La formazione continua del RSPP “esterno”

L'obbligo dell'aggiornamento per l'RSPP esterno si inquadra nella dimensione della life long learning, cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa.

Si parla comunemente di RSPP esterno per distinguerlo dal caso in cui la funzione di RSPP è svolta direttamente dal datore di lavoro ma, di fatto, il soggetto che svolge la funzione di RSPP senza essere datore di lavoro può essere sia un consulente esterno sia un dipendente, per questioni di strategia o per obbligo di legge.

I dettagli della formazione dell’RSPP “esterno” sono a oggi definiti dall’Accordo Stato – Regioni del 2016, che ha apportato modifiche alla disciplina precedente (Accordo Stato – Regioni del 2006). Oltre ai requisiti di istruzione/formazione/esperienza previsti per poter svolgere l’incarico, una novità importante e a volte trascurata riguarda la modalità di aggiornamento della formazione di questa figura.

Quante ore di aggiornamento per l’RSPP “esterno”?

La formazione degli RSPP che non sono datori di lavoro prevede un aggiornamento di almeno 40 ore, qualunque sia il settore operativo, nel quinquennio. E la definizione di questo quinquennio è la novità più rilevante dell’Accordo del 2016.

La formazione degli RSPP che non sono datori di lavoro prevede un aggiornamento di almeno 40 ore, qualunque sia il settore operativo, nel quinquennio.

Come si calcola il quinquennio?

La questione del calcolo del quinquennio non è definita in modo univoco.

Partiamo dalle certezze, che riguardano i soggetti esonerati alla frequenza dei corsi specifici (moduli A, B e C), perché in possesso di titoli di studio che abilitano allo svolgimento dell’incarico (art. 32, comma 5 del D. L.vo 81/08 e punto 1, Allegato A dell’Accordo del 2016), e chi si è formato dopo l’entrata in vigore dell’Accordo del 2016:

  • per i primi il calcolo del quinquennio parte dal 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D. L.vo 81/08) o dalla data di conseguimento della laurea, se successiva al 15 maggio 2008;
  • per i secondi, invece, il calcolo del quinquennio parte dalla conclusione del corso relativo al modulo B comune a tutti i settori.
Mentre il primo quinquennio di aggiornamento della formazione per RSPP esterno sembra calcolarsi in avanti, i quinquenni successivi si devono verificare a ritroso.

A queste indicazioni se ne aggiungono altre tre. L’Accordo precisa che:

  1. è preferibile che il monte ore di aggiornamento venga distribuito nel quinquennio anziché essere concentrato in un unico periodo;
  2. l’obbligo dell’aggiornamento per RSPP “esterni “si inquadra nella dimensione della life long learning, cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa“;
  3. per poter esercitare la funzione di RSPP (esterno) è necessario dimostrare, in ogni istante, che nel quinquennio antecedente si è partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Quindi, mentre il primo quinquennio di aggiornamento sembra calcolarsi in avanti (dal 15.05.2008, dalla data di laurea o di conclusione del modulo B comune), i quinquenni successivi si devono verificare a ritroso: considerata una data specifica si deve verificare se nel quinquennio precedente è stato raggiunto il monte ore minimo, cioè le 40 ore di aggiornamento.

Una conferma di questa interpretazione è contenuta nella circolare n.296 del 16 ottobre 2018 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. E la conseguenza più immediata è che, per mantenere la qualifica nel tempo, la soluzione più pratica per avere continuità è di prevedere 8 ore di aggiornamento all’anno.

Di fatto non risulta possibile svolgere l'incarico di RSPP esterno sino al completamento dell'aggiornamento mancante, ma non viene meno la validità del percorso formativo effettuato.

In caso di ritardo nell’aggiornamento?

Di fatto non risulta possibile svolgere l’incarico di RSPP sino al completamento dell’aggiornamento mancante, ma non viene meno la validità del percorso formativo effettuato.

Come aggiornare la formazione?

L’aspetto incoraggiante è che l’aggiornamento può essere eseguito interamente in modalità e-learning e, per il 50%, partecipando a consegni o seminari che trattino argomenti coerenti con quelli previsti dall’Accordo per i corsi di aggiornamento.

Inoltre i corsi di aggiornamento per i formatori sicurezza e per i CSP/CSE sono validi anche per l’aggiornamento dell’RSPP.

5 consigli per una formazione sicurezza efficace

La formazione sicurezza ha come finalità quella di dare forma a comportamenti di lavoro sicuri, per chi li attua e per chi ne è influenzato.

La formazione sicurezza ha come finalità quella di dare forma a comportamenti di lavoro sicuri, per chi li attua e per chi ne è influenzato. E questo aspetto dovrebbe essere il preambolo di qualunque corso sicurezza, per sgombrare il campo dall’idea che sia solo un discutibile obbligo calato dall’alto e riportarlo in quello dell’utilità pratica. Allo stesso tempo l’attenzione ai risvolti operativi dovrebbe rappresentare un monito per i formatori affinché il loro lavoro sia davvero efficace.

Ci sono però altri 4 consigli che invito a seguire per erogare una formazione sicurezza efficace e non solo a prova di ispezione.

1. In parole semplici

Pare che un corso di formazione sicurezza non possa dirsi tale se non comprende una lista di termini e definizioni copiati dal Testo Unico Sicurezza e qualche citazione dei suoi articoli.

Pare che un corso di formazione sicurezza non possa dirsi tale se non comprende una lista di termini e definizioni copiati dal Testo Unico Sicurezza e qualche citazione dei suoi articoli. La convinzione che si possa parlare di obblighi di legge solo riportando parola per parola i testi è limitante e controproducente: serviranno più parole, forse, precisazioni, di certo, ma è possibile tradurre in parole semplici la questione e farsi capire da chiunque. L’unico requisito necessario per riuscire a cambiare le parole senza cambiare il significato del discorso è avere chiaro ciò di cui si deve parlare!

2. Concretezza e coerenza

Se è vero che l'addestramento è un'attività separata e distinta dalla formazione, è altrettanto vero che la formazione non deve passare necessariamente per concetti astratti.

Se è vero che l’addestramento è un’attività separata e distinta dalla formazione, è altrettanto vero che la formazione non deve passare necessariamente per concetti astratti. Anzi, è verissimo il contrario: è cosa buona e giusta che la formazione venga calata nella realtà attraverso esempi, esercizi e simulazioni. Deve essere reale e realistica.

Concretezza è anche parlare di ciò che è previsto a programma, invece di infarcire le ore di riferimenti di legge senza arrivare mai alla sostanza. Perché chiunque partecipi a un corso di formazione sicurezza ha un’unica domanda in testa e per la quale si aspetta una risposta:

“in pratica che cosa devo fare?”

3. Nuotare nel mare tra il dire e il fare

Essere consapevoli della difficoltà della messa in pratica e delle variabili che la influenzano è essenziale. Ci si guadagna in credibilità,

Lasciamo stare la delicata questione che riguarda se sia possibile o meno mettere in pratica tutto quanto è previsto dalla normativa. Ma essere consapevoli della difficoltà della messa in pratica e delle variabili che la influenzano è essenziale. Ci si guadagna in credibilità, anche se si vuole proporsi come intransigenti della materia. E si può facilmente avviare un confronto costruttivo con chi, sempre in trincea, ne vede ogni giorno di nuove.

4. Attenzione al giudizio

Fare della sicurezza sul lavoro una questione morale è forse il modo più sicuro per risultare irritanti. Si finisce per giudicare chi non attribuisce valore all'argomento con il risultato di trovarsi su schieramenti opposti senza possibilità di comunicazione.

Fare della sicurezza sul lavoro una questione morale è forse il modo più sicuro per risultare irritanti. Si finisce per giudicare chi non attribuisce valore all’argomento con il risultato di trovarsi su schieramenti opposti senza possibilità di comunicazione. E, se il canale della comunicazione si chiude, si perde ogni possibilità di trasferire anche le nozioni più banali.

Per altro, se tutto quello che si riesce a fare è giocarsela sul piano morale, non è inevitabile dare l’impressione di non avere argomenti a sostegno dell’utilità della formazione sicurezza che tanto si declama?

La formazione obbligatoria per il datore di lavoro

Non esiste una formazione minima richiesta, cioè la formazione obbligatoria per il datore di lavoro si individua in base ai ruoli che ricopre e alle attività che svolge nell'ambito dell'impresa.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di formare, direttamente o per il tramite di formatori, i propri lavoratori. Ma quali corsi deve seguire in prima persona? Non esiste una formazione minima richiesta, cioè la formazione obbligatoria per il datore di lavoro si individua in base ai ruoli che ricopre e alle attività che svolge nell’ambito dell’impresa.

Ruoli aziendali per i quali il datore di lavoro deve essere formato

Nei casi previsti dall’allegato II del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii, il datore di lavoro può svolgere direttamente l’incarico di RSPP. E, per svolgere l’incarico, deve aver frequentato il corso di formazione specifico in base al rischio aziendale e deve procedere all’aggiornamento quinquennale.

Per svolgere l'incarico di RSPP il datore di lavoro deve aver frequentato il corso di formazione specifico.

Non sono previste invece limitazioni (dopo la modifica al Testo Unico Sicurezza del 2015) ai casi in cui il datore di lavoro svolga la funzione di addetto alla gestione delle emergenze, primo soccorso o antincendio. Come per il caso del RSPP, il requisito necessario è che frequenti il corso di formazione necessario in base alla classificazione dell’attività (a rischio basso, medio o elevato) e dell’azienda (gruppo A, B o C) e, periodicamente, a quello di aggiornamento.

Attività con formazione obbligatoria per il datore di lavoro

Se il datore di lavoro partecipa, anche con sola funzione di vigilanza e recupero in caso di emergenza, alle attività in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento, allora dovrà essere in possesso di attestato di formazione sull’argomento. Così richiede la norma di riferimento, il DPR 177/2011.

Se il datore di lavoro partecipa, anche con sola funzione di vigilanza e recupero in caso di emergenza, alle attività in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento, allora dovrà essere in possesso di attestato di formazione sull'argomento.

Il datore di lavoro deve essere in possesso di formazione specifica, aggiornata, anche nel caso utilizzi una o più delle attrezzature previste dall’Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012:

  • piattaforme di lavoro elevabili;
  • gru a torre;
  • gru mobile;
  • gru su autocarro;
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
  • trattori agricoli o forestali;
  • macchine movimento terra;
  • pompa per calcestruzzo.

Esiste un altro caso in cui la normativa prevede esplicitamente che la formazione di cui parla debba essere in possesso anche del datore di lavoro, se coinvolto nelle attività, ed è il corso per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi o alla sorveglianza di tale attività previsto dall’allegato XXI del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.

sono sempre esclusi dalla formazione obbligatoria per il datore di lavoro i corsi per preposti e dirigenti e la formazione "base" (generale e specifica).

Esclusioni

Concludo con due precisazioni che ho imparato a non dare per scontate:

  1. sono sempre esclusi dalla formazione obbligatoria per il datore di lavoro i corsi per preposti e dirigenti e la formazione “base” (generale e specifica)!
  2. quando la normativa prevede che il datore di lavoro formi i lavoratori addetti a una specifica attività senza specificare che anche il datore di lavoro ricade nell’obbligo di formazione (ex. revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, utilizzo DPI di III categoria, montaggio/uso/smontaggio di ponteggi e redazione de Pi.M.U.S.) non si deve considerare la formazione come obbligatoria per il datore di lavoro che dovesse prendere parte all’attività in questione, ma nulla vieta che lui partecipi ai relativi corsi.

La formazione sicurezza è sospesa?

La formazione sicurezza era stata sospesa e la validità di alcuni attestati prorogata. Ma qual è la situazione dopo il DPCM del 3 novembre?

La formazione sicurezza era stata sospesa, la validità di alcuni attestati prorogata e ora in molti non riescono più a capire quale sia la situazione attuale, anche alla luce delle nuove disposizioni nazionali (DPCM del 3 novembre) e regionali. Provo a fare chiarezza.

Scadenze dei corsi e stato di emergenza

La legge cosiddetta Cura Italia aveva disposto che tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020 mantenessero la loro validità fino al 31/10/2020, ossia fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Lo stato di emergenza è stato prorogato (al momento sino al 31.01.2021), ma lo stesso non è stato per la disposizione di legge che aveva definito la proroga della validità dei corsi, così, allo stato attuale, gli attestati in scadenza dopo il 31/07/2020 devono essere aggiornati seguendo quanto richiesto dalla normativa di riferimento. E, se preferisci, puoi leggere la notizia dettagliata pubblicata da Aifos.

Ma come aggiornare la formazione? Non è stata sospesa dal DPCM del 3 novembre?

Ma come aggiornare la formazione? Non è stata sospesa dal DPCM del 3 novembre?

Che cosa dice il DPCM del 3 novembre

L’art. 1, comma 9, lettera s del DPCM del 3 novembre ha previsto che la formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza è consentita, “a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL“.

In molti hanno perso il dettaglio perché si trova alla 29a riga!

Il documento tecnico citato comprende indicazioni in merito alla definizione delle misure organizzative, di prevenzione e protezione e di lotta all’insorgenza di focolai epidemici e tiene conto anche del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020. Quindi si può concludere che la formazione sicurezza non è sospesa, se chi la eroga segue le disposizioni contenute in questo documento.

E come funziona con le aree gialle, arancioni e rosse?

Tra le misure previste per le aree arancioni e rosse non è prevista alcuna disposizione più restrittiva in relazione alla formazione sicurezza, quindi l'attività può continuare anche nelle aree arancioni e rosse.

La formazione sicurezza non è mai sospesa

Tra le misure previste per le aree arancioni e rosse non è prevista alcuna disposizione più restrittiva in relazione alla formazione sicurezza, quindi l’attività può continuare anche nelle aree arancioni e rosse.

In pratica gli enti di formazione si stanno organizzando in modo da trasferire la maggior parte della formazione online, limitandosi a erogare la formazione in aula o comunque in presenza per i corsi in cui è prevista una parte pratica non erogabile altrimenti. Ma il servizio non è interrotto perché gli obblighi di formazione sono tutti in vigore e, anche nelle aree rosse, continuano a esserci attività lavorative autorizzate a continuare la propria attività.

Come verificare gli attestati di formazione sicurezza?

Che cosa bisogna guardare per verificare gli attestati di formazione sicurezza?

L’azienda assume nuovo personale che ha già frequentato alcuni corsi: come valutare se sono idonei? Oppure l’azienda riceve in distacco personale da altra azienda e deve verificare la validità degli attestati di formazione. O, ancora, si deve verificare la documentazione di fornitori, subappaltatori, noleggiatori a caldo. Che cosa bisogna guardare per verificare gli attestati di formazione sicurezza?

Regola n.1 “Servono le fondamenta”

La formazione sicurezza è una sorta di piramide: senza la formazione “base” (generale + specifica con aggiornamento quinquennale) non si possono acquisire corsi “successivi”. Quindi la verifica della formazione base è il punto di partenza per valutare l’adeguatezza della formazione di un lavoratore.

Si valutano:

  1. durata della formazione specifica in funzione del codice ATECO dell’attività;
  2. data di esecuzione della formazione che non deve essere più vecchia di 5 anni, quindi almeno ogni 5 anni deve risultare un aggiornamento di 6 ore.
La verifica della formazione base è il punto di partenza per valutare l'adeguatezza della formazione di un lavoratore.

Alcune eccezioni e la regola n.2 “Vince il rischio più alto”

Fanno eccezione alla regola n.1 i datori di lavoro, i dirigenti, gli RSPP e i coordinatori per la sicurezza:

  1. i datori di lavoro non hanno obbligo di formazione “base”;
  2. la formazione di dirigenti, RSPP e coordinatori per la sicurezza è valida come formazione generale + specifica, ma deve rispettare l’aggiornamento quinquennale.

Nel caso degli RSPP bisogna verificare la corrispondenza tra il settore per il quale è stata acquisita la formazione e quello dell’operatività attuale. La regola è che la formazione acquisita per attività classificate come più rischiose resta valida per quelle classificate a rischio minore.

Un esempio pratico per capire l’utilità di questi dettagli: un operatore che è stato titolare d’azienda e ha acquisito la formazione come RSPP chiude la sua impresa e viene assunto da terzi; la sua formazione di RSPP è valida come formazione generale e specifica se non ha cambiato settore operativo o se il nuovo settore è classificato a rischio più basso di quello di provenienza.

La formazione acquisita per attività classificate come più rischiose resta valida per quelle classificate a rischio minore.

Regola n.3 “Serve almeno l’ultimo aggiornamento

Tutta la formazione deve essere aggiornata (in linea teorica anche quando non ci sono indicazioni di legge).

La frequenza di aggiornamento ricade in uno di questi tre casi:

  1. triennale per il primo soccorso. Per analogia può essere richiesto per l’antincendio;
  2. quadriennale per gli addetti a montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi e la segnaletica stradale (per la formazione erogata ai sensi del Decreto Interministeriale del 4/03/2013);
  3. quinquennale per tutti gli altri casi (formazione “base”, preposti, dirigenti, attrezzature, RSPP, coordinatori per la sicurezza, segnaletica stradale dal D.M. 22 gennaio 2019). Il riferimento viene spesso adottato anche per gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

La durata dell’aggiornamento è più variabile:

  • 3 ore per gli addetti a posa, integrazione e revisione della segnaletica stradale formati rispetto Decreto Interministeriale del 4/03/2013;
  • 4 ore per le attrezzature di lavoro e gli addetti a montaggio, trasformazione, uso e smontaggio dei ponteggi;
  • 6 ore per lavoratori, preposti, dirigenti e anche per li addetti a posa, integrazione e revisione della segnaletica stradale formati rispetto al D.M. 22 gennaio 2019;
  • 4 ore per il primo soccorso delle aziende dei gruppi B e C e 6 ore per le aziende del gruppo A;
  • 2 ore per il rischio basso dell’antincendio, 5 per il rischio medio e 8 per l’elevato;
  • 6 ore per il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP in aziende classificate a rischio basso, 10 per il rischio medio e 14 per il rischio alto.
Non è necessario dover visionare e verificare tutti gli aggiornamenti di un corso specifico, ma di certo è necessario disporre dell'attestato di formazione iniziale e dell'ultimo aggiornamento.

Non è necessario dover visionare e verificare tutti gli aggiornamenti di un corso specifico, ma di certo è necessario disporre dell’attestato di formazione iniziale e dell’ultimo aggiornamento. Ci si può limitare a questi due attestati perché la regola è che, una volta acquisita la formazione iniziale, il lavoratore possa svolgere la specifica attività oggetto di formazione (ex. addetto primo soccorso) anche dopo un periodo di pausa, purché provveda all’aggiornamento della formazione.

Provo a spiegarmi con un esempio: un lavoratore viene formato per la conduzione della gru su autocarro e svolge l’attività per un paio d’anni, quindi il datore di lavoro decidere di fargli sospendere l’uso di quella attrezzatura per nuove esigenze organizzative; dopo 7 anni dal corso iniziale, il datore di lavoro decide di rimettere il lavoratore ai comandi della gru su autocarro e a quel punto, per poter utilizzare di nuovo questa attrezzature, il lavoratore deve partecipare al solo corso di aggiornamento.

Regola n.4 “Non basta il solo aggiornamento”

Se ci si ritrova tra le mani il solo attestato di aggiornamento di un corso non si può concludere che l’interessato abbia una formazione adeguata… Quindi bisogna richiedere la formazione iniziale! E con questo intendo dire che bisogna richiedere l’attestato relativo alla partecipazione al corso di formazione generale e specifica se si sta verificano la formazione “base”, oppure quello di 8 ore se si sta verificando il corso di preposto, e così via in base al corso che si sta verificando.

Se ci si ritrova tra le mani il solo attestato di aggiornamento di un corso non si può concludere che l'interessato abbia una formazione adeguata... Quindi bisogna richiedere la formazione iniziale.

L’attestato di formazione deve riportare la dicitura della tipologia di corso, la durata adeguata e la data (o le date) di esecuzione. Per la durata ecco uno specchietto di sintesi per orientarsi:

  • 4 ore di formazione generale per i lavoratori a cui si aggiunge una formazione specifica di 4, 8 o 12 ore a seconda che l’attività dell’azienda sia classifica a rischio basso, medio o alto;
  • 8 ore per i preposti;
  • 16 ore per i dirigenti;
  • per le attrezzature di lavoro puoi scaricare una sintesi da qui;
  • 28 ore per gli addetti a montaggio, trasformazione, uso e smontaggio dei ponteggi;
  • 8 ore per gli operatori e di 12 ore per i preposti a posa, integrazione e revisione della segnaletica stradale formati rispetto al D.M. 22 gennaio 2019;
  • 12 ore per il primo soccorso delle aziende dei gruppi B e C e 16 ore per le aziende del gruppo A;
  • 4 ore per il rischio basso dell’antincendio, 8 per il rischio medio e 16 per l’elevato;
  • 16 ore per il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP in aziende classificate a rischio basso, 32 per il rischio medio e 48 per il rischio alto.

Regola n.5 “Gli attestati di formazione dipendono dalla mansione”

Non esiste una regola generale che stabilisca quali corsi di formazione debba avere frequentato un lavoratore, in genere i corsi di un lavoratore si valutano tenendo conto della mansione lavorativa.

Non esiste una regola generale che stabilisca di quali attestati di formazione debba disporre un lavoratore, in genere i corsi di un lavoratore si valutano tenendo conto della mansione lavorativa indicata sul suo certificato di idoneità oppure rispetto all’attività che deve essere svolta: se si sta gestendo il nolo a caldo di autogrù, il conducente dovrà disporre della formazione relativa all’attrezzatura specifica; se si stanno subappaltando alcune attività, tra i lavoratori del subappaltatore si deve trovare un numero adeguato di preposti e addetti alla gestione delle emergenze, oltre alla formazione eventualmente necessaria per svolgere le attività subappaltate (ex. montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi o posa, integrazione e revisione della segnaletica temporanea in caso di attività in presenza di traffico veicolare).

Hai un caso che non riesci a gestire con queste regole? Scrivimi nei commenti!

Stress lavoro correlato: le difficoltà della formazione

Lo stress lavoro correlato deve essere oggetto di formazione? La risposta è sì per tutte le figure del "sistema di prevenzione aziendale".

Lo stress lavoro correlato deve essere oggetto di formazione? La risposta è sì per tutte le figure del “sistema di prevenzione aziendale”: è un argomento previsto nella formazione specifica dei lavori e anche nei percorsi per gli RSPP, sia nel caso di svolgimento diretto dell’incarico da parte del datore di lavoro sia nel caso di figure diverse dal datore di lavoro.

In origine trattato con sufficienza, frainteso da alcuni come l’ennesimo elemento a tutela dei lavoratori e fattore ingestibile per i datori di lavoro, è un argomento che suscita interesse nei primi e resistenze da parte dei secondi. Anche se le vicende recenti legate alla pandemia potrebbero aver dato nuovo risalto all’argomento.

Non esiste un riferimento dettagliato in relazione ai contenuti minimi da trattare quando si parla di stress lavoro correlato in ambito formativo.

Contenuti minimi della formazione

Non esiste un riferimento dettagliato in relazione ai contenuti minimi da trattare quando si parla di stress lavoro correlato in ambito formativo ma, in genere, si segue uno schema in due fasi.

  1. Si parte dalla definizione di stress e di stress lavoro-correlato e dai fattori che influiscono sul fenomeno, quindi si passa alle sue manifestazioni e agli interventi che si possono mettere in atto per la sua gestione;
  2. si introduce poi l’argomento nel contesto del sistema di prevenzione aziendale, parlando di come svolgere la valutazione dei rischi e degli strumenti a disposizione per effettuarla.

Il quadro più semplice e completo della questione è stato delineato in un opuscolo interattivo realizzato da Inail, con il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) e Regione Lombardia: è un’utile strumento sia per i formatori sia per interventi di sensibilizzazione da parte del datore di lavoro e del RSPP.

Uno degli aspetti più fraintesi dell'argomento è la natura "soggettiva" del rischio stress lavoro correlato, ossia il fatto che persone differenti possono rispondere in modo diverso a una stessa situazione, rendendo impossibile una valutazione in termini assoluti di condizione stressante.

La soggettività non può essere una scusa

Uno degli aspetti più fraintesi dell’argomento è la natura “soggettiva” del rischio, ossia il fatto che persone differenti possono rispondere in modo diverso a una stessa situazione, rendendo impossibile una valutazione in termini assoluti di condizione stressante.

La questione però non può essere utilizzata come giustificazione per evitare di porsi il problema, considerando che vi sono una serie di elementi per i quali si ha evidenza dell’effetto favorevole o sfavorevole rispetto al miglioramento della condizione di stress lavorativo. In altre parole non è necessario che il lavoratore manifesti uno stress lavorativo perché sia opportuno agire su quei fattori che, si sa, influiscono sulla probabilità di insorgenza di sintomi da stress lavoro correlato.

La gestione del rischio stress lavoro correlato richiede, come sempre, la disponibilità dell’organizzazione ad attuare dei cambiamenti.

La difficoltà operativa della gestione dello stress lavoro correlato

Il tema è molto sentito dai lavoratori che, spesso, mentre si mette a fuoco la questione, riconoscono nelle dinamiche illustrate quelle tipiche della propria realtà lavorativa: la consapevolezza aiuta a riconoscere il problema, ed è questo uno dei motivi per cui è prevista la formazione sull’argomento, anche mettendo in conto la possibilità di vittimismi.

La questione a quel punto si sposta sul piano operativo, perché la gestione del rischio richiede, come sempre, la disponibilità dell’organizzazione ad attuare dei cambiamenti. Dato che una delle caratteristiche del rischio stress lavoro correlato è la sua dipendenza dalle peculiarità della pratica lavorativa quotidiana, ed è tanto più probabile che manifesti le sue conseguenze quanto maggiore è l’esposizione al contesto “stressante”, pensare che parlare del problema sia già parte della soluzione non è sufficiente.

Lo stress lavoro correlato, da concetto astratto, ha assunto i contorni degli orari di lavoro infiniti, dell'inadeguatezza delle dotazioni di sicurezza e dell'assenza di riconoscimento del ruolo e dell'importanza di ciascuno.

Un argomento attualissimo

L’emergenza sanitaria legata al coronavirus ha portato l’argomento sotto gli occhi di tutti anche se, comprensibilmente, non lo si è citato con il suo termine tecnico.

Al di là dello stress percepito dalla popolazione in generale, è risultato evidente che alcune professionalità risentono del mancato riconoscimento del proprio valore e che le difficoltà o le incapacità organizzative incidono sulla possibilità dei singoli di svolgere il proprio lavoro e di far fronte alle difficoltà oggettive.

Lo stress lavoro correlato, da concetto astratto, ha assunto i contorni degli orari di lavoro infiniti, dell’inadeguatezza delle dotazioni di sicurezza e dell’assenza di riconoscimento del ruolo e dell’importanza di ciascuno.

La formazione aziendale: tutti vantaggi

La formazione aziendale è l'attività di formazione i cui contenuti sono costruiti su una realtà aziendale specifica.

La formazione aziendale è l’attività di formazione i cui contenuti sono costruiti su una realtà aziendale specifica. I corsi si possono tenere in azienda o presso un’ente di formazione, ma tra i partecipanti è presente solo il personale dipendente dall’azienda che ha organizzato la formazione, e possono essere relativi alla formazione obbligatoria oppure a percorsi creati per rispondere a esigenze o strategie imprenditoriali volontarie. Ma quali sono i vantaggi della formazione aziendale?

Personalizzazione

Che si tratti di formazione obbligatoria o di formazione realizzata per accrescere competenze specifiche del personale, il primo vantaggio della formazione aziendale è quello di consentire la piena personalizzazione dei contenuti.

Che si tratti di formazione obbligatoria o di formazione realizzata per accrescere competenze specifiche del personale, il primo vantaggio della formazione aziendale è quello di consentire la piena personalizzazione dei contenuti. La personalizzazione non riguarda solo gli argomenti da trattare, che in alcuni casi sono imposti dalla normativa, ma anche i dettagli operativi. Personalizzare consente di proporre esempi concreti, di parlare di questioni operative, passando subito dalla teoria alla pratica e mettendo a fuoco eventuali difficoltà applicative.

Pieno controllo dei contenuti

Avere il pieno controllo dei contenuti significa prima di tutto avere maggiori possibilità di mantenere alta l'attenzione dei corsisti.

Avere il pieno controllo dei contenuti significa prima di tutto avere maggiori possibilità di mantenere alta l’attenzione dei corsisti. I discenti sono adulti che sono incentivati a seguire la formazione se riescono a individuare le applicazioni immediate delle nozioni alla propria attività: gli argomenti non pertinenti rispetto alle loro esigenze sono facilmente percepiti come una perdita di tempo, e questa sensazione conduce rapidamente alla disattenzione. Contenuti poco pertinenti sono motivo di sfiducia verso il percorso di formazione e il docente. Laddove un contenuto non possa essere evitato per via di vincoli di legge, allora sarà il docente a dover individuare la modalità per presentarlo in modo che risulti di interesse. E qui ecco che arriviamo al vantaggio n.3 della formazione aziendale.

Scelta del formatore

La scelta del formatore non è mai secondaria, perché al di là delle qualifiche che possono essere necessarie, la formazione è efficace se chi conduce il corso è competente e ha adeguate capacità didattiche, ossia è in grado di gestire tutte le fasi del percorso di formazione e si impegna per favorire la comprensione e l’apprendimento da parte dei corsisti.

Ma come sostenere i costi della formazione aziendale?

La formazione risente sempre delle economie di scala: maggiore è il numero dei corsisti, minori sono i costi per partecipante. Ma è possibile pensare di sfruttare due strategie.

La formazione risente sempre delle economie di scala: maggiore è il numero dei corsisti, minori sono i costi per partecipante. Ma è possibile pensare di sfruttare due strategie:

  1. il finanziamento tramite Fondi interprofessionali o bandi specifici;
  2. la creazione di webcast, quindi di moduli di formazione in formato video, che si possono riproporre al personale di nuovo assunzione o in caso di cambio mansione, ammortizzando nel tempo i costi del percorso di formazione.

Ma è necessario il coinvolgimento della direzione?

L'esperienza del formatore può facilitare la progettazione dei percorsi di formazione aziendale, ma il coinvolgimento della direzione o, nelle realtà più strutturale, dell'ufficio del personale è necessario per avere garanzia che la personalizzazione dei contenuti sia effettiva e che la gerarchia dei contenuti sia corretta.

L’esperienza del formatore può facilitare la progettazione dei percorsi di formazione aziendale, ma il coinvolgimento della direzione o, nelle realtà più strutturale, dell’ufficio del personale è necessario per avere garanzia che la personalizzazione dei contenuti sia effettiva e che la gerarchia dei contenuti sia corretta. Al di là dell’impegno di tempo, però, si deve considerare il vantaggio che se ne ricava in termini di efficienza della formazione.

Qual è la formazione per i lavori in quota?

I lavori in quota espongo al rischio di caduta dall'alto, che deve essere oggetto di formazione specifica, ma non esistono obblighi in merito a un corso " lavori in quota" quanto a quelli relativi ai dispositivi o alle attrezzature che si utilizzano ai fini della gestione del rischio di caduta.

Partendo dal presupposto che i lavori in quota espongo al rischio di caduta dall’alto, che deve essere oggetto di formazione specifica, è vero però che non esistono obblighi in merito a un corso “ lavori in quota” quanto, piuttosto, a quelli relativi ai dispositivi o alle attrezzature che si utilizzano ai fini della gestione del rischio di caduta.

Mi spiego meglio.

Premessa

Si parla di lavori in quota (art. 107 D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii), in ambito di cantiere e in ambito produttivo, quando il lavoratore è esposto a una rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile: non importa a quale quota si trovi a operare il lavoratore, importa “il dislivello” tra il piano di lavoro e il piano stabile.

Si parla di lavori in quota (art. 107 D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii), in ambito di cantiere e in ambito produttivo,  quando il lavoratore è esposto a una rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile.

Gli strumenti per gestire il rischio di caduta dall’alto

La normativa prevede che il rischio sia gestito secondo una scala di priorità:

  1. scegliendo le attrezzature più adeguate rispetto all’ambiente di lavoro e all’attività da eseguire;
  2. privilegiando le misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  3. scegliendo la modalità di accesso in quota più sicura in funzione di frequenza di circolazione, dislivello, durata dell’impiego e possibilità di evacuazione in caso di pericolo imminente;
  4. evitando lo svolgimento delle attività se le condizioni meteorologiche sono avverse;
  5. vietando l’assunzione e la somministrare di bevande alcoliche e superalcoliche agli operatori.
Non esiste un articolo di legge che parli del corso per lavori in quota, al contrario sono previsti corsi relativi all'utilizzo delle attrezzature, dei dispositivi e delle procedure di lavoro necessarie alla gestione del rischio di caduta dall'alto che è presente in questa tipologia di lavori.

Obblighi di formazione per i lavori in quota

Non esiste un articolo di legge che parli del corso per lavori in quota, al contrario sono previsti corsi relativi all’utilizzo delle attrezzature, dei dispositivi e delle procedure di lavoro necessarie alla gestione del rischio di caduta dall’alto che è presente in questa tipologia di lavori, e cioè:

  1. il posizionamento mediante funi (art. 116 e allegato XXI del D. L.vo 18/08);
  2. l’utilizzo dei DPI anticaduta (artt. 115 e 77 del D. L.vo 18/08);
  3. il montaggio, l’uso, la trasformazione e lo smontaggio dei ponteggi (art. 136 e allegato XXI del D. L.vo 18/08) con la specifica presenza di un preposto con funzione di sorveglianza (artt. 136 e 37 del D. L.vo 18/08).

Resta fermo il fatto che i lavori in quota espongono al rischio di caduta dall’alto che è un argomento previsto nella formazione specifica, il modulo di 4, 8 o 12 ore che insieme alla formazione generale completa la formazione “base” dei lavoratori.

In pratica, quale corso serve per i lavori in quota?

L’importante non è il nome ma il contenuto e per scegliere il corso corretto si seguono due strade:

  1. il lavoratore ha il modulo di formazione specifica che comprende il rischio di caduta dall’alto? Allora per lavorare in quota dovrà frequentare i corsi aggiuntivi relativi alle attrezzature e ai DPI che dovrà utilizzare, oltre a quello di preposto se svolge questa funzione;
  2. il lavoratore non ha una formazione specifica sul rischio di caduta dall’alto? Allora deve partecipare a un corso aggiuntivo sul rischio specifico, che può valere come aggiornamento della formazione specifica, può comprendere la formazione sui DPI e può chiamarsi “corso lavori in quota”. Ma questo non lo esonera dal dover frequentare i corsi per il posizionamento mediate funi, i ponteggi e la funzione di preposto, a seconda del ruolo che svolge e degli strumenti e alle procedure di lavoro a cui ricorre.

Abbastanza chiaro? In caso di dubbi, scrivimi!

La scelta del formatore sicurezza

In molti casi la scelta del formatore sicurezza è tutta responsabilità delle società e degli enti di formazione ai quali i datori di lavoro si rivolgono per organizzare i corsi per i propri lavoratori. Non mancano però i casi in cui i datori di lavoro fanno riferimento in modo diretto ai propri consulenti di fiducia per organizzare la formazione in azienda, affidando quindi l’attività direttamente ai professionisti. In entrambi i casi la verifica del possesso di requisiti tecnici (qualifica di formatore) è il primo passo per scegliere il docente, ma il consiglio è di fare valutazioni anche di carattere relazionale o di capacità didattica.

La qualifica di formatore sicurezza

Dall’entrata in vigore del D.M. del 6 marzo 2013 (18.03.2014) sono passati oramai sei anni e l’idea che per svolgere buona parte della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia necessario possedere requisiti di istruzione o esperienza e di formazione specifici si è diffusa.

La verifica del possesso di requisiti tecnici (qualifica di formatore sicurezza) è il primo passo per scegliere il docente, ma il consiglio è di fare valutazioni anche di carattere relazionale o di capacità didattica.

La domanda a volte è generica, più un «Ma tu puoi farli i corsi sicurezza?» che un «Sei qualificato come formatore sicurezza? Per quali corsi?», ma comunque efficace: rivela la consapevolezza che il formatore debba essere in grado di dimostrare di essere in possesso di titoli di studio, esperienza e formazione specifica, in costante aggiornamento.

L’invito ai datori di lavoro è quello a spingersi fino alla richiesta ai professionisti della documentazione che dimostri il possesso della qualifica, mentre ai formatori l’invito è a essere i promotori della verifica da parte del cliente.

La qualità del formatore

Chiunque abbia partecipato a un’attività formativa sa bene che il suo successo non sta tanto nel contenuto quanto nella capacità del docente di presentarlo.

Chiunque abbia partecipato a un'attività formativa sa bene che il suo successo non sta tanto nel contenuto quanto nella capacità del docente di presentarlo.

Il Decreto del 6 marzo 2013 introduce il tema prevedendo sempre un requisito di “capacità didattica” dei formatori sicurezza, che può essere soddisfatto attraverso la frequenza di un percorso formativo in didattica (corso 24 ore o abilitazione all’insegnamento o percorso universitario in comunicazione) o grazie all’esperienza maturata come docente o in affiancamento.

L’idea di fondo è che il docente, oltre a conoscere la materia trattata, debba essere anche in grado di gestire le persone in aula e il tempo, di mantenere alta l’attenzione, di riformulare i propri contenuti in funzione del pubblico e delle domande che gli vengono rivolte, per avere garanzia che i contenuti siano compresi e appresi dai discenti.

Gli enti di formazione provvedono a valutare le capacità didattiche del docente in modo diretto (prendendo parte ai corsi tenuti dal formatore) o indiretto (attraverso i questionari di soddisfazione), mentre in caso di affidamento diretto dell’incarico di formatore sicurezza da parte dell’azienda questa valutazione tende a essere dimenticata.

L'idea di fondo è che il docente, oltre a conoscere la materia trattata, debba essere anche in grado di gestire le persone in aula e il tempo, di mantenere alta l'attenzione, di riformulare i propri contenuti in funzione del pubblico e delle domande che gli vengono rivolte, per avere garanzia che i contenuti siano compresi e appresi dai discenti.

Il datore di lavoro può utilizzare gli stessi metodi adottati dagli enti di formazione con almeno tre vantaggi:

  1. la presenza del datore di lavoro o di un suo rappresentante ai percorsi di formazione fa sì che il personale percepisca la rilevanza dell’attività e sia più partecipe;
  2. il datore di lavoro o un suo rappresentante possono evidenziare incongruenze tra le nozioni trasmesse e la pratica aziendale e favorire/imporre la correzione di procedure e comportamenti, con una ricaduta immediata della formazione nella pratica quotidiana;
  3. l’azienda procede alla qualifica del fornitore, valutando la sua adeguatezza o la necessità della sua sostituzione (ovviando così alla noia o al disinteresse del personale).

Esiste una forma di valutazione preventiva della capacità didattica? Direi di sì, anche se non è sempre efficace: il colloquio preliminare all’erogazione della formazione, per mettere a punto i contenuti in funzione dell’attività aziendale e dei lavoratori coinvolti in termini di ruolo e mansioni, la verifica della disponibilità delle attrezzature e degli spazi, rivela molto dell’attenzione del docente per gli aspetti che vanno al di là delle nozioni tecniche.

A che cosa servono i fondi interprofessionali?

I fondi interprofessionali servono per finanziare la formazione obbligatoria e non del personale con fondi già versati dall'impresa o con fondi aggiuntivi.

Se la formazione è un investimento, allora perché non finanziarlo a tasso zero? Ecco a che cosa servono i fondi interprofessionali: a finanziare la formazione del personale aziendale, obbligatoria e non, con fondi già versati dall’impresa e, a volte, con fondi aggiuntivi messi a disposizione dai fondi stessi. Ma facciamo un passo alla volta.

Che cosa sono i fondi interprofessionali

Con questa espressione si fa riferimento ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua
, organizzazioni autorizzate dal Ministero del Lavoro la cui finalità è quella di promuovere la formazione dei lavoratori attraverso uno specifico meccanismo di finanziamento dei corsi.

Come avviene il finanziamento della formazione

Le aziende possono decidere di aderire a uno dei fondi attivi attraverso il flusso Uniemes, vedendo quindi accantonati i fondi da lei versati in un conto aziendale.

Tra i contributi versati a INPS dai datori di lavoro è compreso il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% dei contributi versati. Questo elemento della contribuzione può essere restituito, dedotti i costi amministrativi, ai fondi interprofessionali.

Le aziende possono decidere di aderire a uno dei fondi attivi attraverso il flusso Uniemes, vedendo quindi accantonati i fondi da loro versati in un conto aziendale, a disposizione per sostenere percorsi formativi aziendali.

Per le realtà di piccole dimensioni per le quali i fondi accantonanti sono esigui, vi è la possibilità di sfruttare i cosiddetti “Avvisi” emanati dal fondo a cui ciascuna impresa ha deciso di aderire, che possono coinvolgere più imprese appartenenti a un dato settore o una data area geografica (conti di sistema).

Quale formazione si può finanziare?

Dipende dal fondo al quale si aderisce e dalla modalità di finanziamento del corso (conto aziendale o di sistema). In termini generali si può finanziare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ogni altro percorso di formazione finalizzato a favorire lo sviluppo di competenze e professionalità.

In termini generali si può finanziare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ogni altro percorso di formazione finalizzato a favorire lo sviluppo di competenze e professionalità.

Attenzione

Quattro gli aspetti ai quali prestare attenzione:

  1. è possibile passare da un fondo all’altro, disdicendo l’adesione a un fondo e richiedendo l’adesione a un altro fondo, ma è sempre opportuno verificare che i fondi interessati nel passaggio consentano di trasferire i fondi accantonati, altrimenti può essere il caso di esaurire i fondi maturati prima di procedere alla variazione;
  2. ogni fondo presenta regole specifiche, quindi prima di fare cambiamenti è buona cosa valutare l’adeguatezza del fondo rispetto alle esigenze e alle caratteristiche dell’azienda;
  3. i tempi di approvazione dei piani formativi non sono sempre rapidi, per cui la programmazione della formazione unita al monitoraggio di conto aziendale ed eventuali avvisi pubblicati da fondo non vanno trascurati;
  4. la presentazione dei piani e la relativa rendicontazione non sono attività banali e da prendere alla leggera, soprattutto nei casi in cui l’azienda deve prima pagare le attività formative e ottiene poi la restituzione delle cifre dal fondo interessato.

AAA consulente cercasi

Il mondo dei fondi interprofessionali ha la sua complessità e quindi, sì, ci sono consulenti che aiutano a orientarsi nella scelta del fondo più adeguato e nella gestione dei piani formativi.

Il mondo dei fondi interprofessionali ha la sua complessità e quindi, sì, ci sono consulenti che aiutano a orientarsi nella scelta del fondo più adeguato e nella gestione dei piani formativi. Stai cercando proprio uno di loro? Scrivimi o chiamami e sarà un piacere mettervi in contatto.