Segnaletica stradale: le novità della formazione

Il 13 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, contenente i “criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare“.

Entrato in vigore a marzo, a trenta giorni dalla pubblicazione, ha abrogato il Decreto interministeriale del 4 marzo 2013 di cui ha però mantenuto l’impianto:

  1. l’allegato 1 definisce i criteri minimi di sicurezza per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
  2. l’art.3 prevede che i datori di lavoro assicurino che gli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica ricevano una informazione, formazione e addestramento specifici;
  3. l’allegato 2 disciplina la formazione, individuando i soggetti formatori, i requisiti dei docenti, i criteri di organizzazione dei percorsi formativi e i relativi articolazione, contenuti, metodologie didattiche e valutazione e verifica dell’apprendimento;
  4. l’art. 4 fornisce dettagli in merito ai requisiti dei dispositivi di protezione individuale, dei veicoli operativi e della segnaletica della zona di intervento (rinviando al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002).
L'allegato 2 del decreto 22.01.19 disciplina la formazione, individuando i soggetti formatori, i requisiti dei docenti, i criteri di organizzazione dei percorsi formativi e i relativi articolazione, contenuti, metodologie didattiche e valutazione e verifica dell'apprendimento.

Le novità della formazione sulla segnaletica stradale

Di seguito una tabella riassuntiva delle principali differenze in merito alla disciplina della formazione prevista dai due decreti.

una tabella riassuntiva delle principali differenze in merito alla disciplina della formazione prevista dai due decreti 2013 e 2019.

Interpello n. 5/2019: validità e aggiornamento della formazione precedente

L'assenza all'interno del decreto del 22.01.2019 di riferimenti alla formazione pregressa e di indicazioni in merito alla scadenza della "vecchia" formazione rispetto alle indicazioni contenute nel decreto del gennaio 2019 ha portato in una fase iniziale a orientamenti differenti da parte dei soggetti formatori.

L’assenza all’interno del nuovo decreto di riferimenti alla formazione pregressa e di indicazioni in merito alla scadenza della “vecchia” formazione rispetto alle indicazioni contenute nel decreto del gennaio 2019 ha portato in una fase iniziale a orientamenti differenti da parte dei soggetti formatori.

La questione si è però risolta in modo definitivo a luglio 2019 grazie all’Interpello n.5/2019 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che fornisce un riscontro a un quesito presentato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) sull’argomento.

La risposta della Commissione è chiara: “ gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa“.

In sintesi:

  • la formazione erogata ai sensi del decreto del 4 marzo 2013 è valida e non richiede integrazioni/ adeguamenti al decreto del 22 gennaio 2019;
  • la sua scadenza resta però quadriennale e diverrà quinquennale solo a seguito di erogazione del corso di aggiornamento (che deve seguire le regole previste dal nuovo decreto).

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