RSPP e Servizio di Prevenzione e Protezione: interni o esterni?

L’RSPP è la figura che coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) aziendale su incarico diretto da parte del datore di lavoro; il SPP è un gruppo di lavoro che svolge un ruolo consulenziale nei confronti del datore di lavoro e comprende l’RSPP ed eventuali ASPP (Addetti al SPP).

Salvo casi specifici che richiamo di seguito, il Testo Unico Sicurezza non vincola a nominare il SPP internamente o esternamente all’azienda e, anche in relazione al suo responsabile (RSPP), resta in carico al datore di lavoro valutare la possibilità e l’adeguatezza della scelta tra un RSPP interno o esterno, ossia tra l’assunzione diretta dell’incarico o l’attribuzione a un dipendente piuttosto che a un consulente esterno.

Indicazioni e vincoli del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.

I riferimenti per scegliere chi nominare e quante persone nominare sono contenute nell’art. 31 del Testo Unico Sicurezza, che riassumo di seguito per punti.

alvo casi specifici che richiamo di seguito, il Testo Unico Sicurezza non vincola a nominare il SPP internamente o esternamente all'azienda e, anche in relazione al suo responsabile (RSPP), resta in carico al datore di lavoro valutare la possibilità e l'adeguatezza della scelta tra un RSPP interno o esterno, ossia tra l'assunzione diretta dell'incarico o l'attribuzione a un dipendente piuttosto che a un consulente esterno.

1. Gli addetti (ASPP) e i responsabili (RSPP) devono possedere le capacità e i requisiti professionali previsti dall’art. 32 per poter svolgere l’incarico, ossia devono titoli di studio e aver frequentato percorsi di formazione specifici.

2. Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti professionali richiesti per svolgere l’incarico di RSPP e ASPP. In caso di istituzione del SPP internamente all’azienda è comunque possibile richiedere il supporto di consulenti esterni per integrare, se necessario, le attività svolte dal personale interno.

3. Gli ASPP e gli RSPP devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

4. Nelle aziende con più unità produttive o nei gruppi di imprese, può essere istituito un unico SPP, quindi essere nominato un solo RSPP supportato da un numero adeguato di ASPP.

Nei casi specifici previsti dall'art. 31 del Testo Unico Sicurezza, il SPP e l'RSPP devono essere interni all'azienda e l'RSPP non può coincidere con il datore di lavoro.

5. Il datore di lavoro può svolgere direttamente l’incarico di RSPP nei seguenti casi:

  • aziende artigiane fino a 30 lavoratori;
  • aziende industriali fino a 30 lavoratori, esclusi i casi indicati al punto seguente;
  • aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
  • altre aziende fino a 200 lavoratori.

6. Il SPP e l’RSPP devono essere interni all’azienda e l’RSPP non può coincidere con il datore di lavoro nei seguenti casi:

  • aziende industriali cosiddette RIR (a rischio incidente rilevante);
  • centrali termoelettriche;
  • impianti nucleari;
  • impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l’utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l’eventuale smaltimento nell’ambiente di rifiuti nonché l’utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti classificati in categoria A;
  • installazioni di deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi;
  • aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

In pratica

Nelle aziende con più unità produttive o nei gruppi di imprese, può essere istituito un unico SPP, quindi essere nominato un solo RSPP supportato da un numero adeguato di ASPP.

In termini pratici ci si muove seguendo questa sequenza:

  1. verificare se si rientra nei casi soggetti a vincoli per quanto riguarda l’impossibilità di svolgimento dell’incarico da parte del datore di lavoro o di istituzione del SPP e di nomina del RSPP internamente all’organizzazione;
  2. individuare il numero adeguato e/o necessario di componenti del SPP considerando la necessità di nominare sempre e comunque un RSPP;
  3. valutare la presenza di personale aziendale che svolga mansioni strettamente connesse alla gestione della salute e della sicurezza in azienda in possesso dei titoli di studio e/o della formazione necessaria;
  4. completare i percorsi formativi che sono specifici per RSPP, ASPP e datore di lavoro che svolge direttamente l’incarico di RSPP;
  5. nominare l’RSPP e gli eventuali ASPP individuati e formati;
  6. procedere agli aggiornamenti della formazione per garantire il mantenimento dei requisiti per ricoprire l’incarico.

Se ti serve aiuto per costituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e individuare l’RSPP o uno o più ASPP, scrivimi!

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