Le modifiche al Testo Unico Sicurezza di fine 2021 hanno riportato l’attenzione sul tema dell’individuazione e della formazione dei preposti, mettendo in risalto la contrapposizione tra preposto di fatto e preposto nominato. Ma in cosa consiste questa contrapposizione? Che cosa comporta? È davvero una contrapposizione?
Preposto di fatto
“Preposto lo è chi preposto lo fa” recita in modo molto esaustivo una vignetta online. Ci ricorda che, sin dalla sua pubblicazione, il D. L.vo 81/08 ha previsto che, in assenza di una specifica individuazione del preposto, questa possa avvenire in sede di giudizio sulla base del principio di effettività: sei preposto se svolgi i compiti del preposto, a prescindere dalla formazione ricevuta e da un atto formale di nomina.
In termini operativi questo ha portato alla prassi aziendale di formare alcuni lavoratori come preposti, senza però procedere alla loro formale individuazione e nomina: svolgi attività di preposto e quindi ti formo come tale, ma non c’è scritto da nessuna parte (DVR, organigramma o nomina specifica) che sia proprio tu il preposto.
Allo stesso tempo il concetto di preposto di fatto ha fatto comprendere che non è sufficiente formare e nominare qualcuno per renderlo preposto, ma che per essere preposti si deve occupare una posizione gerarchica specifica, quindi avere responsabilità e autorità adeguate al ruolo.
Preposto individuato e nominato
Parallelamente alla prassi di formare i preposti senza nominarli, si è sviluppata quella di formarli e nominarli, quindi individuarli attraverso un atto formale che ricordasse compiti e responsabilità e richiedesse una firma per ricevuta. Anche se il Testo Unico Sicurezza non faceva in passato esplicito riferimento all’obbligo di individuazione dei preposti, la logica di molti è stata quella di garantire trasparenza e comunicazione dei ruoli, attuando il principio della delega. Forse anche sulla spinta delle richieste degli standard BS OHSAS 18001 e ISO 45001 relativi ai sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Effettività vs. individuazione
Esiste una differenza rilevante tra preposto individuato e preposto nominato?
In termini formali sì, nella misura in cui il primo può essere un soggetto il cui nome sia stato riportato su un documento aziendale in corrispondenza della voce “preposto” senza avere dovuto sottoscrivere un incarico formale, mentre il secondo ha sottoscritto la sua nomina. In termini sostanziali quello che conta è che si tratta di un lavoratore al quale il datore di lavoro ha riconosciuto una funzione specifica e questo riconoscimento è formalizzato in un documento.
Cosa cambia con l’obbligo di individuazione del preposto
Due le novità principali:
- la mancata individuazione del preposto diventa violazione della norma e come tale motivo di contestazione in caso di illecito (con possibilità di coinvolgere in caso di mancata vigilanza la responsabilità di dirigenti e datori di lavoro);
- viene disincentivata la prassi di affidare la vigilanza in materia di sicurezza a figure di fatto, potenzialmente meno consapevoli dei propri compiti e delle proprie responsabilità, e incentivato un approccio che miri a organizzare in modo puntuale il servizio di prevenzione in azienda.