Novità per la sicurezza antincendio: il decreto 03/09/21

Dopo un’analisi sulle novità in materia di formazione antincendio e una in merito alla manutenzione di estintori e sistemi antincendio, eccoci alle novità più generali in materia di sicurezza antincendio: il decreto 3 settembre 2021, che entrerà in vigore il 28 ottobre 2022.

Che cos’è la sicurezza antincendio

L’insieme delle misure finalizzate a evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze nel caso in cui si verifichi costituiscono la sicurezza antincendio. In termini più concreti si parla dei criteri di progettazione degli edifici, di gestione delle attività ordinarie e delle procedure di gestione delle emergenze.

Il decreto 3 settembre 2021 definisce i criteri di sicurezza antincendio in relazione ai luoghi di lavoro, con l’esclusione dei cantieri temporanei e/o mobili.

L'insieme delle misure finalizzate a evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze nel caso in cui si verifichi costituiscono la sicurezza antincendio.

Le misure di sicurezza antincendio secondo il decreto 03 settembre 2021

Il datore di lavoro deve comprendere nel DVR la valutazione del rischio incendio e le relative misure di prevenzione e protezione, avendo cura di rendere la valutazione coerente e complementare alla valutazione del rischio esplosione.

Il decreto prevede che la valutazione del rischio incendio possa essere effettuata per i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio secondo criteri semplificati contenuti nell’allegato I al decreto stesso.

Il datore di lavoro deve comprendere nel DVR la valutazione del rischio incendio e le relative misure di prevenzione e protezione.

I luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono definiti nello stesso allegato I e comprendono i luoghi ove non si svolgono attività soggette a controlli di prevenzione incendi (quindi tutte le attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011) e che presentino tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • affollamento complessivo di 100 occupanti, dove l’occupante è una persona presente a qualsiasi titolo all’interno dell’attività;
  • superficie lorda complessiva 1000 m2;
  • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • senza detenzione o trattamento di materiali combustibili in quantità significative (qf > 900 MJ/m2);
  • senza detenzione o trattamento di sostanze o miscele pericolose in quantità
    significative;
  • senza lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
I luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio sono definiti nell'allegato I al decreto 3 settembre 2021.

Per tutti gli altri luoghi di lavoro i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“).

Come e quando adeguare i luoghi di lavoro esistenti

I luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (28.10.2022) dovranno adeguarsi nei casi previsti dall’art.29, comma 3, del D. L.vo 81/08, e cioè:

  • in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • a seguito di infortuni significativi;
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali, ma il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La novità normativa non è forse un’evoluzione della prevenzione?

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