o ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4;
  • in fase di visita medica assuntiva o preassuntiva, il medico competente deve richiedere al lavoratore la copia della cartella sanitaria che ha ricevuto dal medico del lavoro dell’azienda per cui lavorava in precedenza.
Oltre a un aspetto pratico, di raccolta degli accertamenti, la cartella sanitaria e di rischio è lo strumento su cui si basano le valutazioni connesse all'insorgenza di malattie professionali.

Il datore di lavoro, anche quando riceve l’originale della cartella sanitaria, non ha il diritto di visionarne il contenuto, ma ha solo il dovere di conservarla.

Perché deve essere istituita e conservata la cartella sanitaria e di rischio?

Oltre a un aspetto pratico, di raccolta degli accertamenti, la cartella sanitaria e di rischio è lo strumento su cui si basano le valutazioni connesse all’insorgenza di malattie professionali. In caso di sospetto di malattia professionale, infatti, il procedimento finalizzato al suo riconoscimento o rigetto, passa attraverso una verifica della storia sanitaria del lavoratore, documentata attraverso la cartella sanitaria e di rischio. In particolare, il datore di lavoro deve sapere che INAIL può richiedere a lui, e agli altri datori di lavoro per i quali un dato lavoratore ha prestato servizio, copia della cartella sanitaria e di rischio nell’ambito del procedimento di accertamento della malattia professionale.

Capire l’OT23 e chiedere la riduzione del tasso INAIL

Si sente parlare di sconto INAIL, ma tecnicamente si chiama istanza di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione.

Tecnicamente si chiama istanza di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione. In parole più semplici significa che, ogni anno, il datore di lavoro che ha messo in atto interventi migliorativi della salute e sicurezza sul lavoro nell’anno solare precedente può presentare a INAIL una richiesta per ridurre uno dei parametri che determinano il premio assicurativo.

Ma procediamo un passo alla volta e cerchiamo di capire che cos’è lo sconto INAIL e come si può richiedere.

Il tasso medio di tariffa INAIL

Si tratta di un valore numerico che contribuisce al calcolo del premio INAIL, ossia del costo dell’assicurazione per infortuni e malattia, obbligatoria per datori di lavoro e artigiani senza dipendenti. In particolare il tasso medio di tariffa è rappresentativo della rischiosità a livello nazionale delle diverse lavorazioni associate a una PAT (Posizione Assicurativa Territoriale), ma può subire oscillazioni in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell’impresa (più precisamente della singola PAT) oppure in caso di interventi migliorativi (quindi ulteriori rispetto a quelli previsti per dare attuazione agli obblighi di legge) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il tasso elaborato dall’INAIL per la singola impresa (tasso medio nazionale aumentato o ridotto) è il cosiddetto tasso applicato. Viene comunicato dall’INAIL al datore di lavoro/artigiano entro il 31 dicembre di ogni anno e ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello della comunicazione.

Il datore di lavoro/artigiano paga ogni anno il premio mediante l’autoliquidazione. L’autoliquidazione è l’operazione che deve essere effettuata ogni anno entro il 16 febbraio per calcolare il premio dovuto e procedere al pagamento (che può essere effettuato anche in 4 rate distribuite nel corso dell’anno). In questa fase deve utilizzare il tasso applicato.

In caso di interventi migliorativi (ulteriori rispetto a quelli previsti per dare attuazione agli obblighi di legge) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro il datore di lavoro può richiedere lo scontro del premio INAIL.

Lo sconto INAIL per prevenzione

Mentre l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico e malattie professionali non è direttamente controllabile dall’impresa, quello per prevenzione, ossia legato alla realizzazione di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è un’opportunità a disposizione del datore di lavoro.

Se l’azienda è in regola con il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi (DURC regolare) e rispetta le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attuando uno o più degli interventi che INAIL ha previsto in apposita modulistica (modello OT23) può richiedere ogni anno, entro la fine di febbraio, la riduzione del tasso medio di tariffa.

L’entità della riduzione è la seguente:

  • 8% per PAT che hanno un massimo di 2 anni di attività;
  • per PAT con più di due anni di attività varia a seconda del numero di lavoratori, come riportato nella tabella seguente.
fonte Inail.it

Lo sconto:

  • è valido solo per un anno solare;
  • si somma all’oscillazione del tasso per infortuni-malattie professionali.

L’applicazione dello sconto non è automatica, ma prevede la presentazione di documentazione che attesti l’esecuzione degli interventi dichiarati e il riscontro (positivo o negativo) di INAIL entro 120 giorni dalla presentazione della domanda e della documentazione. Dato che i requisiti degli interventi e della documentazione sono specificati nelle istruzioni di compilazione della domanda, si tratta essenzialmente di prestare attenzione ai dettagli.

La richiesta dello sconto INAIL richiede di verificare alcune condizioni.

Come richiedere lo sconto INAIL

  1. Verificare di essere in regola con il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi (DURC regolare).
  2. Verificare di rispettare le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  3. Verificare di disporre delle credenziali di accesso ai servizi online del sito INAIL, perché la domanda deve essere presentata solo in modalità telematica. Si deve selezionare il menù “Servizi per te”, quindi “Datore di lavoro” e “Premio assicurativo”, poi “Denunce”.
  4. Realizzare uno o più degli interventi migliorativi elencati nel modello OT23, verificandone i requisiti di punteggio e ripetibilità.
    Il modello OT23 contiene l’elenco degli interventi per i quali si può richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa e associa a ciascuno un punteggio. Per presentare la domanda è necessario che la somma dei punteggi associati agli interventi realizzati sia almeno pari a 100. Inoltre, mentre alcuni interventi possono essere dichiarati anche per più anni (ex. possesso di certificazioni di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza o per la responsabilità sociale), altri possono essere dichiarati solo una volta.
  5. Entro l’ultimo giorno di febbraio (per il 2024 sarà il 29 febbraio) dell’anno solare successivo a quello di realizzazione degli interventi descritti al punto 4, accedere ai servizi online e procedere alla compilazione della richiesta di sconto INAIL, allegando la documentazione probante, ossia quella richiesta a dimostrazione dell’effettiva esecuzione degli interventi.
    Si potrebbe pensare di poter procedere alla domanda in qualunque momento dell’anno compreso tra una fine di febbraio e l’altra, in pratica si deve mantenere monitorato il sito di INAIL all’inizio di ogni anno per capire quando il servizio diventa attivo. In questo momento, per esempio, seguendo il percorso indicato al punto 1 non risulta ancora disponibile l’opzione “Denuncia OT23 2020”.

Le novità dal 2019

Il 1° agosto 2019 INAIL ha stato pubblicato sul proprio sito il nuovo modello (OT23) per presentare la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, che ha sostituito i precedenti OT24 e OT20. Puoi prendere visione del modello e delle istruzioni di compilazione in fondo a QUESTA pagina del sito INAIL.

Al di là del fattore numerico e di denominazione, la variazione sostanziale è il superamento della differenza nei requisiti di presentazione della domanda per le PAT con un massimo di due anni di attività e per quelle attive da più di due anni.

Una volta fatta richiesta, quanto tempo passa prima di ottenere lo sconto INAIL?

Ma quanto tempo passa prima di ottenere lo sconto?

La riduzione del premio INAIL non è immediata. Ecco un esempio pratico per capire i tempi effettivi.

  1. Il datore di lavoro sceglie di realizzare uno degli interventi previsti dal modello OT23 nel corso dell’anno (ipotizziamo il 2024).
  2. Entro l’ultimi giorno di febbraio dell’anno successivo (28.02.2025) presenta richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa a INAIL.
  3. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda INAIL fornisce riscontro di accettazione o meno della domanda.
  4. Entro il 31 dicembre (del 2024) INAIL comunica il nuovo tasso di tariffa.
  5. Il datore di lavoro applica il nuovo tasso di tariffa in fase di autoliquidazione entro il 16 febbraio successivo (2025).

Allora sei in ritardo?

Vuoi capire se sei pronto per presentare la domanda di sconto INAIL entro febbraio 2024 o se, invece, è il caso che inizi a metterti all’opera per riuscire a sfruttare l’opportunità a partire dal nuovo anno? Sono qui proprio per questo.

Radon: rischio e aree prioritarie di Regione Lombardia

Il rischio radon è diffuso sul territorio, partiamo però dalle aree prioritarie individuate da Regione Lombardia.

Il rischio radon non è esclusivo degli ambienti di lavoro, ma la normativa di riferimento prevede obblighi specifici in carico ai datori di lavoro. Nel caso di Regione Lombardia è necessario che questi ultimi si attivino a valle della definizione delle aree prioritarie a giugno 2023.

Radon: rischio per la salute della popolazione

Il radon è un gas, inodore e incolore, derivante dal decadimento del radio ed è radioattivo. Presente in diverse quantità nell’aria interna di tutti gli edifici, proviene principalmente dal suolo e tende ad accumularsi nei piani interrati o ai piani terra.

Nelle aree prioritarie individuate da Regione Lombardia i datori di lavoro che operano sottoterra devono effettuare misurazioni e prevedere misure di mitigazione se le concentrazioni di radon superano i valori di riferimento.

I prodotti di decadimento del radon sono valutati cancerogeni per gli esseri umani (gruppo 1 IARC) in relazione all’insorgenza di tumori polmonari. Si tratta di un rischio presente nel territorio e non strettamente connesso alle attività lavorative, ma la normativa prevede specifici obblighi a carico dei datori di lavoro.

La normativa di riferimento

La norma di riferimento nazionale è il D. Lgs. 101/2020 che ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, stabilito norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, abrogato direttive precedenti e riordinato la normativa di settore.

Nelle aree prioritarie individuate da Regione Lombardia i datori di lavoro che operano ai piani seminterrati degli edifici devono effettuare misurazioni e prevedere misure di mitigazione se le concentrazioni di radon superano i valori di riferimento.

Rispetto al rischio radon ha previsto in particolare la definizione di Piano nazionale d’azione a cui Regioni e Province autonome devono adeguare le proprie disposizioni regolamentari. In via prioritaria Regioni e Province devono individuare le aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici e definire i piani d’azione per il contenimento di tali livelli di concentrazione.

Le aree prioritarie di Regione Lombardia e gli obblighi per i datori di lavoro

Regione Lombardia ha pubblicato la prima identificazione delle aree prioritarie ex Decreto 101 sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2023 (BURL SO nr. 26).

Nelle aree prioritarie individuate da Regione Lombardia i datori di lavoro che operano ai piani terra degli edifici devono effettuare misurazioni e prevedere misure di mitigazione se le concentrazioni di radon superano i valori di riferimento.

Nei comuni classificati in area prioritaria, i datori di lavoro che effettuano l’attività lavorativa in ambienti sotterranei, al piano seminterrato o al piano terra degli edifici sono tenuti a:

  • effettuare misure della concentrazione media annua di radon;
  • applicare azioni di risanamento nei casi in cui i valori risultino superiori a 300 Bq/m3.

Le azioni di risanamento (ex. sigillatura, ventilazione forzata, pressurizzazione / depressurizzazione del suolo) dipendono fortemente dalle caratteristiche costruttive dell’ambiente interessato dal rischio e vanno scelte caso per caso in base alla concentrazione di radon rilevata, al costo e alla fattibilità di realizzazione. Inoltre la normativa richiede che gli interventi di risanamento siano progettati da professionisti qualificati (geometri, architetti o ingegneri iscritti all’Albo che abbiano partecipato a corsi di formazione e aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore).

Hai inserito il rischio radon nel DVR?