I contenuti minimi degli attestati di formazione

Nonostante la formazione sicurezza continui a essere vissuta da molti come un onere fastidioso (o proprio per questo motivo), gli attestati di formazione stanno diventando sempre più parte essenziale della documentazione dei nuovi assunti con esperienza lavorativa precedente. Assumere un lavoratore in possesso di tutti gli attestati necessari per svolgere le attività affidategli contrattualmente consente infatti l’inserimento quasi immediato nel ciclo produttivo. Essenziale in questo senso è la verifica della validità della formazione, non solo in termini di completezza e adeguatezza rispetto alla mansione affidata, ma anche in termini di contenuti minimi degli attestati di formazione.

Perché verificare anche la forma e non solo la sostanza

Non si tratta di scartare ogni attestato che presenta delle incongruenze, ma è opportuno dedicare del tempo per verificarne le mancanze, eventualmente contattando il soggetto che lo ha emesso o chiedendo al lavoratore se dispone di altra documentazione relativa al corso.

Immaginiamo di avere verificato gli attestati di formazione di un candidato con lunga esperienza nel settore. Lui è stato preciso e ha raccolto con cura ciascun attestato, quindi abbiamo la formazione iniziale e gli aggiornamenti, la formazione per singole attrezzature e attività specifiche come gli ambienti confinati o la gestione delle emergenze d’incendio. Ci sono però dei dettagli che non ci sono chiari: un paio di attestati non sono firmati da nessuno, in un altro caso la durata del corso di 16 ore non coincide con le date di erogazione del corso perché è segnata una sola data. Possiamo considerare validi questi attestati? Non così come sono! Per almeno due motivi:

  1. se è sorto a noi il sospetto della loro correttezza/ veridicità, il sospetto può sorgere a chiunque altro, anche a chi fa controlli e applica sanzioni…
  2. dal 2011 in poi, con l’entrata in vigore degli Accordi Stato – Regioni che hanno sempre più regolamento la formazione, si hanno delle indicazioni uniformi e semplici in relazione ai contenuti minimi degli attestati di formazione, per cui la verifica diventa semplice una volta capito il meccanismo.
Dal 2011 in poi, con l'entrata in vigore degli Accordi Stato - Regioni che hanno sempre più regolamento la formazione, si hanno delle indicazioni uniformi e semplici in relazione ai contenuti minimi degli attestati di formazione.

Con questo non intendo dire che ogni attestato che presenta delle incongruenze vada scartato, ma che è opportuno dedicare del tempo per verificarne le mancanze, eventualmente contattando il soggetto che lo ha emesso o chiedendo al lavoratore se dispone di altra documentazione relativa al corso, come il programma di formazione.

I 6 contenuti minimi degli attestati di formazione

Che cosa bisogna verificare dal punto di vista formale? 6 aspetti.

Li elenco di seguito rielaborando i requisiti degli Accordi Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012 e del 7 luglio 2016:

  1. denominazione del soggetto organizzatore/ formatore;
  2. normativa di riferimento;
  3. dati anagrafici del corsista, con riferimento alla mansione per quanto riguarda la formazione di lavoratori/ preposti/ dirigenti;
  4. tipologia di corso seguita, settore di riferimento (codice ATECO), durata e monte ore frequentato;
  5. periodo di erogazione del corso;
  6. firma del soggetto organizzatore/erogatore
I contenuti minimi degli attestati di formazione sono di fatto 6 e sono semplici da verificare.

Per chi volesse, di seguito è possibile scaricare la tabella di confronto dei requisiti dei contenuti minimi degli attestati di formazione degli Accordi che ho citato poco sopra.

.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *