Novità diisocianati e note sulle schede di sicurezza

Per effetto del Regolamento (UE) 2020/1149, da agosto 2023 entreranno in vigore alcune restrizioni sull’utilizzo dei diisocianati, con effetti sui produttori di sostanze che li contengono ma anche sugli utilizzatori.

Limitazione e vincoli per l’utilizzo dei diisocianati

Il Regolamento 1149 ha stabilito che dal 24 agosto 2023 i diisocianati non potranno essere utilizzati da soli o come costituenti in altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso;
  • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
I diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

Perché la limitazione

Il primo considerando del Regolamento 1149 spiega che “i diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio“.

Dove si trovano i diisocianati

Sempre il primo considerando del Regolamento 1149 fa presente che i diisocianati “sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti, tra l’altro, in tutta l’Unione“.

I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.

Cosa devono fare i datori di lavoro

Una delle risposte ai nuovi obblighi è stata la definizione dei corsi sui diisocianati come obbligatori per tutti. Pensare di formare il personale a prescindere da ogni valutazione però non è a mio avviso sostenibile (perchè bisogna comunque definire la tipologia di formazione da erogare e poi mantenerla aggiornata), oltre che scorretto rispetto alle previsioni di legge.

La strada più corretta da seguire è quella di partire dalla valutazione dei rischi:

  1. una volta analizzate le schede di sicurezza dei prodotti in uso, si dovrà integrare o aggiornare il documento di valutazione dei rischi o, in particolare, la valutazione del rischio chimico per rendere conto della presenza o dell’assenza del rischio e delle relative misure di prevenzione e protezione (ex. sostituzione di alcuni prodotti);
  2. nei casi in cui si rilevi l’utilizzo di prodotti contenenti isocianati in concentrazione superiore allo 0,1% in peso senza possibilità di una loro sostituzione, allora si dovrà definire l’obbligo di formazione, individuando i soggetti coinvolti e il tipo di formazione da erogare.
Il primo passo per adeguarsi alla nuova normativa sui diisocianati è valutare il rischio.

Requisiti della formazione sui diisocianati

La formazione sui diisocianati:

  • non è obbligatoria per tutti dal 24 agosto 2023, ma solo per i soggetti che utilizzano prodotti che contengono questi composti chimici in quantità superiore allo 0,1% in peso;
  • ha contenuti definiti dal Regolamento (UE) 2020/1149, che distingue tre livelli di formazione a seconda degli usi dei prodotti contenenti diisocianati, e quindi del grado di rischio. Si distinguono formazione generale, intermedia e avanzata;
  • deve essere erogata da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale;
  • deve essere aggiornata ogni 5 anni;
  • può essere erogata anche in modalità online.

Non è quindi definita una durata minima della formazione.

La formazione sui diisocianati deve essere erogata da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

A proposito delle schede di sicurezza

Le schede di sicurezza o SDS (Scheda Dati Sicurezza) sono un documento che deve accompagnare ogni fornitura di prodotti e sostanze chimiche.

Sono documenti essenziali per:

  • redigere la valutazione del rischio chimico;
  • individuare i DPI adeguati per proteggere chi utilizza il prodotto o la sostanza;
  • conoscere incompatibilità e rischi connessi all’utilizzo di un dato prodotto o di una data sostanza;
  • intervenire in modo corretto in caso di emergenza (ex. incendio, sversamento).

Ci sono due indicazioni in particolari che non mi stancherò mai di ripetere:
1. le schede di sicurezza devono essere aggiornate periodicamente (facendone richiesta al fornitore);
2. le SDS devono essere messe a disposizione degli utilizzatori.

Le schede di sicurezza sono documenti essenziali per individuare i DPI adeguati per proteggersi durante l'utilizzo dello specifico prodotto.

A proposito di aggiornamento delle schede: dall’1 gennaio 20223 tutte le SDS devono essere realizzate in conformità al formato aggiornato ai sensi del Regolamento (UE) 878/2020, il che significa che è il momento di chiederne copia aggiornata ai propri fornitori (anche se i produttori sono un po’ in ritardo nell’adeguamento).

Mentre tornando sul tema della messa a disposizione nel luogo di utilizzo, aggiungo un ultimo dettaglio: gli utilizzatori devono essere in grado di leggere i contenuti delle SDS, quindi bisogna formarli su questo argomento, schede alla mano!

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