APVR: formazione e addestramento

Con la sigla APVR si fa riferimento agli apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Il personale che li ha in dotazione deve essere formato e addestrato. Ma quanto dura la formazione e ogni quanto deve essere ripetuta?

APVR: apparecchi di protezione delle vie respiratorie

Per APVR si intendono (D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii., allegato VII):

  • apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;
  • apparecchi isolanti a presa d’aria;
  • apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;
  • apparecchi e attrezzature per sommozzatori;
  • scafandri per sommozzatori.
Un primo elenco degli APVR è contenuto nell'allegato VII del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.

Formazione e addestramento per gli APVR

Il datore di lavoro deve garantire (art. 74, comma 4 del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.) che i lavoratori ricevano informazioni adeguate in merito all’utilizzo dei DPI in dotazione e anche formazione e addestramento.

L’addestramento, in particolare, è indispensabile per i DPI di III categoria e i dispositivi di protezione dell’udito (art. 74, comma 5, D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii.), e gli APVR rientrano nella prima casistica.

A questo si aggiunge il fatto che l’art. 79 comma 2-bis del D. L.vo 81/08 e ss.mm.ii. richiama la validità del DM 126/01 e che questo decreto ministeriale contiene nell’allegato 2 (punto 7.4 e seguenti) i riferimenti specifici alla formazione e all’addestramento per il personale addetto/incaricato all’uso degli APVR, escludendo gli apparecchi di immersione e quelli per alte quote e pressioni diverse da quelle atmosferiche.

L'addestramento è indispensabile per i DPI di III categoria e i dispositivi di protezione dell'udito, e gli APVR rientrano nella prima casistica.

Il testo è ripreso dalla norma UNI vigente al momento della stesura del decreto (UNI 10720:1998), poi revocata con la pubblicazione della UNI 529:2006, cui è seguita la pubblicazione della UNI 11719:2018. La sostanza però, per quanto riguarda formazione e l’addestramento non è mutata:

  1. è necessario fornire un’informazione e una formazione, sia teorica che pratica (addestramento), prima del primo utilizzo;
  2. è necessario ripetere l’informazione e la formazione a intervalli regolari, da definire in funzione dell’utilizzo effettivo, partendo dal presupposto che maggiore è l’utilizzo dei dispositivi minore può essere la frequenza (ex. nel caso degli autorespiratori, se l’uso è frequente non è necessario ripetere le prove pratiche, mentre, se l’uso è sporadico, le prove pratiche dovrebbero essere semestrali);
  3. la formazione e il suo aggiornamento devono essere affidati a personale competente;
  4. la durata della formazione dipende dal tipo, dalla frequenza e dallo scopo dell’utilizzo (ex. per gli autorespiratori non dovrebbe essere inferiore a 8 ore e può superare le 20 ore).
Prima del primo utilizzo degli APVR è necessario fornire un'informazione e una formazione, sia teorica che pratica (addestramento).

Attenzione agli ambienti confinati

La gestione delle attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento deve rispettare le disposizioni del DPR 177/11, che richiama gli articoli 66 e 121 del D. L.vo 81/08, i quali, a loro volta, richiamano l’utilizzo di DPI. In sostanza, quanto riepilogato sinora sull’utilizzo degli APVR resta valido anche in questo ambito per cui, in assenza di indicazioni di dettaglio su contenuti, durata e frequenza di aggiornamento della formazione necessaria per gli operatori in ambienti confinati, il datore di lavoro deve valutare l’idoneità della proposta formativa anche alla luce delle norme in materia di APVR, verificando  se il corso comprenda la formazione sui DPI di interesse e quali siano le relative caratteristiche.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *