Patente a punti nei cantieri: Il provvedimento è definitivo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/04/2024 la legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge con modificazioni del Decreto-legge n. 19/2024 ,è il provvedimento che rende definitivo l’obbligo della patente e punti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.

Il sistema di qualificazione delle imprese a punti trova origine con l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/08 che viene ora completamente riscritto. In attesa dei Decreti attuativi previsti nel provvedimento,  sintetizziamo gli aspetti chiave :

Obiettivo

La patente a punti ha l’obiettivo di rafforzare il contrasto del lavoro irregolare e la vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori nei cantieri. E’ da tenere presente che il provvedimento prevede che  Decreto del Ministero del lavoro possa disporre l’obbligo della  patente a punti anche in altri ambiti di lavoro.

Decorrenza

Dal 1 ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei mobili (art 89 comma 1 lett a) .

Esclusione dall’obbligo

  • Imprese o lavoratori autonomi che effettuano esclusivamente interventi di natura intellettuale o mera fornitura.
  • Imprese in possesso dell’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Imprese estere

Per le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti fuori dall’Italia nell’ambito o fuori della Comunità Europea è richiesto il possesso di un documento che attesti il possesso dei requisiti richiesti rilasciato dall’autorità del paese di provenienza e riconosciuto  dallo stato italiano per i paese extra europei .

Requisiti per il rilascio della patente

La patente verrà rilasciata in formato digitale dall ‘Ispettorato Nazionale del Lavoro la cui modalità sarà definita dai successivi decreti attuativi.

Si dovrà inoltrare richiesta  mediante la dichiarazione in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, del possesso seguenti requisiti

Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dall’art 37 Dlgs 81708.  Per il dettaglio della tipologia di corsi si attende il Decreto attuativo 
possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; DURC
possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; DVR
possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; DURF
avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”.RSPP


Modalità di rilascio e tempistiche

Verranno individuate  le modalità di richiesta della patente all’Ispettorato del Lavoro. Nel tempo che intercorre tra la domanda e il rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività salvo diverse comunicazioni dell’ispettorato del Lavoro.

Revoca patente

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Solo decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Punteggio iniziale

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. E’ consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione di almeno  15 crediti.

Nel caso in cui nel corso dei lavori  a seguito di riscontrate violazioni , di cui all’allegato I bis, vengano decurtati punti  e la dotazione scenda al di sotto dei 15 , è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Non possesso della patente

In caso di presenza nel cantiere di imprese o lavoratori autonomi  senza il possesso della patente , o documento equivalente  per le imprese estere, o in caso di operatività con punti inferiore a  15 , è prevista  una sanzione amministrativa pari al 10%  del valore dei lavori . La sanzione minima è di  €  6000,00 con contestuale interdizione alla partecipazione a lavori pubblici .

Cartella sanitaria e di rischio: che cos’è e come gestirla

La cartella sanitaria e di rischio è normalmente associata alla sorveglianza sanitaria e all'attività del medico competente. La cartella sanitaria e di rischio è però legata al singolo lavoratore.

La cartella sanitaria e di rischio è normalmente associata alla sorveglianza sanitaria e all’attività del medico competente. La cartella sanitaria e di rischio è però legata al singolo lavoratore ed è suo interesse che sia tenuta aggiornata lungo tutto la sua carriera. Vediamo di capire a cosa serve e come gestirla correttamente.

La storia sanitaria del lavoratore

La cartella sanitaria e di rischio viene istituita dal medico competente in sede di prima visita di un lavoratore nell’ambito della sorveglianza sanitaria aziendale. L’obiettivo è quello di raccogliere in un unico “luogo” tutta la documentazione inerente la salute del lavoratore a partire dal suo primo ingresso nel mondo del lavoro e fino al pensionamento.

Questo significa che:

  • il medico competente che visita un lavoratore al primo ingresso nel mondo del lavoro è colui che ne attiva la cartella sanitaria e di rischio;
  • quando un lavoratore passa da un’azienda a un’altra avviene il passaggio della cartella da un medico competente all’altro, così che il nuovo medico possa tenere conto della storia clinica e professionale al fine di valutare l’idoneità alla nuova (in termini di tempo, non necessariamente di tipologia di attività) mansione del lavoratore.
Il datore di lavoro, anche quando riceve l'originale della cartella sanitaria, non ha il diritto di visionarne il contenuto, ma ha solo il dovere di conservarla.

Conservazione della cartella sanitaria e di rischio

Il Testo Unico Sicurezza prevede che la cartella sanitaria e di rischio sia istituita, aggiornata e custodita dal medico competente per conto del datore di lavoro, nel luogo concordato con il datore di lavoro in sede di incarico. Inoltre il D. L.vo 81/08 ha stabilito che:

  • in fase di cessazione di un rapporto lavorativo, il medico competente consegna una copia della cartella sanitaria al lavoratore e l’originale al datore di lavoro (che la deve conservare per almeno 10 anni), inoltre provvede a inviare a INAIL la cartella sanitaria relativa ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e/o ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4;
  • in fase di visita medica assuntiva o preassuntiva, il medico competente deve richiedere al lavoratore la copia della cartella sanitaria che ha ricevuto dal medico del lavoro dell’azienda per cui lavorava in precedenza.
Oltre a un aspetto pratico, di raccolta degli accertamenti, la cartella sanitaria e di rischio è lo strumento su cui si basano le valutazioni connesse all'insorgenza di malattie professionali.

Il datore di lavoro, anche quando riceve l’originale della cartella sanitaria, non ha il diritto di visionarne il contenuto, ma ha solo il dovere di conservarla.

Perché deve essere istituita e conservata la cartella sanitaria e di rischio?

Oltre a un aspetto pratico, di raccolta degli accertamenti, la cartella sanitaria e di rischio è lo strumento su cui si basano le valutazioni connesse all’insorgenza di malattie professionali. In caso di sospetto di malattia professionale, infatti, il procedimento finalizzato al suo riconoscimento o rigetto, passa attraverso una verifica della storia sanitaria del lavoratore, documentata attraverso la cartella sanitaria e di rischio. In particolare, il datore di lavoro deve sapere che INAIL può richiedere a lui, e agli altri datori di lavoro per i quali un dato lavoratore ha prestato servizio, copia della cartella sanitaria e di rischio nell’ambito del procedimento di accertamento della malattia professionale.

Capire l’OT23 e chiedere la riduzione del tasso INAIL

Si sente parlare di sconto INAIL, ma tecnicamente si chiama istanza di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione.

Tecnicamente si chiama istanza di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione. In parole più semplici significa che, ogni anno, il datore di lavoro che ha messo in atto interventi migliorativi della salute e sicurezza sul lavoro nell’anno solare precedente può presentare a INAIL una richiesta per ridurre uno dei parametri che determinano il premio assicurativo.

Ma procediamo un passo alla volta e cerchiamo di capire che cos’è lo sconto INAIL e come si può richiedere.

Il tasso medio di tariffa INAIL

Si tratta di un valore numerico che contribuisce al calcolo del premio INAIL, ossia del costo dell’assicurazione per infortuni e malattia, obbligatoria per datori di lavoro e artigiani senza dipendenti. In particolare il tasso medio di tariffa è rappresentativo della rischiosità a livello nazionale delle diverse lavorazioni associate a una PAT (Posizione Assicurativa Territoriale), ma può subire oscillazioni in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell’impresa (più precisamente della singola PAT) oppure in caso di interventi migliorativi (quindi ulteriori rispetto a quelli previsti per dare attuazione agli obblighi di legge) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il tasso elaborato dall’INAIL per la singola impresa (tasso medio nazionale aumentato o ridotto) è il cosiddetto tasso applicato. Viene comunicato dall’INAIL al datore di lavoro/artigiano entro il 31 dicembre di ogni anno e ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello della comunicazione.

Il datore di lavoro/artigiano paga ogni anno il premio mediante l’autoliquidazione. L’autoliquidazione è l’operazione che deve essere effettuata ogni anno entro il 16 febbraio per calcolare il premio dovuto e procedere al pagamento (che può essere effettuato anche in 4 rate distribuite nel corso dell’anno). In questa fase deve utilizzare il tasso applicato.

In caso di interventi migliorativi (ulteriori rispetto a quelli previsti per dare attuazione agli obblighi di legge) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro il datore di lavoro può richiedere lo scontro del premio INAIL.

Lo sconto INAIL per prevenzione

Mentre l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico e malattie professionali non è direttamente controllabile dall’impresa, quello per prevenzione, ossia legato alla realizzazione di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è un’opportunità a disposizione del datore di lavoro.

Se l’azienda è in regola con il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi (DURC regolare) e rispetta le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attuando uno o più degli interventi che INAIL ha previsto in apposita modulistica (modello OT23) può richiedere ogni anno, entro la fine di febbraio, la riduzione del tasso medio di tariffa.

L’entità della riduzione è la seguente:

  • 8% per PAT che hanno un massimo di 2 anni di attività;
  • per PAT con più di due anni di attività varia a seconda del numero di lavoratori, come riportato nella tabella seguente.
fonte Inail.it

Lo sconto:

  • è valido solo per un anno solare;
  • si somma all’oscillazione del tasso per infortuni-malattie professionali.

L’applicazione dello sconto non è automatica, ma prevede la presentazione di documentazione che attesti l’esecuzione degli interventi dichiarati e il riscontro (positivo o negativo) di INAIL entro 120 giorni dalla presentazione della domanda e della documentazione. Dato che i requisiti degli interventi e della documentazione sono specificati nelle istruzioni di compilazione della domanda, si tratta essenzialmente di prestare attenzione ai dettagli.

La richiesta dello sconto INAIL richiede di verificare alcune condizioni.

Come richiedere lo sconto INAIL

  1. Verificare di essere in regola con il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi (DURC regolare).
  2. Verificare di rispettare le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  3. Verificare di disporre delle credenziali di accesso ai servizi online del sito INAIL, perché la domanda deve essere presentata solo in modalità telematica. Si deve selezionare il menù “Servizi per te”, quindi “Datore di lavoro” e “Premio assicurativo”, poi “Denunce”.
  4. Realizzare uno o più degli interventi migliorativi elencati nel modello OT23, verificandone i requisiti di punteggio e ripetibilità.
    Il modello OT23 contiene l’elenco degli interventi per i quali si può richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa e associa a ciascuno un punteggio. Per presentare la domanda è necessario che la somma dei punteggi associati agli interventi realizzati sia almeno pari a 100. Inoltre, mentre alcuni interventi possono essere dichiarati anche per più anni (ex. possesso di certificazioni di sistemi di gestione per la salute e la sicurezza o per la responsabilità sociale), altri possono essere dichiarati solo una volta.
  5. Entro l’ultimo giorno di febbraio (per il 2024 sarà il 29 febbraio) dell’anno solare successivo a quello di realizzazione degli interventi descritti al punto 4, accedere ai servizi online e procedere alla compilazione della richiesta di sconto INAIL, allegando la documentazione probante, ossia quella richiesta a dimostrazione dell’effettiva esecuzione degli interventi.
    Si potrebbe pensare di poter procedere alla domanda in qualunque momento dell’anno compreso tra una fine di febbraio e l’altra, in pratica si deve mantenere monitorato il sito di INAIL all’inizio di ogni anno per capire quando il servizio diventa attivo. In questo momento, per esempio, seguendo il percorso indicato al punto 1 non risulta ancora disponibile l’opzione “Denuncia OT23 2020”.

Le novità dal 2019

Il 1° agosto 2019 INAIL ha stato pubblicato sul proprio sito il nuovo modello (OT23) per presentare la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, che ha sostituito i precedenti OT24 e OT20. Puoi prendere visione del modello e delle istruzioni di compilazione in fondo a QUESTA pagina del sito INAIL.

Al di là del fattore numerico e di denominazione, la variazione sostanziale è il superamento della differenza nei requisiti di presentazione della domanda per le PAT con un massimo di due anni di attività e per quelle attive da più di due anni.

Una volta fatta richiesta, quanto tempo passa prima di ottenere lo sconto INAIL?

Ma quanto tempo passa prima di ottenere lo sconto?

La riduzione del premio INAIL non è immediata. Ecco un esempio pratico per capire i tempi effettivi.

  1. Il datore di lavoro sceglie di realizzare uno degli interventi previsti dal modello OT23 nel corso dell’anno (ipotizziamo il 2024).
  2. Entro l’ultimi giorno di febbraio dell’anno successivo (28.02.2025) presenta richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa a INAIL.
  3. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda INAIL fornisce riscontro di accettazione o meno della domanda.
  4. Entro il 31 dicembre (del 2024) INAIL comunica il nuovo tasso di tariffa.
  5. Il datore di lavoro applica il nuovo tasso di tariffa in fase di autoliquidazione entro il 16 febbraio successivo (2025).

Allora sei in ritardo?

Vuoi capire se sei pronto per presentare la domanda di sconto INAIL entro febbraio 2024 o se, invece, è il caso che inizi a metterti all’opera per riuscire a sfruttare l’opportunità a partire dal nuovo anno? Sono qui proprio per questo.

Radon: rischio e aree prioritarie di Regione Lombardia

Il rischio radon è diffuso sul territorio, partiamo però dalle aree prioritarie individuate da Regione Lombardia.

Il rischio radon non è esclusivo degli ambienti di lavoro, ma la normativa di riferimento prevede obblighi specifici in carico ai datori di lavoro. Nel caso di Regione Lombardia è necessario che questi ultimi si attivino a valle della definizione delle aree prioritarie a giugno 2023.

Radon: rischio per la salute della popolazione

Il radon è un gas, inodore e incolore, derivante dal decadimento del radio ed è radioattivo. Presente in diverse quantità nell’aria interna di tutti gli edifici, proviene principalmente dal suolo e tende ad accumularsi nei piani interrati o ai piani terra.

Nelle aree prioritarie individuate da Regione Lombardia i datori di lavoro che operano sottoterra devono effettuare misurazioni e prevedere misure di mitigazione se le concentrazioni di radon superano i valori di riferimento.

I prodotti di decadimento del radon sono valutati cancerogeni per gli esseri umani (gruppo 1 IARC) in relazione all’insorgenza di tumori polmonari. Si tratta di un rischio presente nel territorio e non strettamente connesso alle attività lavorative, ma la normativa prevede specifici obblighi a carico dei datori di lavoro.

La normativa di riferimento

La norma di riferimento nazionale è il D. Lgs. 101/2020 che ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, stabilito norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, abrogato direttive precedenti e riordinato la normativa di settore.

Nelle aree prioritarie individuate da Regione Lombardia i datori di lavoro che operano ai piani seminterrati degli edifici devono effettuare misurazioni e prevedere misure di mitigazione se le concentrazioni di radon superano i valori di riferimento.

Rispetto al rischio radon ha previsto in particolare la definizione di Piano nazionale d’azione a cui Regioni e Province autonome devono adeguare le proprie disposizioni regolamentari. In via prioritaria Regioni e Province devono individuare le aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici e definire i piani d’azione per il contenimento di tali livelli di concentrazione.

Le aree prioritarie di Regione Lombardia e gli obblighi per i datori di lavoro

Regione Lombardia ha pubblicato la prima identificazione delle aree prioritarie ex Decreto 101 sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2023 (BURL SO nr. 26).

Nelle aree prioritarie individuate da Regione Lombardia i datori di lavoro che operano ai piani terra degli edifici devono effettuare misurazioni e prevedere misure di mitigazione se le concentrazioni di radon superano i valori di riferimento.

Nei comuni classificati in area prioritaria, i datori di lavoro che effettuano l’attività lavorativa in ambienti sotterranei, al piano seminterrato o al piano terra degli edifici sono tenuti a:

  • effettuare misure della concentrazione media annua di radon;
  • applicare azioni di risanamento nei casi in cui i valori risultino superiori a 300 Bq/m3.

Le azioni di risanamento (ex. sigillatura, ventilazione forzata, pressurizzazione / depressurizzazione del suolo) dipendono fortemente dalle caratteristiche costruttive dell’ambiente interessato dal rischio e vanno scelte caso per caso in base alla concentrazione di radon rilevata, al costo e alla fattibilità di realizzazione. Inoltre la normativa richiede che gli interventi di risanamento siano progettati da professionisti qualificati (geometri, architetti o ingegneri iscritti all’Albo che abbiano partecipato a corsi di formazione e aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore).

Hai inserito il rischio radon nel DVR?

La delega CIVA ai consulenti per le attrezzature e impianti

Hai difficoltà ad utilizzare l'applicativo CIVA di INAL? La soluzione è la delega ai consulenti per le attrezzature e impianti.

L’applicativo CIVA è il portale messo a disposizione da INAIL per gestire una serie di pratiche connesse alle verifiche di impianti e attrezzature. Il suo utilizzo non è sempre immediato e diverse aziende segnalano difficoltà. Una soluzione al problema può essere la delega ai consulenti per le attrezzature e impianti prevista proprio dallo stesso CIVA.

I soggetti che possono operare su CIVA

L’accesso a CIVA si trova nell’area riservata del sito INAIL (i cosiddetti Servizi online). Le funzionalità di CIVA sono disponibili per i soggetti che accedono ai servizi online di INAIL con uno di questi profili:

  • legale rappresentante di un’azienda;
  • delegato ai servizi;
  • consulente per le attrezzature e impianti.
L'accesso a CIVA si trova nell'area riservata del sito INAIL: per accedere serve avere profili di accesso specifici.

Delega CIVA al consulente per le attrezzature e impianti: come si attiva?

Il profilo “consulente per le attrezzature e impianti” può essere abilitato dal rappresentante
legale o dall’amministratore delle utenze digitali dell’azienda e richiede l’inserimento di nome e cognome e codice fiscale del soggetto che si vuole delegare. L’unico requisito è che il professionista che si vuole delegare abbia già effettuato almeno una volta l’accesso all’area riservata del sito INAIL, prima che l’azienda proceda all’inserimento dei suoi dati ai fini della delega.

Consulente per le attrezzature e impianti: cosa può fare?

La delega come consulente per le attrezzature e impianti permette al delegato di accedere agli applicativi Emissioni Acustiche e CIVA per conto dell’azienda da cui è stato delegato. Questo profilo impedisce l’accesso ad altre funzionalità, quindi non interviene sulla gestione del rapporto assicurativo.

Tutte le persone abilitate per CIVA per una determinata azienda, sia nel profilo consulente sia negli altri profili, accedono a tutti i dati dell’applicativo, storici e relativi alle domande in corso.

Dato che un professionista può avere accesso a INAIL per questioni personali e può ricevere delega come “consulente” da più aziende, in fase di accesso dovrà selezionare sia il profilo di interesse (Consulente per le attrezzature e impianti) sia la ditta per cui vuole operare, così che le operazioni e le pratiche facciano riferimento alla ditta di interesse.

L’introduzione di una delega come consulente, non esclude la possibilità agli altri profili di operare su CIVA. Tutte le persone abilitate per una determinata azienda, sia nel profilo consulente sia negli altri profili, accedono a tutti i dati dell’applicativo, storici e relativi alle domande in corso. In particolare ciascuno dei soggetti abilitati può agire sulle pratiche in corso, indipendentemente da chi ha inserito la domanda. Attenzione quindi a non fare confusione, e a concordare nei dettagli chi dovrà agire su una determinate pratica!

Le qualifiche PES PAV PEI, spiegate

L'elettricità luminosa. Il rischio elettrico deve essere affrontato da personale qualificato PES PAV PEI.

Nell’ambito dei lavori elettrici vengono utilizzate diverse sigle per distinguere la qualifica dei lavoratori in termini di formazione, esperienza e affidabilità in relazione alla gravità del rischio. Conoscere la differenza tra PES PAV PEI e PEC è necessario per garantire la corretta formazione ma anche la corretta attribuzione degli incarichi di lavoro e delle nomine.

Quali sono i lavori elettrici

Si considera lavoro elettrico qualsiasi lavoro che presenti un rischio di natura elettrica, cioè che possa provocare danni alla salute per gli effetti della corrente elettrica.

Si considera lavoro elettrico qualsiasi lavoro che presenti un rischio di natura elettrica, cioè che possa provocare danni alla salute per gli effetti della corrente elettrica.

I lavori elettrici sono suddivisi in tre sottocategorie al crescere della distanza dalla parte attiva (il conduttore o la parte conduttrice destinata a essere in tensione, quindi a far passare corrente, durante il normale esercizio):

  • lavori sotto tensione;
  • lavori in prossimità;
  • lavori in vicinanza.

Minore è la distanza dalla parte attiva, maggiore è il rischio, e maggiore sono esperienza, formazione e affidabilità richieste al personale che deve effettuare l’intervento.

Minore è la distanza dalla parte attiva, maggiore è il rischio, e maggiore sono esperienza, formazione e affidabilità richieste al personale che deve effettuare l'intervento.

Che cosa significano le sigle PES PAV PEI e PEC?

Sono sigle che individuano i diversi livelli di esperienza, formazione e affidabilità in relazione all’esecuzione dei lavori elettrici:

  • PEC = persona comune, cioè non ha formazione, esperienza e competenza specifiche rispetto ai lavori elettrici;
  • PAV = persona avvertita, è il primo livello di qualifica per i lavori elettrici, individua una figura formata, con esperienza e competenza, ma non pienamente autonoma nel gestire il lavoro;
  • PES = persona esperta è il livello più alto di formazione, esperienza e competenza, quella che possiede tutti i requisiti e può operare in autonomia;
  • PEI = persona idonea, o più correttamente con idoneità, cioè un PES o un PAV che il datore di lavoro ritiene idoneo per eseguire lavori sotto tensione.

Quindi, sarebbe più corretto distinguere PEC, PES, PAV, PES con idoneità e PAV con idoneità.

PES PAV PEI e PEC sono sigle che individuano i diversi livelli di esperienza, formazione e affidabilità in relazione all'esecuzione dei lavori elettrici.

Cosa possono fare PEC, PES, PAV e PEI

La persona comune (PEC) può eseguire solo lavori non elettrici, oppure lavori elettrici in vicinanza ma sotto la supervisione di un PES o un PAV.

PES e PAV, invece, possono eseguire lavori elettrici in vicinanza e in prossimità e, se ritenuti idonei dal datore di lavoro e nominati come tali (PEI), anche lavori sotto tensione.

Detto in altri termini:

  • i lavori in vicinanza possono essere eseguiti da PES e PAV e da PEC che operano sotto la supervisione dei primi;
  • i lavori elettrici fuori tensione e in prossimità possono essere eseguiti solo da PES e PAV;
  • i lavori elettrici sotto tensione sono esclusivi di PES e PAV con idoneità (PEI).
I lavori elettrici sotto tensione sono esclusivi di PES e PAV con idoneità (PEI).

Come si ottiene la qualifica? Chi la attribuisce?

Per essere qualificati come PES, PAV o PEI è necessario seguire un corso di formazione ai sensi della norma CEI 11‐27, oltre a lavorare (acquisire esperienza) nell’ambito dei lavori elettrici e sviluppare attivamente caratteristiche personali di affidabilità e precisione.

In particolare:

  • la formazione per PES e PAV deve comprendere i livelli 1A e 1B della norma CEI 11‐27;
  • la formazione per PEI deve includere anche i livelli 2A e 2B.

Tipicamente i corsi proposti comprendono tutti i livelli, cioè il lavoratore riceve la formazione necessaria per essere qualificato indifferentemente come PES, PAV o PEI. La qualifica effettiva dipende però anche dall’esperienza e dalle caratteristiche personali (equilibrio, attenzione, precisione, affidabilità) del lavoratore, che sono oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro al fine dell’attribuzione formale della qualifica.

La qualifica di PES, PAV e PEI non rientra tra le qualifiche contrattuali, ma viene attribuita attraverso una nomina formale.

In altri termini, il lavoratore ottiene la qualifica di PES, di PAV o di PEI dal proprio datore di lavoro, in base alla valutazione che quest’ultimo fa della sua esperienza e delle sue caratteristiche personali (fermo restando il possesso della formazione). Quindi la qualifica è soggetta a rivalutazione e possibile variazione nel tempo, sia in termini di riconoscimento di un livello superiore ma è possibile anche una riduzione del livello di qualifica sulla base dell’operato del lavoratore.

Attribuzione della qualifica: la nomina del datore di lavoro

La qualifica di PES, PAV e PEI non rientra tra le qualifiche contrattuali, ma viene attribuita attraverso una nomina formale che deve raccogliere gli elementi alla base dell’attribuzione della qualifica, prevedere un termine di rivalutazione e comprendere sempre la firma del datore di lavoro e del lavoratore. Alla formula tradizionale di “Il sottoscritto datore di lavoro nomina il sig. Tale dei Tali PES / PAV/ PEI” si devono cioè aggiungere i seguenti elementi:

  • la verifica del possesso della formazione ai sensi della norma CEI 11‐27;
  • la valutazione dell’esperienza acquisita dal lavoratore nell’ambito dei lavori elettrici;
  • la valutazione delle caratteristiche di equilibrio, attenzione, precisione, affidabilità;
  • il termine temporale della rivalutazione (per esempio semestrale o annuale).

Novità diisocianati e note sulle schede di sicurezza

Da agosto 2023 entreranno in vigore restrizioni sull'utilizzo dei diisocianati, con effetti sui produttori ma anche sugli utilizzatori.

Per effetto del Regolamento (UE) 2020/1149, da agosto 2023 entreranno in vigore alcune restrizioni sull’utilizzo dei diisocianati, con effetti sui produttori di sostanze che li contengono ma anche sugli utilizzatori.

Limitazione e vincoli per l’utilizzo dei diisocianati

Il Regolamento 1149 ha stabilito che dal 24 agosto 2023 i diisocianati non potranno essere utilizzati da soli o come costituenti in altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso;
  • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
I diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

Perché la limitazione

Il primo considerando del Regolamento 1149 spiega che “i diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio“.

Dove si trovano i diisocianati

Sempre il primo considerando del Regolamento 1149 fa presente che i diisocianati “sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti, tra l’altro, in tutta l’Unione“.

I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.

Cosa devono fare i datori di lavoro

Una delle risposte ai nuovi obblighi è stata la definizione dei corsi sui diisocianati come obbligatori per tutti. Pensare di formare il personale a prescindere da ogni valutazione però non è a mio avviso sostenibile (perchè bisogna comunque definire la tipologia di formazione da erogare e poi mantenerla aggiornata), oltre che scorretto rispetto alle previsioni di legge.

La strada più corretta da seguire è quella di partire dalla valutazione dei rischi:

  1. una volta analizzate le schede di sicurezza dei prodotti in uso, si dovrà integrare o aggiornare il documento di valutazione dei rischi o, in particolare, la valutazione del rischio chimico per rendere conto della presenza o dell’assenza del rischio e delle relative misure di prevenzione e protezione (ex. sostituzione di alcuni prodotti);
  2. nei casi in cui si rilevi l’utilizzo di prodotti contenenti isocianati in concentrazione superiore allo 0,1% in peso senza possibilità di una loro sostituzione, allora si dovrà definire l’obbligo di formazione, individuando i soggetti coinvolti e il tipo di formazione da erogare.
Il primo passo per adeguarsi alla nuova normativa sui diisocianati è valutare il rischio.

Requisiti della formazione sui diisocianati

La formazione sui diisocianati:

  • non è obbligatoria per tutti dal 24 agosto 2023, ma solo per i soggetti che utilizzano prodotti che contengono questi composti chimici in quantità superiore allo 0,1% in peso;
  • ha contenuti definiti dal Regolamento (UE) 2020/1149, che distingue tre livelli di formazione a seconda degli usi dei prodotti contenenti diisocianati, e quindi del grado di rischio. Si distinguono formazione generale, intermedia e avanzata;
  • deve essere erogata da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale;
  • deve essere aggiornata ogni 5 anni;
  • può essere erogata anche in modalità online.

Non è quindi definita una durata minima della formazione.

La formazione sui diisocianati deve essere erogata da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

A proposito delle schede di sicurezza

Le schede di sicurezza o SDS (Scheda Dati Sicurezza) sono un documento che deve accompagnare ogni fornitura di prodotti e sostanze chimiche.

Sono documenti essenziali per:

  • redigere la valutazione del rischio chimico;
  • individuare i DPI adeguati per proteggere chi utilizza il prodotto o la sostanza;
  • conoscere incompatibilità e rischi connessi all’utilizzo di un dato prodotto o di una data sostanza;
  • intervenire in modo corretto in caso di emergenza (ex. incendio, sversamento).

Ci sono due indicazioni in particolari che non mi stancherò mai di ripetere:
1. le schede di sicurezza devono essere aggiornate periodicamente (facendone richiesta al fornitore);
2. le SDS devono essere messe a disposizione degli utilizzatori.

Le schede di sicurezza sono documenti essenziali per individuare i DPI adeguati per proteggersi durante l'utilizzo dello specifico prodotto.

A proposito di aggiornamento delle schede: dall’1 gennaio 20223 tutte le SDS devono essere realizzate in conformità al formato aggiornato ai sensi del Regolamento (UE) 878/2020, il che significa che è il momento di chiederne copia aggiornata ai propri fornitori (anche se i produttori sono un po’ in ritardo nell’adeguamento).

Mentre tornando sul tema della messa a disposizione nel luogo di utilizzo, aggiungo un ultimo dettaglio: gli utilizzatori devono essere in grado di leggere i contenuti delle SDS, quindi bisogna formarli su questo argomento, schede alla mano!

Alternanza scuola lavoro e sicurezza

L'entrata in vigore del Decreto Lavoro ha riportato alla ribalta un tema essenziale lato sicurezza: la gestione dei rapporti di alternanza scuola lavoro.

L’entrata in vigore del Decreto Lavoro ha riportato alla ribalta un tema essenziale lato sicurezza: la gestione dei rapporti di alternanza scuola lavoro. Che cosa bisogna fare? Cosa cambia rispetto al passato?

Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione.

Decreto 48/2023: alternanza scuola lavoro e sicurezza

L’articolo 17 del Decreto Lavoro, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 04 maggio 2023 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto il comma 784-quater all’art.1 della Legge 145 del 30/12/2018, che recita:

Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.

Serve una valutazione del rischio specifica perché gli studenti, per questioni di età e di esperienza, potrebbero trovarsi a svolgere attività che non si inquadrano perfettamente in quelle previste per le mansioni definite per i lavoratori dipendenti.

Cosa cambia rispetto al passato?

Si tratta certamente di una modifica importante del testo di legge relativo all’alternanza scuola lavoro, nella misura in cui rende esplicito l’obbligo di valutazione dei rischi, il suo contenuto e le modalità di condivisione tra l’istituto scolastico e l’azienda. Di fatto, però, non è una vera e propria novità sul fronte della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: la definizione di lavoratore contenuta nel Testo Unico Sicurezza faceva già ricadere gli studenti in alternanza tra i soggetti rispetto ai quali il datore di lavoro avrebbe dovuto effettuare la valutazione dei rischi, e non sono rare le imprese in possesso di un DVR comprensivo della valutazione specifica di questa attività.

Perché una valutazione specifica per l’alternanza scuola lavoro?

Perché gli studenti, per questioni di età e di esperienza, potrebbero trovarsi a svolgere attività che non si inquadrano perfettamente in quelle previste per le mansioni definite per i lavoratori dipendenti: una prima necessità potrebbe proprio essere quella di precisare i confini della loro operatività in azienda.

La definizione di lavoratore contenuta nel Testo Unico Sicurezza faceva già ricadere gli studenti in alternanza tra i soggetti rispetto ai quali il datore di lavoro avrebbe dovuto effettuare la valutazione dei rischi.

Ne seguirebbe una diversa identificazione dei pericoli a cui possono essere esposti e una diversa quantificazione dei rischi associati. Per cui le misure di prevenzione e protezione potrebbero essere tipiche, cioè diverse rispetto a quelle associate alle altre mansioni lavorative.

Il fatto che la valutazione debba essere specifica, non significa che sia necessario produrre un allegato al DVR. Al contrario, si può pensare a un capitolo dedicato oppure a una sezione del documento principale. Il fatto di rendere la valutazione autonoma rispetto al documentazione principale ha però il vantaggio di semplificare lo scambio con l’istituto scolastico e di contenere la quantità di informazioni aziendali che vengono trasferite all’esterno, a integrazione della convenzione scuola-azienda.

L'integrazione del DVR relativa all'alternanza scuola lavoro deve essere allegata alla convenzione tra scuola e impresa.

L’importanza dello scambio informativo

L’aspetto che ritengo più rilevante rispetto a questa novità normativa, è invece lo scambio documentale tra azienda e istituto scolastico, la cui finalità deve essere di coordinamento piuttosto che di mero passaggio di carte. Lo studente in alternanza scuola lavoro si trova infatti in una condizione intermedia tra scuola e lavoro, senza essere mero visitatore in azienda ma neppure pienamente inserito nelle dinamiche aziendali. Il coordinamento tra scuola e azienda ha quindi la possibilità di mantenere aperti due canali di vigilanza e di sensibilizzazione, a tutela effettiva dello studente.

La denuncia e la verifica dell’impianto di messa a terra

La verifica dell'impianto di messa a terra è un obbligo a carico di ogni datore di lavoro.

Ogni impianto elettrico realizzato a regola d’arte (quindi nel rispetto delle norme di riferimento) ha una componente di sicurezza chiamata impianto di messa a terra. Per effetto del DPR 462/01, ogni datore di lavoro è tenuto a gestire tale impianto provvedendo alla denuncia a INAIL e alle verifiche periodiche.

Il datore di lavoro deve denunciare l'impianto di messa a terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio.

La denuncia a INAIL dell’impianto di messa a terra

Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto di messa a terra, il datore di lavoro deve provvedere a denunciarlo all’INAIL. In pratica questo significa che il datore di lavoro deve:

  1. richiedere all’installatore la dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra (generalmente inclusa nella dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico);
  2. procedere a compilare una nuova istanza di “denuncia di impianto elettrico di messa a terra” attraverso il portale CIVA, a cui si accede tramite l’area riservata del sito INAIL.
Ogni impianto elettrico realizzato ad arte ha una componente di sicurezza chiamata impianto di messa a terra. Per effetto del DPR 462/01, ogni datore di lavoro è tenuto a gestire tale impianto provvedendo alla denuncia a INAIL.

A seguito della denuncia, INAIL provvede alla verifica di completezza della pratica, che deve comprendere il pagamento della prestazioni di verifica pari a € 30 (l’avviso di pagamento è generato automaticamente dal portale), quindi trasmette al datore di lavoro la ricevuta di immatricolazione dell’impianto di messa a terra.

Verifica periodica della messa a terra

Il datore di lavoro deve inoltre far sottoporre l’impianto di messa a terra a verifica periodica da parte di soggetti abilitati. L’abilitazione è attestata mediante decreto del Ministero dello sviluppo economico, consultabile sul sito ministeriale oppure da richiedere al soggetto abilitato individuato.

Il datore di lavoro deve inoltre far sottoporre l'impianto di messa a terra a verifica periodica da parte di soggetti abilitati.

La verifica periodica ha frequenza quinquennale, tranne che per gli impianti di messa a terra installati

  1. nei cantieri;
  2. in locali adibiti a uso medico;
  3. in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (elevato carico di incendio o presenza di attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011);

per i quali la frequenza di verifica è biennale.

Comunicazione a INAIL del soggetto abilitato

Il DPR 462/01 prevede che il datore di lavoro comunichi tempestivamente a INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche. Tale comunicazione avviene mediante una sezione dedicata del portale CIVA. Di fatto non è definito un arco temporale specifico entro cui provvedere, ma suggerisco di procedere non appena ricevuto il verbale di verifica dell’impianto da parte del soggetto abilitato e incaricato.

Il DPR 462/01 prevede che il datore di lavoro comunichi tempestivamente a INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche.

Comunicazione a INAIL di modifiche sostanziali e cessazione dell’impianto

Sempre per effetto del DPR 462/01, il datore di lavoro è tenuto a comunicazione tempestivamente a INAIL:

  • le modifiche sostanziali dell’impianto di messa a terra, intese come ampliamento e/o trasformazione;
  • la cessazione dell’impianto (la messa fuori servizio o la demolizione).

Entrambi questi tipi di comunicazioni devono essere gestite tramite il portale CIVA.

Le modifiche sostanziali dell'impianto di messa a terra, intese come ampliamento e/o trasformazione, devono essere comunicate a INAIL.

Se l’impianto è condominiale

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia disponibilità giuridica (come proprietario o come affittuario) di un ambiente di lavoro che ricade in un contesto condominiale, potrebbe non disporre della documentazione inerente l’impianto di messa a terra in quanto questo è di norma comune per l’intero condominio. In questo caso, non sarà il datore di lavoro a dover gestire le pratiche, ma l’amministratore di condominio e il datore di lavoro potrà chiedere evidenza della gestione a quest’ultimo.

Registro dei controlli dei sistemi antincendio

Il registro dei controlli antincendio deve contenere le registrazioni di controlli e manutenzioni sui sistemi antincendio presenti nel luogo di lavoro.

Dal 25 settembre 2022 il datore di lavoro deve disporre di un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Come deve essere realizzato? Chi lo deve compilare? Con quale frequenza?

I riferimenti normativi

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/2011) lo hanno sempre avuto tra i propri obblighi. Con il decreto 1 settembre 2021, l’obbligo di registrazione dei controlli sui sistemi antincendio è stato introdotto in modo generalizzato in tutti gli ambienti di lavoro.

Controlli, verifiche e manutenzioni antincendio devono essere effettuati da personale specializzato.

La circolare n. 16579 del 7 novembre 2022 del Ministero dell’Interno (Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) ha stato ribadito che l’obbligo di esecuzione di sorveglianza, manutenzione e controllo dei sistemi antincendio e la relativa registrazione è in vigore dal 25 settembre 2022, mentre è rinviata al 25 settembre 2023 solo l’entrata in vigore dell’obbligo di qualifica dei manutentori.

Tipologie di interventi sui sistemi antincendio

Si distinguono tre tipologie di interventi: controllo periodico, manutenzione e sorveglianza.

  1. Il controllo periodico è l’insieme delle operazioni che si effettuano “con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio“.
  2. La manutenzione è l’intervento tecnico che consente di ripristinare un’anomalia o un mal funzionamento.
  3. Infine, la sorveglianza è l'”insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti“.
Ogni elemento dei sistemi di sicurezza antincendio deve essere sottoposto a controllo secondo la norma tecnica di riferimento.

Mentre controlli e manutenzione devono essere eseguiti da manutentori qualificati, la sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti nell’ambiente di lavoro, adeguatamente istruiti e mediante idonee checklist.

Il registro dei controlli dei sistemi antincendio, in pratica

Per adempiere agli obblighi il datore di lavoro non deve necessariamente provvedere in prima persona a ogni passaggio, ma può formalizzare incarichi e formazione, cioè provvedere attraverso un sistema di deleghe.

Nel registro dei controlli antincendio devono essere incluse anche le attività di sorveglianza da parte del personale aziendale.

Un esempio operativo:

  1. il datore di lavoro, direttamente o tramite il proprio ufficio acquisti, conferisce un incarico di controllo e manutenzione dei sistemi antincendio a un fornitore specializzato (quindi in possesso di abilitazione ai sensi della lettera G del D.M. 37/08 e, dal 25 settembre 2023, in possesso delle necessarie qualifiche del personale), comprensivo della predisposizione e compilazione del registro dei controlli. La frequenza della verifica la definiranno sulla base delle norme tecniche di riferimento (ex. controllo semestrale per gli estintori, collaudo in funzione dell’estinguente);
  2. il datore di lavoro, direttamente o tramite l’RSPP o l’ufficio sicurezza, si accerta che il registro sia predisposto, compilato e accessibile in caso di controlli da parte gli organi di vigilanza;
  3. il datore di lavoro, direttamente o tramite i propri dirigenti, predispone, con il supporto del fornitore di cui al punto 1 e del RSPP, una checklist per la sorveglianza dei sistemi antincendio;
  4. il datore di lavoro, direttamente o tramite i propri dirigenti, individua e incarica formalmente i lavoratori addetti alla sorveglianza dei sistemi antincendio;
  5. il datore di lavoro, direttamente o tramite l’RSPP, provvede a formare i lavoratori addetti alla sorveglianza su frequenza (generalmente mensile), modalità di compilazione e conservazione della checklist di cui al punto 3.