Ispettorato Nazionale Lavoro: chiarimenti su sospensione attività

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato due circolari e una nota di chiarimento in merito alla nuova disciplina del provvedimento di sospensione dell’attività ex art. 14 del D. L.vo 81/08. Dopo avere riassunto le previsioni del testo di legge, di seguito riporto i riferimenti e sintetizzo i contenuti dei chiarimenti dell’INL.

Prima circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di sospensione dell'attività.

Circolare n. 3/2021 del 09/11/2021

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro evidenzia 4 punti.

  1. La nuova disciplina del provvedimento di sospensione non prevede più una discrezionalità di applicazione da parte del personale ispettivo, cioè la sospensione è imposta in caso di accertamento delle violazioni che la prevedono. Resta in capo all’ispettore la valutazione circa l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, come le ore dodici del giorno lavorativo successivo o alla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. Per cui, di norma, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere adottato con effetto immediato.
  2. In caso di lavoro irregolare la soglia si abbassa dal 20 al 10% dei lavoratori e la percentuale viene calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo, quindi l’eventuale regolarizzazione durante l’ispezione non ha valore e il provvedimento non può essere evitato. La violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’assunzione è però da escludere per i soggetti per i quali non sussista tale obbligo, come nel caso di soci e coadiuvanti familiari che, tuttavia, vengono conteggiati per definire il numero complessivo dei lavoratori presenti e rispetto al quale calcolare la percentuale di irregolari.
  3. L’elenco delle violazioni in materia di salute e sicurezza individuate nell’Allegato I è esaustivo e tassativo, non esemplificativo.
  4. Gli effetti del provvedimento di sospensione sono circoscritti alla singola unità produttiva rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione il che, nel caso dell’edilizia, equivale al singolo cantiere o ai singoli lavoratori interessati dalla violazione (ex. solo il personale non formato o addestrato o non in possesso dei necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto).
Seconda circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di sospensione dell'attività.

Circolare n. 4/2021 del 09/12/2021

L’INL sottolinea la necessità di un coordinamento con le ASL e l’opportunità di procedere, laddove ricorrano sia violazioni di cui all’Allegato I sia fattispecie di lavoro “nero”, all’adozione di un unico provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca.

In chiusura della circolare viene inoltre specificato che, in caso di adozione del provvedimento di sospensione, dato che il provvedimento evidenzia la sostanziale assenza di un sistema di sicurezza aziendale, gli ispettori dovranno valutare, successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, l’estensione dell’accertamento a
tutti i profili di competenza e in particolare a quelli attinenti alla salute e sicurezza
, attivando anche nuovi accessi e avvalendosi, ove necessario, delle Unità di progetto Sicurezza già costituite ovvero delle opportune sinergie con le ASL.

Per il resto la circolare fornisce le condizioni di dettaglio in cui può essere adottato il provvedimento di sospensione per ciascuna delle violazioni di cui all’Allegato I.

Per esempio, in relazione alla mancata redazione del DVR viene specificato che l’adozione del provvedimento di sospensione è possibile solo in caso di accertata assenza di DVR, mentre nel caso in cui l’impresa segnalasse che il documento è conservato in altro luogo il provvedimento dovrebbe avere una decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione del documento e, nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso.

Terza circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di sospensione dell'attività.

Nota INL n. 1159 del 07/06/2022

La nota risponde al quesito in merito all’applicabilità del provvedimento nel caso in cui l’interruzione delle attività “potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico“.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che:

  • il provvedimento di sospensione non va adottato quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nell’ambiente di lavoro;
  • la mancata adozione del provvedimento di sospensione è da considerare una estrema ratio e il personale ispettivo deve valutare ogni fattispecie e, in caso non adotti la sospensione, deve motivare adeguatamente la scelta;
  • si può ritenere motivata la mancata adozione della sospensione per un servizio pubblico in assenza di valide alternative che possano garantire l’esercizio di diritti spesso di rango costituzionale (ex. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica), così come per l’attività di allevamento di animali da cui deriverebbero conseguenze di natura igienico sanitaria legate al mancato accudimento;
  • nel caso in cui l’adozione del provvedimento non abbia ragioni per essere esclusa, ma la sua adozione possa comportare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive (ex. per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa
    interruzione), è opportuno considerare di posticipare gli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come può essere la fine di un turno lavorativo o o del ciclo produttivo in corso dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (ex. raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la
    salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

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