Oggi entriamo nel mondo dei lavori elettrici, per i quali il datore di lavoro deve nominare formalmente il personale quale esperto (PES), avvertito (PAV) o idoneo ai lavori in bassa tensione (PEI) in funzione del possesso di requisiti di istruzione, esperienza e formazione. In particolare, il datore di lavoro che voglia avere garanzia del possesso della formazione teorica del personale può fargli frequentare il corso PES PAV PEI.
L’aspetto che però risulta meno chiaro è se questo corso debba essere aggiornato come ogni altro corso in materia di salute e sicurezza e, nel caso, ogni quanto si debba provvedere.
![Le qualifiche PES PAV PEI individuano i soggetti in funzione delle competenze in ambito elettrico.](https://www.stefaniavilla.it/wp-content/uploads/2023/11/SV-aggiornamento-PES-PAV-PEI.jpg)
L’aggiornamento del corso PES PAV PEI
Il riferimento per la definizione del corso PES PAV PEI non è il testo unico sicurezza ma la norma tecnica CEI 11-27. L’edizione 2021 della norma ha definitivo una frequenza di aggiornamento quinquennale per la formazione in questione.
A questo si aggiunge un dettaglio importante: lo standard è soggetto a revisioni e successive edizioni (l’ultima è del settembre 2021, la prima è dell’aprile del 1993). Questo significa che eventuali aggiornamenti della norma di riferimento dovranno essere oggetto di un aggiornamento della formazione, qualora non coincidano con la scadenza quinquennale.
![Evoluzione dello standard CEI 11-27 che definisce i requisiti per le qualifiche PES PAV PEI](https://www.stefaniavilla.it/wp-content/uploads/2023/11/SV-Standard-PES-PAV-PEI_2021.jpg)
Considerato comunque che la formazione è finalizzata a garantire l’idoneità dei lavoratori a svolgere lavori elettrici, comprendo e condivido il consiglio di chi propone aggiornamenti quinquennali del corso PES PAV PEI. Al di là del parere personale, per altro, ci sono all’orizzonte novità che potrebbe richiedere a tutti di cambiare passo nell’aggiornamento di questa formazione.
La quinta edizione della norma CEI 11-27
Per quanto riguarda la formazione per PES PAV (paragrafo 4.15.5 “Requisiti formativi minimi per PES e PAV“), l’ultima edizione dello standard di riferimento ha introdotto un vincolo non solo in relazione alla frequenza di aggiornamento, ma anche in termini di durata dello stesso:
La formazione deve essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro, trattando argomenti relativi l’ambito specifico del lavoro elettrico dei discenti.
![La quinta edizione della norma CEI 11-27 dovrebbe introdurre l'obbligo di aggiornamento quinquennale del corso PES PAV PEI.](https://www.stefaniavilla.it/wp-content/uploads/2021/06/SV_Corso-PES-PAV-PEI_CEI-11-27.jpg)
Diverso è il caso del corso PEI, invece, per il quale lo standard raccomanda una formazione iniziale di durata minima di 4 ore e prevede che il mantenimento dell’idoneità sia legato a pratica e addestramento successivi. Considerando però che la formazione per PEI è aggiuntiva rispetto a quella per PES e PAV, sarà necessario provvedere all’aggiornamento quinquennale per questi ruoli perché si possa svolgere quello superiore.
In termini operativi, poi, gli enti di formazione tendono a proporre un corso complessivo PES-PAV-PEI e un relativo aggiornamento quinquennale, quindi la gestione delle iscrizione delle scadenze risulta di fatto semplificato. La logica è di fornire tutti i requisiti teorici al discente, lasciando al datore di lavoro la responsabilità di individuare il profilo corretto per il singolo lavoratore, sulla base delle caratteristiche personali e di esperienza.