La denuncia e la verifica dell’impianto di messa a terra

Ogni impianto elettrico realizzato a regola d’arte (quindi nel rispetto delle norme di riferimento) ha una componente di sicurezza chiamata impianto di messa a terra. Per effetto del DPR 462/01, ogni datore di lavoro è tenuto a gestire tale impianto provvedendo alla denuncia a INAIL e alle verifiche periodiche.

Il datore di lavoro deve denunciare l'impianto di messa a terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio.

La denuncia a INAIL dell’impianto di messa a terra

Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto di messa a terra, il datore di lavoro deve provvedere a denunciarlo all’INAIL. In pratica questo significa che il datore di lavoro deve:

  1. richiedere all’installatore la dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra (generalmente inclusa nella dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico);
  2. procedere a compilare una nuova istanza di “denuncia di impianto elettrico di messa a terra” attraverso il portale CIVA, a cui si accede tramite l’area riservata del sito INAIL.
Ogni impianto elettrico realizzato ad arte ha una componente di sicurezza chiamata impianto di messa a terra. Per effetto del DPR 462/01, ogni datore di lavoro è tenuto a gestire tale impianto provvedendo alla denuncia a INAIL.

A seguito della denuncia, INAIL provvede alla verifica di completezza della pratica, che deve comprendere il pagamento della prestazioni di verifica pari a € 30 (l’avviso di pagamento è generato automaticamente dal portale), quindi trasmette al datore di lavoro la ricevuta di immatricolazione dell’impianto di messa a terra.

Verifica periodica della messa a terra

Il datore di lavoro deve inoltre far sottoporre l’impianto di messa a terra a verifica periodica da parte di soggetti abilitati. L’abilitazione è attestata mediante decreto del Ministero dello sviluppo economico, consultabile sul sito ministeriale oppure da richiedere al soggetto abilitato individuato.

Il datore di lavoro deve inoltre far sottoporre l'impianto di messa a terra a verifica periodica da parte di soggetti abilitati.

La verifica periodica ha frequenza quinquennale, tranne che per gli impianti di messa a terra installati

  1. nei cantieri;
  2. in locali adibiti a uso medico;
  3. in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (elevato carico di incendio o presenza di attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011);

per i quali la frequenza di verifica è biennale.

Comunicazione a INAIL del soggetto abilitato

Il DPR 462/01 prevede che il datore di lavoro comunichi tempestivamente a INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche. Tale comunicazione avviene mediante una sezione dedicata del portale CIVA. Di fatto non è definito un arco temporale specifico entro cui provvedere, ma suggerisco di procedere non appena ricevuto il verbale di verifica dell’impianto da parte del soggetto abilitato e incaricato.

Il DPR 462/01 prevede che il datore di lavoro comunichi tempestivamente a INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche.

Comunicazione a INAIL di modifiche sostanziali e cessazione dell’impianto

Sempre per effetto del DPR 462/01, il datore di lavoro è tenuto a comunicazione tempestivamente a INAIL:

  • le modifiche sostanziali dell’impianto di messa a terra, intese come ampliamento e/o trasformazione;
  • la cessazione dell’impianto (la messa fuori servizio o la demolizione).

Entrambi questi tipi di comunicazioni devono essere gestite tramite il portale CIVA.

Le modifiche sostanziali dell'impianto di messa a terra, intese come ampliamento e/o trasformazione, devono essere comunicate a INAIL.

Se l’impianto è condominiale

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia disponibilità giuridica (come proprietario o come affittuario) di un ambiente di lavoro che ricade in un contesto condominiale, potrebbe non disporre della documentazione inerente l’impianto di messa a terra in quanto questo è di norma comune per l’intero condominio. In questo caso, non sarà il datore di lavoro a dover gestire le pratiche, ma l’amministratore di condominio e il datore di lavoro potrà chiedere evidenza della gestione a quest’ultimo.

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