Le lamentele rispetto all’onere rappresentato dai corsi di formazione in ambito di salute e sicurezza sono molto diffuse. A questa dinamica possono contribuire indicazioni che spingono a seguire nuovi corsi o ripetere percorsi formativi a prescindere dai crediti formativi sicurezza (corsi) già acquisiti. Pur ritenendo la formazione sicurezza un’opportunità oltre che un obbligo, credo anche che, per essere apprezzata, debba essere progettata nel rispetto dei vincoli vigenti e rispondendo a criteri di efficienza oltre che di efficacia. Vediamo quindi di capire come funziona il riconoscimento dei crediti formativi sicurezza.
Riconoscimento dei crediti formativi sicurezza: cosa significa?
Significa che ci sono alcuni corsi di formazione in materia di salute e sicurezza che, una volta eseguiti, esonerano dall’obbligo di frequentare altri corsi o di dover ripetere una parte di un dato percorso formativo.
L’idea su cui si basa questo riconoscimento è che i contenuti di un dato percorso formativo possono essere equivalenti o superiori a quelli previsti da altri percorsi o da parti di essi, e che quindi chi ha seguito i primi debba essere esonerato dai secondi in quanto la loro frequenza rappresenterebbe una mera riproposizione dei contenuti.
Repetita iuvat, si dice, ma questo non significa che la ripetizione sia una regola generalizzata alla base della formazione sicurezza, tale da tradursi in oneri organizzativi ed economici.
Quali regole bisogna seguire?
Le regole per il riconoscimento dei crediti formativi in materia di salute e sicurezza sono definite dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione RSPP e ASPP del 7 luglio 2016, in particolare quelle contenute nell’Allegato III – Attuazione dell’art. 32, comma 1, lettera c) della legge n.98/2013 di conversione del D.L. n.29/20113.
L’allegato individua in prima battuta i percorsi formativi che esonerano dalla frequenza dei corsi RSPP/ASPP, ma contiene anche le tabelle per il riconoscimento dei crediti formativi per i corsi previsti dal D. Lgs. 81/08 e dagli altri Accordi Stato-Regioni.
In pratica l’Allegato III contiene una serie di tabelle in cui le righe individuano i corsi di formazione/ aggiornamento di cui si potrebbe essere in possesso e le colonne i corsi di cui si potrebbe dover valutare la necessità di esecuzione/ aggiornamento. In corrispondenza dell’incrocio tra una riga (corso già eseguito) e una colonna (formazione da eseguire) una dicitura stabilisce se il corso debba essere eseguito interamente, parzialmente o per nulla.
La dicitura riportata all’incrocio tra riga e colonna può essere TOTALE, PARZIALE o FREQUENZA, il cui significato, esplicitato in apertura dell’Allegato III è il seguente:
- TOTALE = riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato;
- PARZIALE = riconoscimento di una parte della formazione acquisita e, di conseguenza, necessità di integrare la formazione, individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare e i relativi contenuti;
- FREQUENZA = necessità di assolvere completamente la formazione in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione.
Due esempi di riconoscimento dei crediti formativi
Riporto di seguito uno stralcio di una delle tabelle dell’Allegato III dell’Accordo Stato – Regioni in questione.
Il primo esempio di lettura della tabella riguarda l’aggiornamento annuale del RLS (evidenziato in riquadro rosso nella prima colonna): tale formazione, esonera dalla frequenza dell’aggiornamento lavoratori, preposti e dirigenti.
Il secondo esempio di lettura, riguarda il corso di aggiornamento preposto, che risulta riconosciuto totalmente in relazione all’aggiornamento del corso lavoratori e del corso dirigenti.
Attenzione alla documentazione
Come sempre quando si parla di formazione, è essenziale tenere presente che, al fine della corretta definizione dell’esonero, occorre fornire le evidenze documentali dell’avvenuto completamento dei percorsi formativi sulla base dei quali si è giunti a stabilire l’esonero totale o parziale.