Segnaletica stradale: le novità della formazione

Il 13 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, contenente i "criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

Il 13 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, contenente i “criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare“.

Entrato in vigore a marzo, a trenta giorni dalla pubblicazione, ha abrogato il Decreto interministeriale del 4 marzo 2013 di cui ha però mantenuto l’impianto:

  1. l’allegato 1 definisce i criteri minimi di sicurezza per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
  2. l’art.3 prevede che i datori di lavoro assicurino che gli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica ricevano una informazione, formazione e addestramento specifici;
  3. l’allegato 2 disciplina la formazione, individuando i soggetti formatori, i requisiti dei docenti, i criteri di organizzazione dei percorsi formativi e i relativi articolazione, contenuti, metodologie didattiche e valutazione e verifica dell’apprendimento;
  4. l’art. 4 fornisce dettagli in merito ai requisiti dei dispositivi di protezione individuale, dei veicoli operativi e della segnaletica della zona di intervento (rinviando al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002).
L'allegato 2 del decreto 22.01.19 disciplina la formazione, individuando i soggetti formatori, i requisiti dei docenti, i criteri di organizzazione dei percorsi formativi e i relativi articolazione, contenuti, metodologie didattiche e valutazione e verifica dell'apprendimento.

Le novità della formazione sulla segnaletica stradale

Di seguito una tabella riassuntiva delle principali differenze in merito alla disciplina della formazione prevista dai due decreti.

una tabella riassuntiva delle principali differenze in merito alla disciplina della formazione prevista dai due decreti 2013 e 2019.

Interpello n. 5/2019: validità e aggiornamento della formazione precedente

L'assenza all'interno del decreto del 22.01.2019 di riferimenti alla formazione pregressa e di indicazioni in merito alla scadenza della "vecchia" formazione rispetto alle indicazioni contenute nel decreto del gennaio 2019 ha portato in una fase iniziale a orientamenti differenti da parte dei soggetti formatori.

L’assenza all’interno del nuovo decreto di riferimenti alla formazione pregressa e di indicazioni in merito alla scadenza della “vecchia” formazione rispetto alle indicazioni contenute nel decreto del gennaio 2019 ha portato in una fase iniziale a orientamenti differenti da parte dei soggetti formatori.

La questione si è però risolta in modo definitivo a luglio 2019 grazie all’Interpello n.5/2019 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che fornisce un riscontro a un quesito presentato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) sull’argomento.

La risposta della Commissione è chiara: “ gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa“.

In sintesi:

  • la formazione erogata ai sensi del decreto del 4 marzo 2013 è valida e non richiede integrazioni/ adeguamenti al decreto del 22 gennaio 2019;
  • la sua scadenza resta però quadriennale e diverrà quinquennale solo a seguito di erogazione del corso di aggiornamento (che deve seguire le regole previste dal nuovo decreto).

Risorse gratuite

Gli otoprotettori sono DPI di III categoria

Il 21 aprile 2018 è entrato in vigore il Regolamento 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale (DPI). Il Regolamento ha abrogato la direttiva 89/686/CEE.

Con il nuovo Regolamento, un DPI conforme alla precedente direttiva può cambiare categoria di appartenenza. Esemplare il caso degli otoprettori (tappi e cuffie) che diventano DPI di III categoria.

La nuova definizione delle tre categorie dei DPI è contenuta nell’Allegato I del Regolamento e li distingue sulla base dei rischi da cui proteggono chi ne fa uso.

DPI di I categoria

I dispositivi che proteggono da:

  • lesioni meccaniche superficiali;
  • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
  • contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
  • lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
  • condizioni atmosferiche di natura non estrema.
La nuova definizione delle tre categorie dei DPI è contenuta nell'Allegato I del Regolamento 2016/425 e li distingue sulla base dei rischi da cui proteggono chi ne fa uso.

DPI di II categoria

Sono i DPI che non rientrano né nella I né nella III categoria.

DPI di III categoria

Sono i DPI che proteggono da rischi che possono causare morte o danni alla salute irreversibili e che sono connessi a

  • sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • atmosfere con carenza di ossigeno;
  • agenti biologici nocivi;
  • radiazioni ionizzanti;
  • ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
  • cadute dall’alto;  
  • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • annegamento;
  • tagli da seghe a catena portatili;
  • getti ad alta pressione;
  • ferite da proiettile o da coltello;
  • rumore nocivo.
I DPI di III categoria sono quelli che proteggono da rischi che possono causare morte o danni alla salute irreversibili. Tra questi rischi è compreso il rumore nocivo.

Gli otoprotettori

L’ultimo dei casi elencati è quello che riguarda gli otoprotettori, la cui funzione è quella di proteggere i lavoratori dal rumore. La nocività di questo fattore di rischio è determinata dal livello di esposizione: secondo l’art. 193 del D. L.vo 81/08, l’utilizzo deve essere previsto a partire da un livello di esposizione giornaliera pari a 80 dB(A) o, per i rumori che presentano brusche variazioni, un valore di pressione acustica istantanea di 135 dB(C). Questi dati si ricavano dalle valutazioni dell’esposizione al rumore, parte integrante del documento di valutazione dei rischi aziendale.

Obbligo di addestramento

Il Testo Unico Sicurezza (D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.) impone all’art.77 comma 5 che il datore di lavoro provveda all’addestramento del personale che deve fare uso di DPI di III categoria.

L’addestramento non equivale alla formazione: addestrare significa dimostrare le modalità operative di utilizzo. Non esiste quindi un obbligo di frequenza a un corso di formazione per DPI di III categoria né una frequenza obbligatoria di aggiornamento, ma il percorso di formazione diviene la base per rendere comprensibili gli aspetti pratici. Il percorso formativo per i DPI di III categoria è quindi adeguato se comprende anche una parte pratica, operativa.

Il Testo Unico Sicurezza (D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.) impone all'art.77 comma 5 che il datore di lavoro provveda all'addestramento del personale che deve fare uso di DPI di III categoria, quindi anche degli otoprotettori (tappi e cuffie).

Alla luce della nuova classificazione dei DPI e, quindi, dal 21 aprile 2018, il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare di aver addestrato il personale anche all’utilizzo degli otoprotettori.