Ogni impianto elettrico realizzato a regola d’arte (quindi nel rispetto delle norme di riferimento) ha una componente di sicurezza chiamata impianto di messa a terra. Per effetto del DPR 462/01, ogni datore di lavoro è tenuto a gestire tale impianto provvedendo alla denuncia a INAIL e alle verifiche periodiche.
La denuncia a INAIL dell’impianto di messa a terra
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto di messa a terra, il datore di lavoro deve provvedere a denunciarlo all’INAIL. In pratica questo significa che il datore di lavoro deve:
- richiedere all’installatore la dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra (generalmente inclusa nella dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico);
- procedere a compilare una nuova istanza di “denuncia di impianto elettrico di messa a terra” attraverso il portale CIVA, a cui si accede tramite l’area riservata del sito INAIL.
A seguito della denuncia, INAIL provvede alla verifica di completezza della pratica, che deve comprendere il pagamento della prestazioni di verifica pari a € 30 (l’avviso di pagamento è generato automaticamente dal portale), quindi trasmette al datore di lavoro la ricevuta di immatricolazione dell’impianto di messa a terra.
Verifica periodica della messa a terra
Il datore di lavoro deve inoltre far sottoporre l’impianto di messa a terra a verifica periodica da parte di soggetti abilitati. L’abilitazione è attestata mediante decreto del Ministero dello sviluppo economico, consultabile sul sito ministeriale oppure da richiedere al soggetto abilitato individuato.
La verifica periodica ha frequenza quinquennale, tranne che per gli impianti di messa a terra installati
- nei cantieri;
- in locali adibiti a uso medico;
- in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (elevato carico di incendio o presenza di attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011);
per i quali la frequenza di verifica è biennale.
Comunicazione a INAIL del soggetto abilitato
Il DPR 462/01 prevede che il datore di lavoro comunichi tempestivamente a INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche. Tale comunicazione avviene mediante una sezione dedicata del portale CIVA. Di fatto non è definito un arco temporale specifico entro cui provvedere, ma suggerisco di procedere non appena ricevuto il verbale di verifica dell’impianto da parte del soggetto abilitato e incaricato.
Comunicazione a INAIL di modifiche sostanziali e cessazione dell’impianto
Sempre per effetto del DPR 462/01, il datore di lavoro è tenuto a comunicazione tempestivamente a INAIL:
- le modifiche sostanziali dell’impianto di messa a terra, intese come ampliamento e/o trasformazione;
- la cessazione dell’impianto (la messa fuori servizio o la demolizione).
Entrambi questi tipi di comunicazioni devono essere gestite tramite il portale CIVA.
Se l’impianto è condominiale
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia disponibilità giuridica (come proprietario o come affittuario) di un ambiente di lavoro che ricade in un contesto condominiale, potrebbe non disporre della documentazione inerente l’impianto di messa a terra in quanto questo è di norma comune per l’intero condominio. In questo caso, non sarà il datore di lavoro a dover gestire le pratiche, ma l’amministratore di condominio e il datore di lavoro potrà chiedere evidenza della gestione a quest’ultimo.