Piano di emergenza ed evacuazione e simulazioni

Eccoci all’ultima parte dell’analisi dei 3 decreti antincendio del settembre 2021: dopo aver parlato di formazione, manutenzione dei dispositivi antincendio e valutazione del rischio, oggi voglio approfondire il tema del piano di emergenza ed evacuazione e delle simulazioni delle emergenze (che non sono solo una prova di evacuazione!).

Piano di emergenza ed evacuazione secondo il decreto 2 settembre 2021

Il piano di emergenza ed evacuazione è un corollario della valutazione del rischio incendio ed esplosione e serve per individuare la misure che devono essere adottate per la prevenzione e la protezione del rischio sia in condizioni di esercizio che in condizioni di emergenza.

Il piano di emergenza ed evacuazione deve definire le modalità di chiamata dei soccorsi esterni.

Le misure di prevenzione e protezione in esercizio

La nomina degli addetti alla gestione emergenze, la definizione delle procedure di esodo e delle azioni da porre in atto in caso di emergenza, l’informazione e la formazione del personale (non solo degli addetti antincendio!) e le esercitazioni antincendio sono tutte misure da porre in atto in condizioni di esercizio.

Questo significa che il piano di emergenza ed evacuazione non stabilisce solo ciò che deve essere fatto in caso di emergenza, ma anche tutti i passi necessari per prepararsi alla gestione dell’emergenza e che devono essere definiti e realizzati prima del verificarsi dell’emergenza stessa.

Il dettaglio di queste misure è definito nell’Allegato I al decreto 2 settembre 2021.

Il piano di emergenza ed evacuazione deve definire la modalità di comunicazione dell'emergenza a tutti i reparti aziendali.

Le misure di prevenzione e protezione in emergenza

L’Allegato II al decreto 2 settembre 2021 si occupa di tali misure: in parte vengono richiamati aspetti già citati nell’Allegato I, come la definizione delle vie d’esodo e le modalità di richiesta dei soccorsi esterni (chiamata ai Vigili del Fuoco), ma poi si pone l’accento su aspetti di dettaglio, come l’ubicazione di locali a rischio specifico, l’eventuale identificazione di ascensori utilizzabili in caso di emergenza e le modalità per fornire assistenza alle persone con esigenze speciali (ex. persone diversamente abili, donne in stato di gravidanza, anziani, bambini, persone con disabilità temporanea).

Si tratta in questo caso di aspetti pensati in condizioni di esercizio, ma destinati a essere messi in atto durante l’eventuale situazione di emergenza.

Le misure di prevenzione e protezione in emergenza comprendono le modalità per fornire assistenza alle persone con esigenze speciali.

Piano di emergenza ed evacuazione semplificato

Per gli esercizi aperti al pubblico ove

  1. sono occupati meno di 10 lavoratori;
  2. è prevista la presenza contemporanea di non più di 50 persone;
  3. non sono presenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza costituite da planimetrie e indicazioni schematiche delle misure previste dall’Allegato II.

Non solo prove di evacuazione, ma simulazioni delle emergenze

Il decreto prevede che i lavoratori partecipino a esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, salvo diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi. Il personale la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro possono essere escluse dalle esercitazioni, ma prevedendo un meccanismo di rotazione.

Il decreto prevede che i lavoratori partecipino a esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.

Le esercitazioni riguardano:

  1. le procedure di esodo;
  2. le procedure di primo intervento.

Il decreto specifica solo per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni che le esercitazioni devono prevedere almeno:
– la percorrenza delle vie d’esodo;
– l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
– l’identificazione e localizzazione dei dispositivi di allarme;
– l’identificazione e localizzazione delle attrezzature di estinzione.

Le esercitazioni devono essere ripetute in caso di variazione delle misure di prevenzione e protezione e e del sistema di esodo, anche se adottate a seguito di carenze riscontrate nel corso delle precedenti simulazioni, incremento significativo del numero dei lavoratori e dell’affollamento complessivo.

Le esercitazioni antincendio comprendono le procedure di esodo e di primo intervento.

Nelle esercitazioni si possono coinvolgere anche ulteriori persone presenti normalmente durante l’esercizio dell’attività (ex. utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori) e nella loro programmazione si deve tenere conto delle situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze.

Infine, le esercitazioni devono essere documentate e, in caso di coesistenza di più imprese in uno stesso edificio, i datori di lavoro devono collaborare e coordinarsi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

Perché la questione non è solo quella di raggiungere il punto di raccolta ma, in funzione delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, di disattivare impianti, gestire eventuali persone infortunate o in difficoltà, trasmettere il messaggio di allarme in modo corretto e ai tutti i reparti…

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