Formazione a distanza e e-learning per la sicurezza sul lavoro

Formazione a distanza e e-learning non sono sinonimi e la questione non è solo formale ma sostanziale: significa che la video/teleconferenza diventa uno strumento utilizzabile per la formazione sicurezza in questa fase di stop per l’emergenza COVID-19. E, forse, anche fuori dall’emergenza.

Formazione a distanza e e-learning

Partiamo da alcuni concetti.

  1. La formazione a distanza (FAD) è una qualunque erogazione di formazione nella quale docente e discente non si trovino nello stesso luogo.
  2. La FAD può essere sincrona, come nel caso delle video/teleconferenze o webinar in cui il docente parla a un pubblico che è collegato in contemporanea alla sua lezione, oppure asincrona, come nel caso di corsi e-learning e webcast nei quali la formazione è stata preparata (e-learning) e registrata (webcast) in un momento diverso da quello della fruizione da parte dell’utente finale.
  3. Si parla di webcast quando il materiale formativo comprende la registrazione di una lezione presentata da un docente, eventualmente con il supporto di slide grafiche, mentre si parla di e-learning quando il materiale formativo alterna o combina webcast con video di approfondimento di terzi e quiz o altre forme di interazione che coinvolgono direttamente il discente o fruitore.
Si parla di webcast quando il materiale formativo comprende la registrazione di una lezione presentata da un docente, eventualmente con il supporto di slide grafiche.

Quindi?

Parlare di FAD significa fare riferimento anche all’e-learning ma non solo, e parlare di e-learning non equivale a parlare di FAD.

Questa differenza non è da sottovalutare in relazione alla formazione in materia di salute e sicurezza, in quanto consente di distinguere tra due modalità di formazione a distanza che non sono soggette agli stessi vincoli, ossia di distinguere la video/teleconferenza dall’e-learning.

Se nel caso dell’e-learning si deve sottostare ai vincoli previsti dalla normativa di riferimento per quanto riguarda sia i requisiti tecnici (Accorso Stato- Regioni del 21 dicembre 2011 e Accordo del 25 luglio 2012) sia la tipologia dei corsi di formazione ammessa a questa modalità di erogazione (QUI una sintesi di Punto Sicuro, alla quale si deve aggiungere la parte teorica, moduli giuridico-normativo e tecnico, della formazione delle attrezzature secondo l’Accordo del 22 febbraio 2012), lo stesso non vale per la video/teleconferenza.

La FAD sincrona è sempre possibile?

Le regole di progettazione ed erogazione dei percorsi di e-learning devono sopperire all'impossibilità di controllo del docente sulla presenza effettiva del discente e a quella di interazione tra i due soggetti, aspetti entrambi possibili in video/teleconferenza.

Non sto sostenendo che la formazione a distanza sincrona sia sempre e comunque una soluzione praticabile, ma solo sottolineare che i vincoli imposti dalla normativa per la formazione e-learning non sono applicabili in modo automatico a qualunque formazione a distanza.

E la questione non è solo formale (“si chiamano in modo diverso e quindi non sono la stessa cosa“), ma sostanziale: le regole di progettazione ed erogazione dei percorsi di e-learning devono sopperire all’impossibilità di controllo del docente sulla presenza effettiva del discente e a quella di interazione tra i due soggetti, aspetti entrambi possibili in video/teleconferenza.

Quali criteri seguire per la video/teleconferenza?

Questi i consigli:

  1. escludere a priori il ricorso alla formazione a distanza per i moduli pratici o di addestramento;
  2. utilizzare software e applicazioni in grado di tracciare gli accessi degli utenti, eventualmente mediante screenshot da parte del docente;
  3. conservare le registrazioni al fine di dimostrare presenze effettive e durata dei percorsi formativi;
  4. procedere alla predisposizione della documentazione (programma del corso, materiale didattico, test di valutazione, registro delle presenze e attestato di formazione) come si trattasse di un corso in aula, affiancando le registrazioni digitali a quelle cartacee.

Non è un parere personale

La FAD si dice sincrona nel caso delle video/ teleconferenze o webinar in cui il docente parla a un pubblico che è collegato in contemporanea alla sua lezione.

Nella direzione di un maggiore ricorso alla video/teleconferenza si sono mosse in queste settimane due realtà istituzionali, a seguito della necessità di coniugare le esigenze di formazione e il rispetto dei divieti imposti a livello nazionale e regionale per contrastare la diffusione dell’epidemia di COVID-19.

La prima è stata Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Con la Determina del 12 marzo 2020 ha previsto la possibilità di convertire, nel periodo di sospensione della formazione in aula (al momento in vigore sino al 14.04.2020), “le attività formative previste in modalità di aula frontale con modalità in videoconferenza” e ha poi fornito indicazioni ulteriori alle imprese e ai soggetti aderenti al fondo, specificando che

  • la determina “non fornisce indicazioni su specifiche tecnologie per l’erogazione della formazione in videoconferenza”;
  • si approva la modalità SINCRONA, cioè attività formative in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra discenti e docenti avvengono attraverso la fruizione contemporanea della lezione videotrasmessa, attraverso le piattaforme disponibili che permettono scambi sincroni da discenti e docenti“;
  • le funzionalità di aula virtuale da utilizzare sono quelle che possono garantire il rilevamento della presenza univoca da parte dei discenti e dei docenti, attraverso la stampa dei tracciati di utenza e, in assenza di possibilità di stampa, lo screenshot delle utenze compresenti alla lezione, fermo restando la puntuale e corretta tenuta dei registri didattici /fogli firma individuali“. 
Ancora prima dell'emergenza sanitaria da COVID-19 alcune associazioni di categoria avevano iniziato a ragionare sulla possibilità di ricorrere in modo più diffuso alla tele/videoconferenza e, tra queste, AiFOS ha ribadito anche in questi giorni la sua posizione in merito: "La nostra Associazione è a favore dell'equiparazione tra formazione in videoconferenza e formazione in aula non solo nell'attuale scenario [...] ma anche quando l'emergenza sarà cessata e tutto tornerà alla normalità".

Nella stessa direzione si è mossa la Regione Veneto con le “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari“. In relazione alla formazione, dopo aver ribadito i vincoli già introdotti dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro“, ha aggiunto:

In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza.”

Ancora prima dell’emergenza sanitaria da COVID-19 alcune associazioni di categoria avevano iniziato a ragionare sulla possibilità di ricorrere in modo più diffuso alla tele/videoconferenza e, tra queste, AiFOS ha ribadito anche in questi giorni la sua posizione in merito: “La nostra Associazione è a favore dell’equiparazione tra formazione in videoconferenza e formazione in aula non solo nell’attuale scenario […] ma anche quando l’emergenza sarà cessata e tutto tornerà alla normalità“. 

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