Gestire gli escavatori idraulici abilitati al sollevamento

Conosciuti come strumento principe per eseguire attività di scavo, di piccole o grandi dimensioni, gli escavatori e i miniescavatori idraulici, gommati o cingolati, vengono utilizzati nel settore delle costruzioni anche per la movimentazione dei carichi. Per l’utilizzo come apparecchio di sollevamento l’escavatore deve essere appositamente abilitato, ossia predisposto dal produttore, e deve essere gestito dall’utilizzatore nel rispetto delle previsioni dell’art. 71, comma 11 del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii., cioè denunciato a INAIL ai fini della sua immatricolazione e sottoposto a verifiche periodiche con frequenza annuale.

Vediamo più nel dettaglio quali sono i requisiti per una corretta gestione degli escavatori idraulici abilitati per il sollevamento.

Quali sono i requisiti tecnici?

Escavatori e miniescavatori idraulici con una capacità di sollevamento pari ad almeno 200 kg (o superiore) possono essere forniti dal costruttore di componenti tecniche specifiche per consentirne l’abilitazione e l’utilizzo come apparecchi di sollevamento. Nello specifico si tratta di:

  1. valvole di sicurezza che garantiscono che il braccio non cali o non cada improvvisamente anche in caso di spegnimento del mezzo;
  2. benne con gancio o gancio sul braccio penetratore come punto di attacco del carico (ex. asole delle fasce o campanella delle catene utilizzate per imbragare il carico);
  3. segnalatore acustico di instabilità;
  4. sistema (chiave o tasto) di inserimento della modalità di sollevamento dei carichi;
  5. decalcomania con tabella dei carichi all’interno della cabina.
Escavatori e miniescavatori idraulici con una capacità di sollevamento pari ad almeno 200 kg (o superiore) possono essere forniti dal costruttore di componenti tecniche specifiche per consentirne l'abilitazione e l’utilizzo come apparecchi di sollevamento.

È fondamentale avere chiaro che gli escavatori idraulici abilitati per il sollevamento non sono provvisti di sistemi di blocco, ossia quando si raggiungono situazioni limite di carico (e quindi di possibile instabilità con rischi per la sicurezza degli operatori) non intervengono sistemi tecnologici a limitare il movimento, ma si attiva il solo segnalatore acustico specifico, concepito per segnalare la situazione di pericolo al conduttore del mezzo. È quindi essenziale che quest’ultimo sia consapevole che solo la sua azione può riportare la situazione di lavoro in una condizione di piena sicurezza.

Quali sono gli adempimenti amministrativi?

Il primo passo nella gestione degli escavatori come apparecchi di sollevamento è la verifica della dichiarazione di conformità CE che deve riportare la spunta in corrispondenza della variante per il sollevamento dei carichi. In assenza di questo dettaglio è necessario richiedere al fornitore di provvedere alla revisione della dichiarazione, ma anche verificare che il mezzo fornito presenti le componenti tecniche richieste per la variante abilitata al sollevamento dei carichi.

Successivamente la sequenza delle fasi amministrative è analoga a quella della gestione di ogni apparecchio di sollevamento, ossia:

  1. denuncia di messa in servizio dell’apparecchio di sollevamento tramite l’applicativo CIVA del sito INAIL;
  2. richiesta di prima verifica con almeno 45 giorni di anticipo sulla scadenza dell’anno dalla denuncia, tramite CIVA;
  3. richiesta di verifica successiva alla prima con almeno 30 giorni di anticipo sulla scadenza dell’anno dalla verifica precedente.

La frequenza annuale della verifica è dettata dal settore di utilizzo, quello delle costruzioni.

Qual è la portata massima degli escavatori idraulici abilitati al sollevamento?

Analogamente a quanto accade per le specifiche relative allo scavo, un dato modello di escavatore ha una capacità di sollevamento variabile. Tale variabilità dipende in primo luogo dalla configurazione scelta, caratterizzata da una data larghezza del carro e dalla tipologia di braccio (monoblocco o con possibilità di diverse lunghezze di braccio penetratore).

Analogamente a quanto accade per le specifiche relative allo scavo, un dato modello di escavatore ha una capacità di sollevamento variabile. Tale variabilità dipende in primo luogo dalla configurazione scelta, caratterizzata da una data larghezza del carro e dalla tipologia di braccio (monoblocco o con possibilità di diverse lunghezze di braccio penetratore). Infine, la portata di una specifica configurazione di un modello di escavatore dipende:

  • dalla distanza del punto di attacco del carico dal baricentro del mezzo d’opera;
  • dalla posizione del braccio durante il sollevamento (parallela o perpendicolare al carro).

Per poter individuare la portata massima della specifica configurazione dell’escavatore è quindi necessario fare riferimento alla tabella dei carichi che il produttore deve applicare come decalcomania nella cabina e, talvolta, riporta anche nel manuale d’uso e manutenzione. Tale tabella individua delle posizioni tipiche e specifica la portata corrispondente dell’escavatore in chilogrammi o tonnellate. La portata massima sarà quindi corrispondente al valore più alto contenuto nella tabella.

In che cosa consiste la verifica periodica degli escavatori abilitati al sollevamento?

Che si tratti di prima verifica o delle successive, l’attività si sviluppa essenzialmente in tre fasi:

  1. verifica dei dati identificativi dell’escavatore (numero di matricola e matricola INAIL);
  2. verifica visiva per accertare la presenza della sicurezza sul gancio di attacco del carico e l’assenza di anomalie evidenti del mezzo;
  3. verifica funzionale con attacco di carico di peso prossimo alla portata massima per accertare che il segnalatore acustico funzioni una volta raggiunte le condizioni limite e che il sistema idraulico comprensivo delle valvole di sicurezza funzioni correttamente (quindi che il braccio non cada o semplicemente non cali quando il mezzo viene spento in condizione di carico).
L’articolazione del corso per operatori addetti alla conduzione di escavatori idraulici prevista dall’Accordo citato comprende un modulo specifico relativo alle operazioni di movimentazione carichi, pertanto non è necessaria alcuna formazione aggiuntiva rispetto a quella già prevista dalla normativa in vigore.

È necessaria una formazione aggiuntiva per gli operatori?

Gli escavatori rientrano nella categoria delle macchine movimento terra e nel campo di applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012,concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. L’articolazione del corso per operatori addetti alla conduzione di escavatori idraulici prevista dall’Accordo citato comprende un modulo specifico relativo alle operazioni di movimentazione carichi, pertanto non è necessaria alcuna formazione aggiuntiva rispetto a quella già prevista dalla normativa in vigore.

3 risposte a “Gestire gli escavatori idraulici abilitati al sollevamento”

  1. Buona sera siamo sicuri che non si debba fare il corso come gru mobile? Com’è definita la macchina in fase di verbale sul modello Inail?

    1. Buonasera Nicola,
      mi scuso per l’attesa.

      La dicitura per la classificazione degli apparecchi di sollevamento adottata da INAIL per la gestione degli obblighi di denuncia ai fini dell’immatricolazione e di verifica periodica non mi risulta essere il criterio corretto di definizione della tipologia di formazione richiesta per un dato tipo di attrezzatura. Al contrario, tale definizione deve essere individuata all’interno dell’Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 e, al più, nelle circolari esplicative che lo hanno seguito. In particolare, faccio riferimento alla Circolare n.21 del 10 giugno 2013 che specifica, al punto 4, che le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 73, comma 5, del D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii. sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell’Allegato A dell’Accordo del 22 febbraio, e rispondenti alle definizioni lì riportate.

      Analizzando la definizione di escavatore idraulico, si osserva che questa non prevede che il mezzo sia utilizzato in via esclusiva per lo scavo. Ed entrando nel dettaglio della formazione prevista per l’attrezzatura sono previste nel modulo pratico- specifico le operazioni di movimentazione carichi, e nell’esercitazione le operazioni di movimentazione carichi di precisione.

      È vero anche che la stessa Circolare n.21 prevede al punto 10 che, nel caso dei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo abbinati ad accessori che rendano l’attrezzatura rispondente a una delle altre definizioni contenute nell’Accordo, è prevista l’acquisizione da parte dell’operatore del titolo abilitativo corrispondente. Da qui deriva, per esempio, la necessità di formare gli addetti ai sollevatori telescopici anche per le PLE nel caso in cui l’attrezzatura venga dotata di cesta per il sollevamento di persone. Nulla vieta di procedere per analogia, ma la norma di fatto non costringe a muoversi in tal senso. Inoltre la precisazione del Ministero riguarda un caso in cui l’attrezzatura, in origine adatta alla movimentazione esclusiva di materiali, diventa strumento per la movimentazione di persone.

      Se disponesse di altri riferimenti o di altri elementi di approfondimento, sarò ben lieta di apprenderli.

  2. Ottimo Stefania,
    e chiarissimo. Un solo appunto, forse dato per scontato, il manuale di istruzioni deve contemplare la funzione in questione.
    Grazie

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