La valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori è il cuore della gestione della salute e sicurezza sul lavoro: solo se si conoscono tipologia ed entità dei rischi si possono definire le misure di prevenzione e protezione efficaci per eliminarli, ridurli e prevenirli.
Il D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii. prevede che la valutazione sia sempre formalizzata, quindi messa per iscritto, e individua dei documenti specifici in cui farlo, a seconda della “situazione” nella quale si sta operando. Vediamoli uno per uno.
DVR, documento di valutazione dei rischi
![Il DVR offre quindi un quadro complessivo e articolato rispetto alle caratteristiche della specifica attività lavorativa o, meglio ancora, della singola unità produttiva.](https://www.stefaniavilla.it/wp-content/uploads/2020/03/Stefania_Villa_DVR.jpg)
Si tratta del punto di partenza della gestione dei rischi di ogni impresa che abbia anche un solo lavoratore. I requisiti sono introdotti dall’art. 28 del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii., insieme agli elementi che deve contenere la valutazione:
- scelta delle attrezzature di lavoro;
- scelta delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate;
- sistemazione (organizzazione) dei luoghi di lavoro;
- tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (ex. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro, quelli derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili).
Il DVR offre quindi un quadro complessivo e articolato rispetto alle caratteristiche della specifica attività lavorativa o, meglio ancora, della singola unità produttiva.
DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
![Se l'impresa affida lavori, servizi o forniture a terzi, siano questi lavoratori autonomi o imprese, si deve preoccupare di identificare e gestire i rischi derivanti dall'interferenza tra la sua attività e quella dei lavoratori autonomi e/o delle imprese a cui ha affidato tali attività.](https://www.stefaniavilla.it/wp-content/uploads/2020/03/Stefania_Villa_DUVRI.jpg)
Se l’impresa affida lavori, servizi o forniture a terzi, siano questi lavoratori autonomi o imprese, si deve preoccupare di identificare e gestire i rischi derivanti dall’interferenza tra la sua attività e quella dei lavoratori autonomi e/o delle imprese a cui ha affidato tali attività. La gestione dei rischi da interferenze avviene predisponendo il DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, il cui contenuto è dettagliato dal comma 3 dell’art. 26 del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.
Ci sono 2 eccezioni.
1- Nel caso di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini-giorno che non comportino rischio di incendio di livello elevato, attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, amianto o atmosfere esplosive o uno o più dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii. (cfr. foto seguente), non è richiesta la redazione del DUVRI.
![](https://www.stefaniavilla.it/wp-content/uploads/2020/03/Stefania_Villa_Allegato-XI_rischiparticolari.jpg)
2- Nel caso in cui le attività oggetto di affidamento comportino lavori edili o di ingegneria civile indicati nell’allegato X del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii. (cfr. foto seguente), si ricade nella fattispecie dei cantieri temporanei o mobili dove non trova più applicazione l’art. 26 (DUVRI) del decreto, ma si devono seguire le disposizioni del Titolo IV dello stesso decreto, che prevedono la predisposizione di PSC e POS.
![](https://www.stefaniavilla.it/wp-content/uploads/2020/03/Stefania_Villa_Allegato-X_cantieri.jpg)
PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e POS (Piano Operativo di Sicurezza)
![Se le attività che un soggetto giuridico (committente) affida a un altro soggetto giuridico (impresa o lavoratore autonomo) comportano i lavori edili o di ingegneria civile indicati nell'allegato X del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii., si applicano le disposizioni del Titolo IV del decreto citato.](https://www.stefaniavilla.it/wp-content/uploads/2020/03/Stefania_Villa_PSC_POS.jpg)
Se le attività che un soggetto giuridico (committente) affida a un altro soggetto giuridico (impresa o lavoratore autonomo) comportano i lavori edili o di ingegneria civile indicati nell’allegato X del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii., si applicano le disposizioni del Titolo IV del decreto citato.
Si configura così un cantiere temporaneo o mobile che viene considerato come fosse un'”unità produttiva” a sé stante, soggetta a regole specifiche. In questo caso l’individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi viene formalizzata:
- mediante la redazione del PSC da parte del coordinatore per la sicurezza e del POS da parte di ogni singola impresa esecutrice dei lavori, in caso la realizzazione dell’opera richieda l’intervento, anche non contemporaneo, di più imprese esecutrici;
- in caso di esecuzione dei lavori da parte di un’unica impresa, mediante la predisposizione del solo POS di quest’ultima.
PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo)
![Di PSS parlava l’articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 (il "vecchio" Codice degli appalti) e continua a parlarne, relativamente ai contenuti del documento, l'allegato XV del D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii.](https://www.stefaniavilla.it/wp-content/uploads/2020/03/Stefania_Villa_PSS_abrogato.jpg)
Di PSS parlava l’articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 (il “vecchio” Codice degli appalti) e continua a parlarne, relativamente ai contenuti del documento, l’allegato XV del D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii.
La vecchia normativa in materia di appalti pubblici prevedeva che, in caso di appalto di lavori che non richiedesse il ricorso a più imprese esecutrici e, quindi, nemmeno la redazione del PSC da parte del coordinatore per la sicurezza, l’impresa affidataria dei lavori predisponesse il PSS, secondo i contenuti definiti dall’allegato XV del D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa relativa alla disciplina degli appalti pubblici (D. L.vo 50/2016), in vigore dal 19 aprile 2016, l’articolo 131 della normativa precedente è stato abrogato. Inoltre il D. L.vo 50/2016 non contiene più alcun riferimento all’obbligo di redazione/ consegna da parte dell’appaltatore del Piano di Sicurezza Sostitutivo. Allo stesso tempo, però, l’allegato XV del D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii. è rimasto nella sua forma originaria. Quindi? Quindi in caso di appalto di lavori a un’unica impresa, quest’ultima redige il proprio POS e… punto!
Tutto chiaro?