L’RSPP è la figura che coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) aziendale su incarico diretto da parte del datore di lavoro; il SPP è un gruppo di lavoro che svolge un ruolo consulenziale nei confronti del datore di lavoro e comprende l’RSPP ed eventuali ASPP (Addetti al SPP).
Salvo casi specifici che richiamo di seguito, il Testo Unico Sicurezza non vincola a nominare il SPP internamente o esternamente all’azienda e, anche in relazione al suo responsabile (RSPP), resta in carico al datore di lavoro valutare la possibilità e l’adeguatezza della scelta tra un RSPP interno o esterno, ossia tra l’assunzione diretta dell’incarico o l’attribuzione a un dipendente piuttosto che a un consulente esterno.
Indicazioni e vincoli del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.
I riferimenti per scegliere chi nominare e quante persone nominare sono contenute nell’art. 31 del Testo Unico Sicurezza, che riassumo di seguito per punti.
![alvo casi specifici che richiamo di seguito, il Testo Unico Sicurezza non vincola a nominare il SPP internamente o esternamente all'azienda e, anche in relazione al suo responsabile (RSPP), resta in carico al datore di lavoro valutare la possibilità e l'adeguatezza della scelta tra un RSPP interno o esterno, ossia tra l'assunzione diretta dell'incarico o l'attribuzione a un dipendente piuttosto che a un consulente esterno.](https://www.stefaniavilla.it/wp-content/uploads/2020/04/Stefania_Villa_RSPP_Servizio_Prevenzione_Protezione.jpg)
1. Gli addetti (ASPP) e i responsabili (RSPP) devono possedere le capacità e i requisiti professionali previsti dall’art. 32 per poter svolgere l’incarico, ossia devono titoli di studio e aver frequentato percorsi di formazione specifici.
2. Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti professionali richiesti per svolgere l’incarico di RSPP e ASPP. In caso di istituzione del SPP internamente all’azienda è comunque possibile richiedere il supporto di consulenti esterni per integrare, se necessario, le attività svolte dal personale interno.
3. Gli ASPP e gli RSPP devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
4. Nelle aziende con più unità produttive o nei gruppi di imprese, può essere istituito un unico SPP, quindi essere nominato un solo RSPP supportato da un numero adeguato di ASPP.
![Nei casi specifici previsti dall'art. 31 del Testo Unico Sicurezza, il SPP e l'RSPP devono essere interni all'azienda e l'RSPP non può coincidere con il datore di lavoro.](https://www.stefaniavilla.it/wp-content/uploads/2020/04/Stefania_Villa_RSPP_interno_esterno.jpg)
5. Il datore di lavoro può svolgere direttamente l’incarico di RSPP nei seguenti casi:
- aziende artigiane fino a 30 lavoratori;
- aziende industriali fino a 30 lavoratori, esclusi i casi indicati al punto seguente;
- aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
- aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
- altre aziende fino a 200 lavoratori.
6. Il SPP e l’RSPP devono essere interni all’azienda e l’RSPP non può coincidere con il datore di lavoro nei seguenti casi:
- aziende industriali cosiddette RIR (a rischio incidente rilevante);
- centrali termoelettriche;
- impianti nucleari;
- impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l’utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l’eventuale smaltimento nell’ambiente di rifiuti nonché l’utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti classificati in categoria A;
- installazioni di deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi;
- aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
In pratica
![Nelle aziende con più unità produttive o nei gruppi di imprese, può essere istituito un unico SPP, quindi essere nominato un solo RSPP supportato da un numero adeguato di ASPP.](https://www.stefaniavilla.it/wp-content/uploads/2020/04/Stefania_Villa_RSPP_ASPP.jpg)
In termini pratici ci si muove seguendo questa sequenza:
- verificare se si rientra nei casi soggetti a vincoli per quanto riguarda l’impossibilità di svolgimento dell’incarico da parte del datore di lavoro o di istituzione del SPP e di nomina del RSPP internamente all’organizzazione;
- individuare il numero adeguato e/o necessario di componenti del SPP considerando la necessità di nominare sempre e comunque un RSPP;
- valutare la presenza di personale aziendale che svolga mansioni strettamente connesse alla gestione della salute e della sicurezza in azienda in possesso dei titoli di studio e/o della formazione necessaria;
- completare i percorsi formativi che sono specifici per RSPP, ASPP e datore di lavoro che svolge direttamente l’incarico di RSPP;
- nominare l’RSPP e gli eventuali ASPP individuati e formati;
- procedere agli aggiornamenti della formazione per garantire il mantenimento dei requisiti per ricoprire l’incarico.
Se ti serve aiuto per costituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e individuare l’RSPP o uno o più ASPP, scrivimi!